Legge regionale n. 5 del 14 gennaio 1987  ( Versione vigente )
"Disciplina delle case di cura private".
(B.U. 21 gennaio 1987, n. 3)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
Gli stabilimenti sanitari gestiti da privati, persone fisiche e giuridiche, che provvedono al ricovero ed eventualmente all'assistenza sanitaria ambulatoriale ed in regime di degenza diurna di cittadini italiani o stranieri, a scopo di diagnosi, cura e riabilitazione, devono essere individuati con la denominazione "Casa di cura privata"; il nome della ditta o la ragione sociale degli stessi non devono contenere frasi o parole che possano ingenerare confusione con la denominazione delle strutture pubbliche che erogano prestazioni sanitarie in regime di degenza.
2. 
L'apertura e lo svolgimento dell'attività istituzionale degli stabilimenti sanitari di cui al comma precedente, in appresso indicati case di cura private, nonchè l'esercizio della vigilanza sugli stessi e gli eventuali rapporti convenzionali con il Servizio Sanitario Nazionale, sono disciplinati dalla presente legge, ai sensi dell'art. 43, primo comma e dell' art. 44, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e considerato quanto disposto dall' art. 2, lettera g), della legge regionale 26 ottobre 1982, n. 30 .
3. 
Le istituzioni sanitarie a carattere privato che abbiano ottenuto dalla Regione, ai sensi del secondo comma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , di essere considerate presidi della Unità Socio Sanitaria Locale nel cui territorio sono ubicate, sono soggette alla disciplina della presente legge, con esclusione degli articoli 5, 6 e 7.
4. 
Le istituzioni sanitarie a carattere privato di cui all' art. 4 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , per l'assistenza in regime di degenza a soggetti disabili fisici, psichici e sensoriali sono soggette alla disciplina della presente legge, con esclusione degli articoli 4, 6 e 7.
Art. 2. 
(Autorizzazioni alla progettazione, all'apertura, all'esercizio, allo svolgimento di attività ambulatoriale per esterni, all'ampliamento, alla trasformazione, alla pubblicità di case di cura private)
1. 
I progetti per la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione di immobili destinati all'attività di casa di cura privata devono essere approvati dalla Giunta Regionale.
2. 
Non possono essere aperte o tenute in esercizio case di cura private senza l'autorizzazione della Giunta Regionale.
3. 
Il provvedimento autorizzativo all'apertura e all'esercizio, da adottarsi previa verifica dei requisiti di cui al successivo art. 4, deve specificare:
 
- la ditta e gli estremi anagrafici del titolare o, qualora non si tratti di persona fisica, la ragione sociale e i dati anagrafici di tutti i soci illimitatamente responsabili, nonchè dei rappresentanti legali;
 
- il tipo dell'attività sanitaria autorizzata;
 
- il numero dei posti letto e la destinazione nosologica degli stessi in relazione alle specialità esercitate;
 
- le generalità del direttore sanitario e i titoli da questi posseduti;
 
- la struttura dei locali e la loro specifica destinazione;
 
- le attrezzature igienico-sanitarie in dotazione.
4. 
Con il medesimo provvedimento di cui al comma precedente deve essere approvato il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della casa di cura.
5. 
Lo svolgimento di attività ambulatoriale di diagnostica e terapia strumentale e di laboratorio, anche nei confronti di soggetti non ricoverati, è soggetto ad autorizzazione specifica, distinta da quella prevista per la casa di cura nel suo complesso.
6. 
L'ampliamento e/o la trasformazione anche parziale di una casa di cura privata sono soggetti ad autorizzazione della Giunta Regionale; tale autorizzazione deve specificare gli elementi di cui ai precedenti terzo e quarto comma rispetto ai quali vengono apportate modificazioni .
7. 
Qualsiasi variazione degli elementi che hanno formato oggetto di precedente autorizzazione è soggetta ad ulteriore autorizzazione della Giunta Regionale.
8. 
La pubblicità a mezzo stampa o di qualsiasi altro tipo, in conformità a quanto previsto dall'art. 201 del Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 , è soggetta ad autorizzazione della Giunta Regionale, che adotta il relativo provvedimento, sentito l'Ordine dei Medici della Provincia sul cui territorio insiste la casa di cura.
9. 
La Giunta Regionale adotta i provvedimenti di cui ai commi primo, secondo, quinto e sesto del presente articolo, sentito il Consiglio Regionale di Sanità e Assistenza di cui alla legge regionale 4 luglio 1984, n. 30 , che deve pronunciarsi entro 30 giorni.
Art. 3. 
(Procedura per il rilascio delle autorizzazioni)
1. 
La richiesta delle autorizzazioni di cui alla presente legge e la relativa documentazione devono essere indirizzate alla Amministrazione Regionale e, per conoscenza, all'Unità Socio Sanitaria Locale competente per territorio. La richiesta suddetta deve essere sottoscritta con la firma autenticata del richiedente o del rappresentante legale e deve contenere tutti gli elementi utili alla valutazione della richiesta stessa nonchè la relativa documentazione, con particolare riferimento a quanto specificato nei commi successivi.
2. 
Per l'autorizzazione del progetto di costruzione di casa di cura privata, alla richiesta di cui al primo comma va allegato il progetto stesso ed una relazione, redatta dal progettista e da un medico esperto in igiene e tecnica ospedaliera, dalla quale risultino:
 
- il rapporto con le previsioni ed indicazioni del Piano socio-sanitario regionale;
 
- i criteri urbanistici di scelta dell'area, le sue caratteristiche e la rispondenza alle indicazioni del Piano regolatore vigente;
 
- l'utilizzazione dell'area e la sua sistemazione in relazione all'orientamento, alla morfologia del terreno ed alla vegetazione esistente;
 
- il rapporto del progetto con le condizioni climatiche locali, quali temperatura, umidità relativa, ventosità e soleggiamento;
 
- i concetti igienico-sanitari e funzionali che hanno informato la redazione del progetto, con particolare riferimento al sistema dei percorsi orizzontali e verticali;
 
- l'aggregazione dei corpi di fabbrica, i criteri distributivi dei servizi diagnostico-terapeutici per i malati interni e per quelli esterni, dei locali di degenza completa e diurna e dei servizi generali;
 
- le caratteristiche strutturali dei corpi di fabbrica e le caratteristiche specifiche dei materiali e componenti impiegati;
 
- la capacità ricettiva complessiva e delle singole unità di degenza, nonchè le specialità che si intendono attivare;
 
- i sistemi previsti per l'approvvigionamento idrico, lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, nonchè per la ventilazione, il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria ed, in genere, per altri servizi generali ed impianti tecnologici;
 
- la descrizione delle apparecchiature sanitarie previste per i vari settori funzionali, con la precisazione delle modalità di installazione.
3. 
Per l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di casa di cura privata, la richiesta di cui al precedente primo comma deve indicare:
 
- la speciale natura dell'attività sanitaria che si intende svolgere;
 
- la dotazione di posti letto e la destinazione nosologica degli stessi in relazione alle specialità esercitate;
 
- le attrezzature igienico-sanitarie che si intendono installare.
All'istanza suddetta vanno altresì allegati:

 
- la planimetria dei locali;
 
- il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della casa di cura;
 
- la documentazione relativa al direttore sanitario responsabile, che dovrà avere i requisiti di cui all'art. 4 della presente legge;
 
- l'elenco del personale medico e non medico di cui la casa di cura si impegna a dotarsi per l'esercizio dell'attività;
 
- la copia, qualora la richiesta non provenga da persona fisica, dell'atto costitutivo della società ovvero, se si tratta di Ente morale, dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Ente;
 
- la documentazione da cui risultino gli estremi anagrafici dei legali rappresentanti, nonchè copia del certificato del casellario giudiziale del richiedente l'autorizzazione e dei rappresentanti legali dell'Ente dal quale risultino eventuali precedenti in materia penale, civile e amministrativa.
4. 
Apposita richiesta deve essere presentata per l'autorizzazione allo svolgimento - da parte della casa di cura - di attività ambulatoriale nei confronti di non ricoverati, conformemente a quanto stabilito al quinto comma del precedente art. 2.
5. 
Per l'autorizzazione all'ampliamento o alla trasformazione anche parziale di una casa di cura privata già autorizzata all'apertura e all'esercizio, la relativa istanza deve contenere gli elementi di valutazione di cui al secondo e terzo comma del presente articolo, limitatamente a quegli aspetti che si intende modificare.
6. 
Con la richiesta per l'autorizzazione alla effettuazione di pubblicità deve essere presentato il testo della stessa ovvero, qualora si tratti di pubblicità con mezzi diversi dalla stampa, tutto il materiale necessario alla esatta configurazione della medesima.
7. 
L'Unità Socio Sanitaria Locale verifica, in ordine alla richiesta di autorizzazione presentata, la rispondenza della stessa a quanto stabilito nei commi precedenti ed esprime proprie considerazioni nel merito della richiesta stessa, inoltrandole alla Regione entro trenta giorni dal ricevimento di tale richiesta, unitamente alla documentazione in suo possesso che possa essere a qualsiasi titolo utile alla valutazione dell'istanza.
8. 
L'Amministrazione Regionale espleta gli accertamenti ed ogni verifica tecnica necessaria circa la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla presente legge, con particolare riguardo a quanto stabilito dal successivo art. 4, acquisendo i pareri di cui al nono comma del precedente art. 2.
Art. 4. 
( Tipologia e requisiti delle case di cura private)
1. 
Le case di cura private possono essere:
 
1) case di cura medico-chirurgiche generali, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale, alla chirurgia generale ed eventualmente a specialità mediche e chirurgiche;
 
2) case di cura mediche, destinate prevalentemente ad ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale ed a specialità mediche;
 
3) case di cura chirurgiche, destinate prevalentemente ad ammalati di forme morbose pertinenti alla chirurgia generale ed a specialità chirurgiche;
 
4) case di cura ad indirizzo polispecialistico, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti a due o più specialità, tutte rientranti nell'ambito della medicina generale oppure della chirurgia generale;
 
5) case di cura ad indirizzo monospecialistico, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti ad una sola specialità, medica o chirurgica;
 
6) case di cura ad indirizzo specifico (neuropsichiatriche, sanatoriali, riabilitative, ecc.).
2. 
L'apertura e l'esercizio di case di cura private sul territorio piemontese sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti dallo schema allegato alla presente legge, fatto salvo quanto previsto al quinto comma del successivo art. 7.
3. 
Le case di cura private devono avere un direttore sanitario che è responsabile della organizzazione e della funzionalità dei servizi igienico-sanitari.
4. 
Il direttore sanitario di casa di cura privata deve, in particolare, svolgere i compiti e possedere i requisiti stabiliti nell'allegato di cui al precedente secondo comma.
5. 
La nomina del direttore sanitario è subordinata alla autorizzazione della Giunta Regionale, che la rilascia su proposta della casa di cura interessata e previo parere del Consiglio Regionale di Sanità ed Assistenza di cui alla legge regionale 4 luglio 1984, n. 30 .
6. 
Eventuali temporanee sostituzioni potranno aver luogo nei termini stabiliti al punto 25 dell'allegato di cui al precedente secondo comma, con l'obbligo della casa di cura di informare, di volta in volta e motivatamente, l'Unità Socio Sanitaria Locale competente e l'Amministrazione Regionale nel termine massimo di dieci giorni dall'inizio della sostituzione stessa; tale sostituzione non può essere superiore ai sessanta giorni, rinnovabili previa richiesta adeguatamente motivata e documentata.
7. 
Al direttore sanitario è vietata ogni attività di diagnosi e cura nell'ambito della casa di cura, qualora la stessa sia dotata di oltre 150 posti letto.
Art. 5. 
(Conferma delle autorizzazioni già rilasciate)
1. 
Le autorizzazioni all'apertura e all'esercizio, ovvero alla costruzione o all'ampliamento o alla trasformazione di case di cura private, o allo svolgimento di attività ambulatoriale nei confronti dei non degenti presso la casa di cura stessa, che siano state rilasciate prima della entrata in vigore della presente legge, sono soggette a conferma da parte della Giunta Regionale.
2. 
Ai fini di cui al precedente comma, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le case di cura private legittimamente operanti sul territorio regionale e comunque in possesso di autorizzazioni ai sensi del comma precedente sono tenute a richiedere, qualunque sia l'autorità che aveva a suo tempo concesso l'autorizzazione, la conferma della autorizzazione stessa alla Giunta Regionale, presentando la relativa istanza alla Amministrazione Regionale e, per conoscenza, alla Unità Socio Sanitaria Locale territorialmente competente.
3. 
L'istanza dovrà essere corredata da una copia della originaria autorizzazione e dovrà avere le medesime caratteristiche della istanza di cui al primo comma dell'art. 3 della presente legge nonchè, a seconda dei casi, quelle stabilite dal secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma del suddetto art. 3.
4. 
L'Unità Socio Sanitaria Locale dovrà, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, inoltrare all'Amministrazione Regionale eventuali osservazioni circa la rispondenza degli elementi e dei dati contenuti nell'istanza suddetta, con quanto risulta dagli atti in possesso della Unità Socio Sanitaria Locale stessa.
5. 
L'Amministrazione Regionale compie l'attività istruttoria al fine di accertare la validità del precedente atto autorizzativo e, con provvedimento della Giunta, dispone la conferma dell'autorizzazione, senza pregiudizio per l'esito delle verifiche di merito da svolgersi successivamente e dei conseguenti provvedimenti, tenuto conto di quanto stabilito dal successivo art. 7.
6. 
La Giunta Regionale, in relazione all'esito delle verifiche che ritiene di disporre e sentite le associazioni più rappresentative della categoria delle case di cura private, adotta, in alternativa, provvedimento di:
a) 
conferma dell'autorizzazione;
b) 
sospensione dell'autorizzazione;
c) 
diniego della conferma dell'autorizzazione, nel caso di mancanza di precedente provvedimento autorizzativo o di autorizzazione rilasciata in difetto di competenza.
7. 
La conferma delle autorizzazioni è formalizzata dalla Giunta Regionale con l'approvazione di un elenco delle case di cura confermate, suddivise per Unità Socio Sanitaria Locale di appartenenza, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.
8. 
I provvedimenti di cui ai punti b) e c) del sesto comma del presente articolo dovranno essere adottati con modalità analoghe a quelle di cui al precedente settimo comma.
9. 
Le autorizzazioni comunque rilasciate prima della entrata in vigore della presente legge, se relative a case di cura private che non saranno incluse nell'elenco di cui al precedente settimo comma e che non avranno costituito oggetto di provvedimento di sospensione o di diniego della conferma, si intenderanno automaticamente decadute, qualora, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco suddetto sul Bollettino Ufficiale della Regione, le case di cura private interessate non abbiano inoltrato alla Regione motivata istanza di integrazione dell'elenco stesso.
10. 
In ogni caso, se la Giunta Regionale non integra, con riferimento alla conferma precedentemente sospesa o su istanza degli interessati o d'ufficio, l'elenco di cui al precedente settimo comma entro 180 giorni dalla sua pubblicazione, le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge e non incluse nel suddetto elenco si intendono decadute.
Art. 6. 
(Piano di convenzionamento regionale)
1. 
La Giunta Regionale approva il piano di convenzionamento delle case di cura private con il Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell' art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , avente valore per il periodo di validità dei Piani socio-sanitari regionali.
2. 
In occasione della prima applicazione del comma precedente, il piano di convenzionamento dovrà, in particolare, essere attuato a decorrere dalla scadenza del Piano formulato ai sensi dei punti 2.3.6.2. e 2.3.6.3. dell'allegato B della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59 e dovrà essere adottato previo esame delle proposte contenute nei Programmi previsti dall'art. 11 della suddetta legge regionale o, in mancanza, delle eventuali proposte comunque formulate dalle Unità Socio Sanitarie Locali i cui residenti utilizzano le strutture convenzionate.
3. 
Il piano di convenzionamento di cui al primo comma deve, in particolare, riportare, per ciascuna casa di cura, l'indirizzo nosologico, il numero dei posti letto e la destinazione d'uso degli stessi in convenzione, secondo specialità mediche o chirurgiche, nonchè la classificazione di competenza ai fini convenzionali.
4. 
Il piano di convenzionamento di cui al primo comma è adottato sentite le associazioni più rappresentative delle case di cura private.
5. 
L'Unità Socio Sanitaria Locale territorialmente competente dispone l'adeguamento al piano di cui al primo comma entro novanta giorni dalla data di adozione del provvedimento della Giunta Regionale. In particolare, provvede a deliberare la delega al Presidente del Comitato di Gestione, affinchè:
a) 
sottoscriva le nuove convenzioni previste;
b) 
sottoscriva le convenzioni confermate con le eventuali integrazioni stabilite;
c) 
dia disdetta, in toto o parzialmente, a quei rapporti convenzionali già in atto e non più previsti dal Piano di convenzionamento regionale.
6. 
Gli atti assunti ai sensi delle lettere a) e b) del comma precedente sono adottati, come previsto dall' art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , secondo lo schema tipo approvato con decreto del Ministro della Sanità del 22 luglio 1983 ed eventuali successive modifiche, nonchè in conformità alle eventuali integrazioni approvate dalla Giunta Regionale contestualmente al piano di convenzionamento di cui al primo comma del presente articolo.
7. 
L'Unità Socio Sanitaria Locale è tenuta a formalizzare, nel rispetto dei termini della convenzione, la disdetta delle convenzioni non rientranti nel piano di convenzionamento regionale entro il termine di due mesi dall'approvazione di quest'ultimo, trascorso inutilmente il quale, alla disdetta provvede la Giunta Regionale.
8. 
La Giunta Regionale provvede, altresì, direttamente, a tutti quegli atti attuativi del piano di convenzionamento ai quali l'Unità Socio Sanitaria Locale non abbia provveduto entro tre mesi dalla approvazione del piano stesso o vi abbia provveduto difformemente.
9. 
Fino all'adozione degli atti di cui al precedente quinto comma o, in mancanza, di quelli previsti ai precedenti settimo e ottavo comma, sono confermati i rapporti convenzionali in atto, per effetto del provvedimento di cui ai punti 2.3.6.2. e 2.3.6.3. dell'allegato B della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59 .
10. 
L'esercizio da parte della casa di cura, in regime convenzionale, di attività di tipo ambulatoriale, rivolta ad utenti non degenti, è disciplinato dalla normativa vigente per le analoghe attività svolte dalle strutture operanti esclusivamente a livello ambulatoriale, salvo diversa disciplina che dovesse essere stabilita ai sensi del terzo comma dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
Art. 7. 
(Classificazione delle case di cura private)
1. 
Le case di cura private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale dovranno essere riclassificate ai sensi dell'art. 2 dello schema tipo di convenzione approvato con decreto 22 luglio 1983 del Ministro della Sanità.
2. 
In ogni caso, fino a quando non si saranno realizzate le condizioni previste dal richiamato art. 2 del D.M. 22 luglio 1983, la Giunta Regionale, sentita la Commissione di cui al primo comma del suddetto articolo, potrà, in qualsiasi momento, riclassificare quelle case di cura convenzionate che risulteranno prive di uno o più requisiti di quelli necessari alla classificazione in atto.
3. 
Le case di cura private non convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale dovranno essere classificate entro il 31 dicembre 1989, in base ai requisiti posseduti; la classificazione avrà luogo, dopo il provvedimento di conferma di cui al precedente art. 5, a cura della Giunta Regionale, sentita l'apposita Commissione nominata dalla Giunta Regionale stessa e comprendente una rappresentanza degli organismi associativi della ospedalità privata.
4. 
Fino a quando non sarà stata emanata la normativa richiamata al più volte citato art. 2 del D.M. 22 luglio 1983, la classificazione di cui al comma precedente sarà effettuata con riferimento alla fascia funzionale e parametrazione nosologica di competenza, sulla base degli schemi di cui al decreto 30 giugno 1975 del Ministro della Sanità.
5. 
Le case di cura private non convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale che, in atto, non siano in possesso dei requisiti previsti nello schema allegato alla presente legge, ancorchè confermate ai sensi del precedente art. 5, dovranno acquisire i requisiti suddetti entro il termine stabilito al punto 36 dello schema allegato alla presente legge, pena la revoca, da parte della Giunta Regionale, della autorizzazione alla apertura e all'esercizio, fatto salvo quanto previsto al punto 37 dello schema stesso.
6. 
La revoca prevista al comma precedente interviene altresì in tutti quei casi in cui, anche successivamente al provvedimento di conferma, risulti che una casa di cura privata operante sul territorio regionale sia sprovvista dei requisiti di cui allo schema allegato alla presente legge, fatto salvo quanto previsto ai punti 36 e 37 dello schema stesso.
7. 
Le Unità Socio Sanitarie Locali territorialmente competenti dovranno, con cadenza almeno annuale, nell'esercizio del potere di vigilanza di cui al successivo art. 8, verificare il possesso e il mantenimento dei requisiti di legge e, se del caso, convenzionali da parte delle case di cura private, in base non solo ai servizi, alle attrezzature, agli aspetti igienico-ambientali ed alle dotazioni organiche di personale, ma anche all'effettivo svolgimento della attività nosologica di competenza ed eventualmente convenzionata.
8. 
Entro il 30 settembre di ciascun anno e in esito alle verifiche di cui al comma precedente, le Unità Socio Sanitarie Locali dovranno informare per iscritto l'Amministrazione Regionale della sussistenza o meno dei requisiti di cui la casa di cura privata deve essere in possesso, ovvero, in mancanza, proporre l'adozione dei conseguenti provvedimenti di riclassificazione di competenza regionale, documentando adeguatamente le carenze riscontrate.
Art. 8. 
(Vigilanza sulle case di cura private)
1. 
La vigilanza sulle case di cura private viene esercitata dalla Unità Socio Sanitaria Locale, che provvede a segnalare al competente Servizio dell'Amministrazione Regionale le irregolarità che possano comportare l'assunzione di provvedimenti di competenza della Giunta, fermo restando l'obbligo di verifica e segnalazione periodica di cui al settimo e ottavo comma del precedente art. 7.
2. 
È fatto obbligo ai responsabili delle case di cura private in esercizio sul territorio regionale di:
a) 
fornire alla Unità Socio Sanitaria Locale e alla Amministrazione Regionale le notizie che formano oggetto dell'attività di vigilanza e la relativa documentazione;
b) 
informare per iscritto l'Unità Socio Sanitaria Locale territorialmente competente e l'Amministrazione Regionale di ogni modifica rispetto alla situazione della casa di cura esistente all'atto dell'adozione dei provvedimenti autorizzativi o a quelli di conferma di cui al precedente art. 5, ovvero di ogni evento rilevante per il Servizio sanitario.
3. 
I rappresentanti legali della casa di cura privata sono tenuti a fornire, su richiesta, gli elementi di conoscenza necessari alla individuazione di tutti i componenti la società eventualmente titolare della proprietà della casa di cura stessa.
4. 
L'Amministrazione Regionale può disporre interventi di vigilanza nell'ambito di quanto forma oggetto della propria competenza autorizzativa.
Art. 9. 
(Sanzioni)
1. 
In caso di accertata inadempienza alle disposizioni della presente legge, l'Amministrazione Regionale, su segnalazione dell'Unità Socio Sanitaria Locale, o d'ufficio, diffida la casa di cura ad eliminare la causa di inadempienza, stabilendo un congruo termine entro cui ciò deve avvenire.
2. 
Scaduto il termine stabilito nella diffida senza che sia stato ottemperato alla diffida stessa, l'autorizzazione all'esercizio a suo tempo rilasciata alla casa di cura privata resta automaticamente sospesa.
3. 
La Giunta Regionale può disporre la sospensione o la revoca definitiva della autorizzazione all'apertura e all'esercizio, nel caso di gravi e/o reiterate infrazioni alle disposizioni della presente legge.
4. 
In rapporto alle inadempienze riscontrate può essere, in ogni caso, comminata la sanzione dell'ammenda da un minimo di 1 milione fino ad un massimo di 10 milioni.
5. 
Le sanzioni previste dal presente articolo vengono irrogate dall'Amministrazione Regionale su proposta degli organi della Unità Socio Sanitaria Locale, o d'ufficio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 gennaio 1987
Vittorio Beltrami.

Allegato A 

ALLEGATO: REQUISITI MINIMI DELLE CASE DI CURA PRIVATE (ART. 4)

1. Capacità ricettiva minima

La capacità ricettiva minima delle case di cura private è fissata come segue:

- per le case di cura medico-chirurgiche generali di cui al punto 1) primo comma dell'art. 4 della presente legge, n. 80 posti letto;

- per le case di cura mediche, chirurgiche e polispecialistiche di cui ai punti 2), 3), 4), primo comma dell'art. 4 della presente legge, n. 50 posti letto;

- per le case di cura monospecialistiche ed a indirizzo specifico di cui ai punti 5) e 6) primo comma dell'art. 4 della presente legge, n. 40 posti letto.

2. Area

L'area prescelta, oltre che rispondere alle norme del Piano Regolatore comunale, dovrà presentare i seguenti requisiti urbanistici, igienico-ambientali, geologico-morfologici e climatici, dimensionali:

- deve essere ben inserita nel sistema delle comunicazioni in dipendenza della viabilità, della rete dei trasporti pubblici e dell'entità dei traffici e dei tempi massimi di percorrenza;

- deve avere varchi sufficientemente comodi ed ampi e muniti di tutte le opere stradali che assicurino una perfetta accessibilità; deve consentire l'arretramento dell'ingresso dei malati rispetto al filo stradale in modo da offrire una sufficiente sicurezza nell'accesso.

L'ubicazione della casa di cura dovrà avvenire in località salubre ed alberata, lontano da depositi o scoli di materie di rifiuto, da acque stagnanti, da industrie rumorose o dalle quali provengono esalazioni moleste e nocive, da cimiteri e da quelle attrezzature urbane che possono comunque arrecare danno o disagio alle attività terapeutiche ed al soggiorno. L'area non dovrà insistere su terreni umidi o soggetti ad infiltrazioni o ristagni e non deve ricadere in zone franose o potenzialmente tali, non dovrà essere esposta a venti fastidiosi e non dovrà essere situata sottovento a zone da cui possono provenire esalazioni o fumi nocivi o sgradevoli.

Per le case di nuova costruzione o attivazione, la superficie totale dell'area non deve essere inferiore a mq. 70 per posto letto; per ampliamenti strutturali intesi ad aumentare i posti letto o comunque nel caso di incremento di posti letto, deve essere previsto un aumento della superficie totale di mq. 70 per ogni posto letto in aumento; almeno 15 metri quadrati per posto letto devono essere destinati a parco e giardino e devono essere previste aree destinate al parcheggio delle autovetture in misura di 1 metro quadro ogni 10 metri cubi, nel rispetto delle norme urbanistiche locali.

3. Approvvigionamento idrico

La dotazione idrica giornaliera minima di acqua potabile per posto letto non deve essere inferiore a 200 litri.

Le case di cura dovranno essere dotate di una riserva idrica corrispondente almeno al 50% del fabbisogno complessivo di 1 giorno e realizzata mediante serbatoi nei quali sia assicurato un sufficiente ricambio giornaliero.

Deroghe alla dotazione minima indicata potranno essere concesse laddove sussistano reali condizioni di carenza delle risorse idriche locali.

4. Smaltimento dei rifiuti liquidi

I rifiuti liquidi delle case di cura private che non possono essere convogliati nella rete di fognatura cittadina devono essere sottoposti a trattamenti, tra cui quello finale della disinfezione, in aderenza a quanto prescritto nella delibera 30 dicembre 1980 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento: "Direttive per la disciplina degli scarichi di pubbliche fognature e di insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature" ed ai provvedimenti regionali conseguenti a tali direttive.

5. Smaltimento dei rifiuti solidi

In base all' art. 14 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 "Attuazione delle Direttive C.E.E. n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 79/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi", ai rifiuti prodotti nelle case di cura che siano assimilabili per qualità a quelli urbani si applicano le disposizioni dello stesso decreto relativo ai rifiuti urbani.

I rifiuti di medicazione, le parti anatomiche, i rifiuti provenienti dai laboratori biologici e quelli che presentino comunque grave pericolo per la salute pubblica devono essere smaltiti secondo sistemi e con impianti che garantiscano la migliore tutela possibile delle esigenze igienico-sanitarie, nel rispetto delle prescrizioni fissate dal Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 dello stesso decreto.

6. Smaltimento dei rifiuti radioattivi

I metodi di smaltimento dei rifiuti radioattivi devono essere preventivamente approvati dai competenti organi regionali, ai sensi dell' art. 13 del D.P.R. 11 gennaio 1972, n. 4 ed in conformità del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185 e successive modificazioni.

7. Caratteristiche costruttive

Lo sviluppo in altezza ed i distacchi dei corpi di fabbrica devono essere conformi alle norme stabilite dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti locali. In tutti gli ambienti destinati alla degenza ed al soggiorno dei malati deve essere assicurata l'illuminazione naturale mediante finestre prospicienti all'esterno e che forniscano anche una adeguata ventilazione naturale.

Negli edifici a più di un piano devono essere previsti elevatori in numero adeguato ai flussi di traffico e comunque destinati a lettighe e ammalati, a materiale pulito e vitto, al materiale sporco.

I corridoi destinati al transito dei malati devono avere una larghezza non inferiore a m. 2.

Le scale dovranno avere gradini di larghezza minima di m. 1,50, pedata minima di cm. 28 ed alzata massima di cm. 17.

Devono essere adottati materiali e provvedimenti adeguati per la protezione acustica dai rumori provenienti dall'esterno, dall'interno o dal funzionamento degli impianti tecnologici.

Le pareti di tutti i locali devono essere rivestite di materiale e vernici resistenti al lavaggio, alla disinfezione ed alla azione meccanica.

I piani delle case di cura non potranno avere un'altezza netta inferiore a m. 2,70.

8 Eliminazione barriere architettoniche

In relazione all'ottimale agibilità della casa di cura da parte dei malati e del personale, anche ai fini di una desiderabile prevenzione degli infortuni di tipo domestico, dovranno osservarsi ed eventualmente integrarsi, le disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 "Regolamento di attuazione dell' art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici".

9. Protezione antisismica

Nella predisposizione delle condizioni strutturali dell'edificio secondo le normative nazionali e locali sulla protezione antisismica dovranno prevedersi particolari accorgimenti per consentire la massima sicurezza possibile per degenti costretti a letto e per facilitare la loro evacuazione all'aperto nel minor tempo possibile.

10. Sicurezza antincendi

La sicurezza antincendi deve essere assicurata in tutti gli ambienti della casa di cura attraverso l'applicazione delle norme tecniche vigenti e prescritte dai vigili del fuoco secondo le seguenti direttrici:

a) caratteristiche delle strutture ed impiego di materiali resistenti al fuoco;

b) avvisatori di incendio;

c) uscite di sicurezza e scale esterne di emergenza;

d) impianti elettrici realizzati secondo le norme vigenti;

e) rete antincendio ed altri sistemi di spegnimento.

11. Condizioni microclimatiche

Le case di cura devono essere dotate di impianti atti ad assicurare idonee condizioni microclimatiche.

La temperatura dell'aria non dovrà essere inferiore a 20° C per le sale di degenza e di soggiorno e a 22° C per le sale di visita e medicazione.

Nei settori destinati a specifiche attività terapeutiche (sale operatorie, sale da parto, sale di degenza immaturi, rianimazione, terapia intensiva ecc.) dovranno essere previsti impianti di condizionamento integrale a tutt'aria esterna con un numero di ricambi orari adeguato alle specifiche esigenze del servizio ed un controllo particolare della purezza dell'aria attraverso opportuni filtri assoluti.

Per tali settori i valori della temperatura e della umidità relativa saranno determinati in funzione delle esigenze specifiche del servizio a cui l'impianto è destinato.

12. Protezione dalle radiazioni ionizzanti

Per l'impiego di apparecchi o di sostanze che possono generare radiazioni ionizzanti, si devono adottare i provvedimenti costruttivi necessari per la protezione sanitaria dei degenti e del personale. Per essa devonsi osservare le prescrizioni di legge con particolare riguardo al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 e successive modificazioni.

13. Impianti elettrici

Gli impianti elettrici devono essere conformi alle norme del D.P.R. 547/55 e della legge 186 dell'1 gennaio 1968 .

Le case di cura devono essere dotate di dispositivi ed impianti di sicurezza e di emergenza atti a garantire, in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna, l'automatica e immediata disponibilità di energia elettrica adeguata ad assicurare almeno il funzionamento delle attrezzature e dei servizi che non possono rimanere inattivi neppure per brevissimo tempo (tra essi i complessi operatori e da parto, il servizio di rianimazione, le sale di terapia intensiva, le sale per immaturi, l'emoteca), nonchè un minimo di illuminazione negli altri ambienti.

Idonei provvedimenti devono essere adottati per l'illuminazione notturna e per i dispositivi acustico-luminosi per la chiamata del personale.

14. Impianti di distribuzione dei gas

Nelle case di cura che ricoverano malati di forme acute mediche o chirurgiche la distribuzione dei gas medicali deve essere effettuata con impianto centralizzato nel rispetto delle normative indicate dal Comando dei Vigili del Fuoco.

15. Caratteristiche generali tecnico-sanitarie

Ogni casa di cura privata, oltre a soddisfare alle esigenze dell'igiene e della tecnica ospedaliera, deve presentare almeno i seguenti servizi e locali:

a) servizio di accettazione;

b) camere di degenza;

c) locali di soggiorno e di attesa;

d) locali e servizi separati per l'isolamento temporaneo degli ammalati di forme morbose diffusive;

e) locali per la direzione sanitaria e per quella amministrativa;

f) servizio di radio-diagnostica;

g) servizio di analisi;

h) emoteca, ove richiesta dalla tipologia;

i) complessi operatorio e da parto, ove richiesti dalla tipologia;

l) locali per neonatologia e lactarium, ove richiesti dalla tipologia;

m) servizi per il pubblico e ricoverati;

n) servizi per l'assistenza religiosa;

o) locali per il medico di guardia e, se del caso, per l'ostetrica di guardia;

p) servizi di lavanderia, di cucina e dispensa, di guardaroba, di fardelleria, di disinfezione e disinfestazione;

q) servizio di sterilizzazione;

r) attrezzature tecniche ed impianti tecnologici;

s) servizi per il personale;

t) servizio mortuario.

16. Raggruppamento dei servizi e locali

I servizi e locali della casa di cura possono così raggrupparsi:

1) direzione sanitaria e direzione amministrativa;

2) servizi di diagnosi e cura;

3) degenze;

4) servizi generali;

5) impianti tecnologici.

17. Direzione sanitaria

La direzione sanitaria deve comprendere i locali per il direttore e i suoi collaboratori e deve essere ubicata in modo da consentire il corretto esercizio delle proprie funzioni su tutto il complesso.

18. Direzione amministrativa

È costituita dai locali per gli uffici amministrativi della casa di cura; deve comprendere anche i locali per i servizi economali e contabili.

19. Servizi di diagnosi e cura

L'accettazione consiste di locali per la prima visita e la registrazione e per la eventuale temporanea osservazione dei malati. Deve essere distinta in accettazione sanitaria e accettazione amministrativa.

Con atto della Giunta Regionale può essere prescritta l'istituzione di un servizio ambulatoriale nonchè di un servizio continuo di pronto soccorso coordinato con i presidi sanitari direttamente gestiti dalle UU.SS.SS.LL. in coerenza alle indicazioni del piano socio-sanitario regionale.

Il servizio di diagnostica radiologica deve consistere di locali ed impianti proporzionati alla capacità del complesso ed alla sua classificazione. Deve essere provvisto di apparecchiature idonee all'applicazione delle misure di protezione da radiazioni ionizzanti di cui al D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 e successive modificazioni.

Con atto della Giunta Regionale può essere prescritta l'istituzione di un servizio di recupero e rieducazione funzionale, in coerenza alle indicazioni del piano socio-sanitario regionale.

Il servizio di analisi deve essere in grado di effettuare le comuni indagini relative alla tipologia della casa di cura.

Il servizio di emoteca deve essere costituito ai sensi della legge 14 luglio 1967, n. 592 e del relativo regolamento di attuazione.

Il complesso operatorio deve essere costituito dall'insieme dei locali per gli interventi di chirurgia generale e delle specialità chirurgiche; oltre ai veri e propri locali per gli interventi chirurgici deve comprendere almeno un locale per preparazione, risveglio e rianimazione immediata post-operatoria; inoltre deve essere collegato con gli eventuali ambienti di rianimazione e pronto soccorso. Le sale operatorie, in linea di massima, devono avere una superficie non inferiore a mq. 30, dimensioni minori saranno ammesse per particolari specialità chirurgiche in relazione all'esigenza degli interventi.

Il blocco operatorio deve essere costituito da almeno due sale operatorie per i primi 100 posti letto chirurgici e da almeno un'altra sala operatoria per ogni ulteriori 50 posti letto chirurgici o frazioni.

Il complesso per il parto deve essere agevolmente collegato con le degenze di ostetricia e con il complesso operatorio, nonchè con la neonatologia, ove esista. Deve essere proporzionato alla capacità delle degenze di ostetricia.

Devono essere previsti inoltre locali ed attrezzature adeguati in rapporto alla specifica attività specialistica. In particolare dovranno essere disponibili attrezzature per le indagini più comuni di fisiopatologia cardiovascolare.

20. Degenze

Ogni casa di cura può essere articolata in unità funzionali di degenza con posti letto non inferiori a 15 (ovvero a 10 nel caso di specialità aggregate) e non superiori a 30; dette unità confluiranno per branche affini in raggruppamenti con non meno di 30 e non più di 100 posti letto per le case di cura di cui al punto 6) del primo comma dell'art. 4 della presente legge, ad indirizzo specifico, in raggruppamenti con non più di 120 posti letto.

Appare indicato per le stanze di degenza per adulti non superare la capacità di 4 letti, con una superficie minima per letto pari a mq. 7,00.

Almeno il 10% delle stanze di degenza devono ospitare un solo letto con una superficie netta non inferiore a mq. 9,00 se riferita al letto di degenza e mq. 12,00 se si prevede un letto d'aggiunta per l'accompagnatore.

Appare indicato nelle stanze di degenza pediatrica non superare la capacità di 4 letti, con una superficie minima per letto pari a mq. 5,0 per le stanze a più letti e a mq. 9,00 per la stanza ad un letto.

Devonsi prevedere gli apprestamenti necessari per il pernottamento delle madri e degli accompagnatori dei ricoverati di età inferiore a 6 anni o dei soggetti particolarmente abbisognevoli dell'assistenza materna, conformemente a quanto previsto dalla L.R. 1 aprile 1980, n. 18 .

Nell'ambito delle unità di degenza, o comunque in luogo ritenuto idoneo, devono essere previsti ambienti, necessari anche per il colloquio con i parenti, da destinare ai medici delle case di cura aventi funzioni di diagnosi e cura.

La dotazione complessiva di servizi igienici per le unità funzionali di degenza deve essere commisurata ad almeno un lavabo con acqua calda sanitaria per ogni 4 letti, un bidet e una tazza w.c. per ogni 6 letti, una vasca da bagno o doccia ogni 10 letti, con esclusione dei servizi riservati alle camere singole.

La Giunta Regionale potrà stabilire l'adozione obbligatoria di sistemi costruttivi ed impiantistici confacenti alle usanze e condizioni climatiche in merito alla aerazione ed illuminazione dirette dei vani di latrina e di antilatrina, oltre a prescrivere i più convenienti particolari tecnici specifici per impianti idrico-sanitari.

21. Servizi generali

Il servizio di cucina può essere anche convenzionato o gestito in cooperativa da più istituzioni private purchè regolarmente autorizzate dall'autorità sanitaria e purchè le condizioni di trasporto siano idonee; se del caso vi dovrà essere una cucina dietetica interna. Devono essere installati adeguati impianti per la captazione di fumi, vapori ed odori nei punti di produzione e per la loro pronta eliminazione.

Il servizio di lavanderia può essere anche convenzionato o gestito in cooperativa da più istituzioni private purchè regolarmente autorizzate dalla Autorità sanitaria e purchè le condizioni di trasporto siano idonee; viene comunque escluso l'appalto esterno per la biancheria infetta o sospetta. I locali devono essere attrezzati per la pronta captazione di vapori, polveri ed odori.

Il servizio di disinfezione e disinfestazione deve essere dotato dei locali e delle attrezzature occorrenti per le operazioni di disinfezione e di disinfestazione degli effetti personali e letterecci, della biancheria e in genere dei materiali infetti, nonchè per il deposito dei disinfettanti e disinfestanti. Le case di cura possono consorziarsi fra di loro per la gestione di stazioni di disinfezione e disinfestazione e, limitatamente a quest'ultima, ricorrere ad appalti esterni.

Il servizio di sterilizzazione è necessario allorquando vi siano unità funzionali chirurgiche ed ostetriche e servizi di endoscopia; esso può essere abbinato al complesso operatorio o può costituire un servizio centralizzato in riservata comunicazione con il complesso operatorio e con il complesso per il parto.

Nelle case di cura unicamente mediche la sterilizzazione di siringhe, provette, pezzi di aspirazione, spirometri ed altre attrezzature può essere assicurata mediante stazioni consorziate e con convenzioni con servizi pubblici di sterilizzazione.

Il servizio mortuario, oltre che presentare locali destinati all'osservazione, al deposito ed alla esposizione delle salme ed un separato accesso dall'esterno, deve essere dotato anche di locali per eventuali riscontri diagnostici anatomo-patologici, ai sensi della legge 15 febbraio 1961, n. 83 , ove non s'intenda assolvere a tale adempimento mediante convenzione.

Il servizio farmaceutico in relazione all'entità del numero di posti letto può constare di idonei locali per il deposito di medicinali, dei presidi medico-chirurgici, del materiale di medicazione ecc., oppure può limitarsi ad un armadio farmaceutico.

Il servizio di assistenza religiosa deve essere assicurato dalla direzione amministrativa per i degenti che ne facciano richiesta.

Il servizio per il pubblico e i ricoverati deve soddisfare le esigenze del pubblico che, per ragioni varie, frequenta la casa di cura, nonchè dei ricoverati.

I servizi per il personale devono essere costituiti dagli spogliatoi, dalla mensa e da ristoro (ove previsti dal C.C.N.L.).

Il servizio di pulizia generale può essere anche convenzionato o gestito in cooperativa da più istituzioni private.

22. Impianti tecnologici

Gli impianti tecnologici comprendono le attrezzature tecnologiche necessarie per assicurare l'efficiente funzionamento dei servizi ausiliari della casa di cura. Essi dovranno prevedere locali attrezzati per le centrali: termica, idrica, elettrica, telefonica, frigorifera, di condizionamento, di aspirazione e vuoto, di gas medicali, antincendio, ricerca persone, trattamento rifiuti solidi, ecc.

23. Direttore sanitario responsabile

Il direttore sanitario di cui al terzo comma dell'art. 4 della presente legge, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- anzianità di laurea di almeno 10 anni;

- libera docenza o specializzazione in igiene e medicina preventiva o nelle altre discipline dell'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

- almeno 7 anni di servizio presso ospedali pubblici con funzioni di vice direttore sanitario o ispettore sanitario o presso Istituti Universitari di igiene, di medicina preventiva, di medicina legale, di medicina sociale o cliniche di malattie infettive, oppure quale funzionario medico del Ministero della Sanità o delle Regioni, ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente presso comuni o consorzi provinciali o consorzi di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti; oppure almeno 7 anni di servizio in qualità di direttore sanitario responsabile o di vicedirettore sanitario presso case di cura private.

I suddetti requisiti possono essere superati ove il medico sia in possesso di idoneità nazionale a direttore sanitario.

Sono esonerati dal possesso dei predetti requisiti i sanitari che alla data dell'entrata in vigore della presente legge svolgono le funzioni di direttore sanitario responsabile presso le case di cura private.

Nelle case di cura con un numero di posti letto superiori a 90 fino a 150 posti letto le funzioni di cui al primo comma possono essere affidate, in carenza del direttore sanitario, ad un medico responsabile di raggruppamento di unità funzionali o di servizio speciale di diagnosi e cura con rapporto di dipendenza a tempo pieno ed in possesso di specializzazione in igiene o equipollente.

Nelle case di cura con numero di posti letto fino a 90 le funzioni cui al primo comma possono essere affidate, in carenza del direttore sanitario, ad un medico responsabile di raggruppamento di unità funzionali o di servizio speciale di diagnosi e cura.

Non è consentito svolgere le funzioni di direttore sanitario responsabile di più di una casa di cura.

La funzione di direttore sanitario è incompatibile con la qualità di proprietario, comproprietario, socio o azionista della società che gestisce la casa di cura.

24. Attribuzioni del direttore sanitario responsabile

Il direttore sanitario cura l'organizzazione tecnico-sanitaria della casa di cura privata sotto il profilo igienico ed organizzativo, rispondendone all'amministrazione e all'autorità sanitaria competente.

In particolare il direttore sanitario ha le seguenti attribuzioni:

- cura l'applicazione del regolamento sull'ordinamento e sul funzionamento della casa di cura, proponendone le eventuali variazioni;

- controlla la regolare tenuta e l'aggiornamento di apposito registro contenente i dati anagrafici e gli estremi dei titoli professionali del personale addetto ai servizi sanitari;

- trasmette annualmente all'Autorità sanitaria competente un elenco del personale addetto ai servizi sanitari in servizio al 1° gennaio e di quello convenzionato di cui all'art. 34 e comunica le successive variazioni;

- vigila sulla regolare compilazione e tenuta del registro dei parti e degli aborti, del registro degli interventi chirurgici e dell'archivio clinico;

- cura la tempestiva trasmissione all'ISTAT e all'Autorità sanitaria dei dati e delle informazioni richieste;

- stabilisce, in rapporto alle esigenze dei servizi, l'impiego, la destinazione, i turni ed i congedi del personale medico, infermieristico, tecnico ed esecutivo addetto ai servizi sanitari;

- controlla che l'assistenza agli infermi sia svolta con regolarità ed efficienza;

- vigila sul comportamento del personale addetto ai servizi sanitari proponendo, se del caso, all'amministrazione i provvedimenti disciplinari;

- propone all'amministrazione, d'intesa con i responsabili dei servizi, l'acquisto di apparecchi, attrezzature ed arredi sanitari ed esprime il proprio parere in ordine ad eventuali trasformazioni edilizie delle case di cura;

- rilascia agli aventi diritto, in base ai criteri stabiliti dall'amministrazione, copia delle cartelle cliniche ed ogni altra certificazione sanitaria riguardante i malati assistiti nella casa di cura;

- vigila sul funzionamento dell'emoteca nonchè sulla efficienza delle apparecchiature tecniche, degli impianti di sterilizzazione, disinfezione, condizionamento dell'aria, della cucina e lavanderia, per quanto attiene agli aspetti igienico-sanitari;

- controlla la regolare tenuta del registro di carico e scarico degli stupefacenti, ai sensi di legge;

- vigila sulla scorta dei medicinali e prodotti terapeutici, sulle provviste alimentari e sulle altre provviste necessarie per il corretto funzionamento della casa di cura;

- stabilisce, oltre ai turni di guardia medica, quelli di guardia ostetrica e infermieristica.

25. Medico sostituto del direttore sanitario

L'amministrazione della casa di cura privata è tenuta ogni anno a designare un medico che sostituisca nelle funzioni il direttore sanitario responsabile, in caso di sua assenza o impedimento temporanei, ed a comunicarne il nominativo alla U.S.S.L. competente ed alla Amministrazione Regionale.

Detto medico deve possedere almeno uno dei requisiti di cui al precedente punto 23.

26. Personale medico con funzioni di diagnosi e cura

Il personale medico con funzioni di diagnosi e cura deve essere rapportato non soltanto al numero dei posti letto, ma anche alla qualità e quantità delle prestazioni richieste, in modo da assicurare una adeguata e continua assistenza ai malati.

Il regolamento interno della casa di cura deve prevedere la dotazione di personale medico in conformità ai criteri sopra indicati.

In tutte le case di cura deve essere previsto, con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito, ovvero con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, almeno un medico dirigente responsabile ed un medico aiuto per ciascun raggruppamento di unità di degenza nonchè un medico con funzioni di assistente per ciascuna unità funzionale.

27. Qualificazione del personale medico dirigente

Ogni raggruppamento di "unità funzionali" fino ad un massimo di 100 posti letto deve avere un medico responsabile il quale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- anzianità di laurea di almeno 10 anni;

- libera docenza o specializzazione nella disciplina della unità funzionale che nel raggruppamento ha il maggior numero di posti letto e, in caso di parità, nella disciplina che costituisce l'indirizzo prevalente del raggruppamento o della disciplina generale che lo comprende; ovvero, in mancanza, servizio ospedaliero o universitario nelle predette discipline per almeno 7 anni;

- servizio ospedaliero o universitario nelle discipline sopra indicate per almeno 4 anni, ovvero servizio con rapporto di dipendenza in casa di cura privata nelle discipline stesse per almeno 6 anni.

Sono esonerati dal possesso dei suddetti requisiti i sanitari che alla data dell'entrata in vigore della presente legge svolgono le funzioni di medico responsabile presso case di cura private.

I medici dirigenti delle unità di degenza specialistiche debbono possedere la relativa specializzazione o la libera docenza nella materia.

I requisiti di servizio possono essere superati dal possesso di idoneità a primario in una delle discipline del raggruppamento.

28. Qualificazione del personale medico collaboratore Medico aiuto.

Il medico con funzione di aiuto deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- anzianità di laurea di almeno 5 anni;

- libera docenza o specializzazione nella disciplina dell'unità funzionale che nel raggruppamento ha il maggior numero di posti letto e, in caso di parità, nella disciplina che costituisce l'indirizzo prevalente del raggruppamento o nella disciplina generale che lo comprende; ovvero, in mancanza, servizio ospedaliero o universitario nelle predette discipline per almeno 5 anni;

- servizio ospedaliero o universitario nelle discipline sopra indicate per almeno due anni, ovvero servizio con rapporto di dipendenza prestato nelle discipline stesse in casa di cura privata per almeno tre anni.

Sono esonerati dal possesso dei suddetti requisiti i sanitari che alla data dell'entrata in vigore della presente legge svolgono le funzioni di medico aiuto presso le case di cura private.

Medico assistente.

Il medico con funzioni di assistente deve avere i requisiti previsti dalla normativa per l'assunzione presso il Servizio Sanitario Nazionale.

29. Personale del servizio di analisi

Nelle case di cura medico-chirurgiche generali, e nelle altre case di cura la cui ricettività non sia inferiore a 90 posti letto, deve essere previsto un posto di dirigente del servizio di analisi con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito, ovvero con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, avente i titoli previsti dal D.P.C.M. 10 febbraio 1984 .

30. Personale medico del servizio di radiodiagnostica

Nelle case di cura medico-chirurgiche generali, e nelle altre case di cura la cui ricettività non sia inferiore a 90 posti, deve essere previsto un posto di medico dirigente del servizio di radiodiagnostica con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito, ovvero con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa.

Il dirigente del servizio di radiodiagnostica è responsabile della adozione delle misure di sicurezza contemplate dalle vigenti disposizioni e deve curare la conservazione in archivio dei radiogrammi, se non allegati alle rispettive cartelle cliniche.

Le indagini radiologiche del cuore, dei vasi, delle vie biliari ed urinarie, per le quali è richiesto l'impiego di sostanze di contrasto iodato, possono effettuarsi soltanto in case di cura fornite di ambiente idoneo e di presidi per la rianimazione. Le indagini a carattere invasivo sul sistema cardiovascolare possono effettuarsi solo alla presenza di un anestesista-rianimatore.

31. Personale medico del servizio di anestesia e rianimazione

Il servizio di anestesia e rianimazione è obbligatorio in tutte le case di cura private che ricoverino ammalati di forme morbose pertinenti alla chirurgia generale e a specialità chirurgiche.

Deve essere previsto un posto di dirigente del servizio con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito o con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, e almeno un assistente dotato di specializzazione nella disciplina ogni 90 posti letto di chirurgia o specialità chirurgiche, o frazione, con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito.

Deve essere assicurato il servizio di pronta disponibilità di un anestesista-rianimatore.

32. Regolamento dell'attività medica

Il regolamento interno deve indicare le attribuzioni, i compiti e le responsabilità di ciascun medico, nonchè l'orario di lavoro ed i criteri secondo cui vanno stabiliti i turni di servizio, in conformità a quanto previsto nei contratti o negli accordi collettivi nazionali di lavoro; il personale medico di cui ai precedenti punti 23, 25, 26, e quello dei servizi di cui ai punti 29, 30 e 31 non può avere un impegno orario settimanale inferiore a quello previsto per il tempo definito. La guardia medica deve essere permanente ed interna alla casa di cura e deve, di regola, essere svolta da assistenti ed aiuti dei reparti. Allorquando venga svolta da medici assunti "ad hoc", questi ultimi debbono possedere i requisiti previsti per gli assistenti.

Nelle case di cura ostetriche o con reparto di ostetricia, laddove manchino di neonatologia e pediatria, deve essere assicurata la pronta reperibilità di un pediatra che visiti il neonato entro le prime 12 ore dalla nascita ed assicuri la compilazione della scheda pediatrica.

La casa di cura privata può instaurare rapporti convenzionali con medici esterni.

In tal caso, fermo restando l'obbligo per la casa di cura stessa di assicurare comunque con il proprio personale medico una adeguata e continua assistenza ai ricoverati, nelle convenzioni deve essere indicato:

1) il tipo di rapporto convenzionato (saltuario, a tempo parziale, ecc.);

2) la durata del rapporto stesso;

3) la natura dell'attività professionale che il medico convenzionato è tenuto a svolgere;

4) le attribuzioni e funzioni del medico convenzionato per quanto concerne la diagnosi e cura dei ricoverati, in rapporto alle responsabilità dei medici dipendenti o a rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa;

5) i termini per la reperibilità e pronta disponibilità del medico convenzionato.

Le case di cura private devono assicurare ai ricoverati le consulenze specialistiche eventualmente necessarie.

Tutti i sanitari sono tenuti alla reciproca consulenza.

33. Cartelle cliniche

In ogni casa di cura privata è prescritta, per ogni ricoverato, la compilazione della cartella clinica da cui risultino le generalità complete, la diagnosi di entrata, l'anamnesi familiare personale, l'esame obiettivo, gli esami di laboratorio e specialistici, la diagnosi, la terapia, gli esiti e i postumi.

Le cartelle cliniche, firmate dal medico curante, e sottoscritte dal medico responsabile di raggruppamento, dovranno portare un numero progressivo ed essere conservate a cura della direzione sanitaria.

Fatta salva la legislazione vigente in materia di segreto professionale, le cartelle cliniche ed i registri di sala operatoria devono essere esibiti, a richiesta, agli organi formalmente incaricati della vigilanza.

In caso di cessazione dell'attività della casa di cura le cartelle cliniche dovranno essere depositate presso il servizio medico-legale della U.S.L. territorialmente competente.

34. Personale infermieristico, tecnico, esecutivo ed amministrativo

L'organico della casa di cura deve prevedere personale infermieristico, tecnico, esecutivo ed amministrativo in numero adeguato alle effettive esigenze dei servizi.

Per quanto riguarda il personale infermieristico viene fissata la seguente parametrazione:

a) per i vari settori di degenza il tempo di assistenza pro-die e per degente deve essere non inferiore a 76';

b) per i settori di terapia intensiva (unità di terapia cardiologica intensiva, di rianimazione - respiratoria, neurochirurgica, cardiologica, ecc. - per grandi ustionati) il tempo di assistenza pro-die per degente deve essere compreso tra i 500' e 600' in relazione al tipo di cura intensiva;

c) per i settori di terapia subintensiva inseriti nelle unità funzionali di cardiochirurgia, chirurgia toracica, chirurgia vascolare, chirurgia pediatrica, neurochirurgia, patologia neonatale, il tempo di assistenza pro die per degente in relazione alla dimensione dell'unità stessa deve essere compreso tra 200' e 240'.

La casa di cura deve inoltre garantire la presenza in servizio di:

a) un caposala per ogni raggruppamento di unità di degenza nei giorni feriali;

b) un ausiliario socio-sanitario per ogni 20 posti letto per ciascuno dei due turni.

In mancanza di infermieri professionali la casa di cura potrà avvalersi nel proprio organico di infermieri generici purchè sia garantita la presenza di almeno un infermiere professionale in ogni turno e per ogni 30 posti letto.

Nelle unità funzionali di ostetricia e ginecologia dovrà prevedersi la presenza in ciascun turno di almeno una ostetrica in luogo di quella di un infermiere quale prevista al secondo comma e di almeno una puericultrice o vigilatrice d'infanzia in ciascun turno per ogni otto culle-neonati.

Nelle ore notturne deve essere garantita la presenza di personale infermieristico, nella proporzione di almeno un terzo delle unità prescritte per ciascuno dei due turni diurni, e di personale ausiliario nella misura necessaria per svolgere le relative mansioni, che in nessun caso possono ritenersi sostitutive rispetto a quelle infermieristiche.

L'organico del personale tecnico per i servizi di laboratorio, di radiologia o di altri settori, sarà determinato in relazione alle dotazioni di apparecchiature previste nei singoli casi ed alla previsione delle prestazioni da effettuare, sia in rapporto alla qualità che alla quantità.

L'organico degli operatori psico-socio-educativi e dei tecnici della riabilitazione sarà determinato in relazione alle specifiche caratteristiche riabilitative di ciascuna casa di cura.

Ai fini del computo afferente, e del rispetto della dotazione organica, il personale con rapporto di dipendenza a tempo parziale sarà considerato sulla base del rapporto proporzionale tra gli orari di lavoro previsti per il tempo pieno e l'orario di lavoro effettivamente previsto in part-time.

Solo in casi particolari, in relazione alla peculiarità delle funzioni da svolgere, è consentito prevedere negli organici personale infermieristico e tecnico a prestazione professionale, nella misura massima del 20% della relativa dotazione organica.

Il personale addetto ai servizi speciali di diagnosi e cura, ai servizi generali, deve essere distinto da quello addetto alle degenze.

Eventuali deroghe alle aliquote di personale sopra previste per l'organico dei reparti di degenza potranno essere autorizzate dalla Giunta Regionale in stretto riferimento a particolari tipologie di case di cura, quali ad esempio quelle ad indirizzo fisioterapico e riabilitativo

35. Tariffe delle prestazioni sanitarie ed alberghiere

La casa di cura ha l'obbligo di comunicare preventivamente agli assistiti l'importo delle tariffe delle prestazioni sanitarie ed alberghiere praticate.

36. Termini di adempimento

Tutte le case di cura operanti sul territorio piemontese dovranno essere in possesso dei requisiti minimi di cui alla presente legge entro e non oltre il 31 dicembre 1989.

37. Deroghe ai requisiti strutturali

Con atto della Giunta Regionale possono essere previste deroghe ai requisiti strutturali delle case di cura già autorizzate all'esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con specifico riguardo all'area, alle dimensioni dei corridoi ed alle scale, laddove non sia compromessa la funzionalità e l'efficienza delle strutture e dei servizi in relazione alla loro specifica finalità.