Legge regionale n. 4 del 09 gennaio 1987  ( Versione vigente )
"Interpretazione autentica e modificazioni alla L.R. 5 aprile 1985, n. 28 , relativa all'ordinamento e piante organiche del personale degli Enti di Gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali, modificata dalla L.R. 5 aprile 1985, n. 29 ".
(B.U. 14 gennaio 1987, n. 2)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
L' art. 1, 4° comma, della L.R. 5 aprile 1985, n. 28 , così modificata dalla L.R. 5 aprile 1985, n. 29 , deve essere interpretato nei termini seguenti: "
Il personale di cui alla presente legge è inquadrato nel ruolo dei singoli Enti di diritto pubblico, delle Aziende e dei Consorzi di Enti locali che gestiscono Parchi naturali, Riserve naturali, Riserve naturali e/o aree attrezzate o in apposito ruolo dei singoli Enti locali e delle Comunità Montane che gestiscono Parchi naturali, Riserve naturali e/o aree attrezzate istituite ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni
".
Art. 2. 
 
L' art. 3 della L.R. 5 aprile 1985, n. 28 , così come modificata dalla L.R. 5 aprile 1985, n. 29 , è così sostituito: "
La gestione del trattamento giuridico ed economico del personale di cui alla presente legge ivi compresa l'erogazione delle retribuzioni viene effettuata dagli Enti di gestione individuati dalle leggi istitutive.
La Regione Piemonte assicura il finanziamento della spesa derivante dall'applicazione della presente legge mediante stanziamento sul capitolo 7910 del bilancio di previsione per l'anno 1986 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
A quanto previsto dal comma precedente fa eccezione l'Azienda regionale dei Parchi suburbani al cui finanziamento la Regione Piemonte provvede mediante stanziamento sul capitolo 7920 del bilancio di previsione per l'anno 1986 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi
".
Art. 3. 
 
Il titolo III della L.R. 5 aprile 1985, n. 28 , così come modificata dalla L.R. 5 aprile 1985, n. 29 , è così denominato: "
Norme finali e transitorie
".
 
Dopo l'articolo 10 della legge medesima è inserito il seguente articolo 11: "
Art. 11.
Le disposizioni inerenti la gestione del trattamento economico di cui al precedente art. 3 trovano applicazione a decorrere dal 1 luglio 1987.
Dalla decorrenza prevista dal comma precedente l'iscrizione del personale di cui alla presente legge agli Enti di quiescenza, previdenza ed assistenza avviene mediante posizioni assicurative singole per ogni Ente di gestione.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano all'Azienda regionale dei Parchi suburbani che già provvede direttamente alle retribuzioni del proprio personale sul bilancio dell'Azienda
".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 9 gennaio 1987
Vittorio Beltrami