Legge regionale n. 2 del 09 gennaio 1987  ( Versione vigente )
"Disposizioni per l'assunzione di divulgatori agricoli con i corsi istituiti ai sensi del Regolamento del Consiglio dei Ministri delle Comunità Economiche Europee del 6 dicembre 1979, n. 270".
(B.U. 14 gennaio 1987, n. 2)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
 
La presente legge reca disposizioni per l'assunzione nel ruolo regionale dei divulgatori agricoli, previsti dal Regolamento del Consiglio delle Comunità Economiche Europee del 6 febbraio 1979, n. 270.
 
In seguito vengono denominati:
 
- Regolamento: il Regolamento del Consiglio delle Comunità Economiche Europee del 6 febbraio 1979, n. 270, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia.
 
- Consorzio: il Consorzio Interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli del Nord Italia di Vertemate con Minoprio (Como), al quale è associata anche la Regione Piemonte, ai sensi della L.R. 29 novembre 1982, n. 36 .
 
- Piano Quadro Nazionale: il Piano Quadro approvato dalla C.I.P.A.A. l'11 luglio 1980 e dalla Commissione della Comunità Economica Europea con decisione n. 234 del 23 marzo 1981.
Art. 2. 
(Requisiti d'accesso nel ruolo regionale)
 
Possono essere assunti nel ruolo del personale della Regione Piemonte i divulgatori agricoli che abbiano i seguenti requisiti:
 
- siano stati ammessi ai corsi tenuti dal Consorzio a seguito di selezione mediante pubblico concorso operata dalla Commissione per il Piemonte prevista dal Piano Quadro Nazionale;
 
- siano in possesso del titolo di idoneità di divulgatore agricolo rilasciato dal Consorzio ai sensi del Regolamento;
 
- siano in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione nel ruolo del personale della Regione Piemonte.
Art. 3. 
(Organico regionale)
 
Ai fini dell'assunzione nel ruolo della Regione Piemonte dei divulgatori agricoli, la dotazione organica complessiva di VII qualifica del personale della Regione Piemonte è incrementata in un quinquennio di n. 65 unità di cui: n. 9 unità nel 1986, n. 14 unità nel 1987, n. 14 unità nel 1988, n. 14 unità nel 1989 e n. 14 unità nel 1990.
 
I posti non ricoperti possono essere portati in aggiunta per le assunzioni per i corsi degli anni successivi.
 
Gli altri divulgatori agricoli, fino alle 134 unità attribuite al Piemonte dal Piano Quadro Nazionale, potranno essere assunti nel limite dei posti vacanti della dotazione organica della relativa qualifica e profilo professionale.
Art. 4. 
(Assunzione in ruolo)
 
Il pubblico concorso di selezione, il corso tenuto dal Consorzio, la relativa prova finale con esito positivo e la conseguente graduatoria hanno valore di corso-concorso.
 
Il bando emanato dal Consorzio per l'ammissione ai singoli corsi-concorsi è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
 
L'assunzione è disposta sulla base della graduatoria del corso-concorso avuto riguardo alle norme che regolano la precedenza e la preferenza.
 
I divulgatori agricoli in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 vengono assunti nel ruolo del personale della Regione Piemonte a domanda da presentarsi dopo la conclusione del corso entro la scadenza stabilita dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento indicante, tra l'altro, il numero dei posti da ricoprire.
 
L'assunzione in ruolo è disposta nella VII qualifica funzionale con deliberazione della Giunta Regionale.
Art. 5. 
(Norme transitorie)
 
Per i divulgatori agricoli che hanno concluso il primo corso tenuto dal Consorzio i posti da ricoprire sono stabiliti in n. di 9; la domanda di assunzione deve essere presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
 
I divulgatori agricoli di cui al precedente comma del presente articolo saranno assunti con le modalità previste dal precedente articolo 4.
Art. 6. 
(Disposizioni finanziarie)
 
Per l'anno 1986 è autorizzata una spesa massima di L. 35.000.000.
 
All'onere si provvede mediante utilizzazione della disponibilità iscritta ai capp. 200 e 220.
 
Per gli anni successivi si provvederà in sede di predisposizione dei relativi bilanci.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 9 gennaio 1987
Vittorio Beltrami