Legge regionale n. 1 del 09 gennaio 1987  ( Versione vigente )
"Interventi regionali in materia di movimenti migratori".[1]
(B.U. 14 gennaio 1987, n. 2)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
 
La Regione Piemonte, nell'ambito delle finalità fissate dal proprio Statuto in ordine al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo economico e di progresso sociale, in collaborazione con i competenti Organi dello Stato, promuove iniziative a tutela dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie ed attua forme di solidarietà volte a rinsaldare i rapporti tra i lavoratori emigrati e la Regione Piemonte. La Regione assume, inoltre, iniziative a tutela dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.
 
Per i fini di cui al precedente comma, la Regione:
a) 
istituisce la Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione;
b) 
istituisce il Fondo regionale per l'emigrazione e l'immigrazione e attua interventi di carattere organico anche settorialmente determinati in favore di emigrati, immigrati e loro Associazioni.
Art. 2. 
(Destinatari degli interventi)
 
Le provvidenze e gli interventi previsti dalla presente legge sono riferiti agli emigrati di origine piemontese per nascita o residenza - per coloro che rimpatriano si considera la residenza all'atto del rientro - che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero non inferiore ai tre anni consecutivi negli ultimi cinque anni.
 
Sono altresì considerati emigrati i figli e il coniuge superstiti dei soggetti di cui al comma precedente.
 
La permanenza all'estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari o da documenti ufficiali rilasciati da autorità ovvero da Enti previdenziali stranieri o italiani, o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell' art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .
 
I frontalieri sono assimilati, agli effetti della presente legge, ai lavoratori emigrati per le provvidenze e gli interventi che nel programma annuale di cui al successivo articolo 3 ad essi siano riferiti.
 
La presente legge determina altresì provvidenze ed interventi in favore degli stranieri che dimorino nel territorio della regione, per motivi di lavoro, di studio o comunque con permesso di soggiorno.
Art. 3. 
(Programma annuale)
 
La Giunta Regionale, sentito il parere della Consulta di cui al successivo art. 4, propone, al Consiglio Regionale, entro il 31 ottobre il programma annuale degli interventi previsti dalla presente legge da realizzarsi nell'anno successivo. Il Consiglio Regionale approva il programma entro il 31 dicembre.
 
Il programma di cui al precedente comma è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in ottemperanza al disposto di cui al punto 1 del D.P.C.M. 11 marzo 1980 .
 
Nel programma sono previste le condizioni e le modalità per la concessione delle provvidenze e l'attuazione degli interventi di cui ai successivi articoli.
Art. 4. 
(Consulta regionale)
 
Presso la Giunta Regionale è istituita, con decreto del Presidente della Giunta, la Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione.
 
La Consulta è istituita all'inizio di ogni legislatura entro novanta giorni dall'elezione della Giunta Regionale e resta in carica per la durata della legislatura.
 
La Consulta è composta:
a) 
dall'Assessore regionale con delega in materia di movimenti migratori che la presiede e da un altro Assessore designato volta per volta dal Presidente della Giunta Regionale in relazione alle materie da trattare;
b) 
da un componente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale;
c) 
dal Presidente della Commissione permanente regionale avente competenza in materia di movimenti migratori;
d) 
da tre rappresentanti delle Amministrazioni Comunali della Regione designati dalla sezione regionale dell'ANCI;
e) 
da 6 rappresentanti delle Organizzazioni a carattere nazionale, maggiormente rappresentative ed operanti a livello regionale, che svolgano attività in Italia ed all'estero a favore degli immigrati-emigrati-frontalieri e loro famiglie;
f) 
da 4 rappresentanti delle Organizzazioni con sede in Piemonte che operano a favore dei piemontesi emigrati all'estero e delle loro famiglie;
g) 
da 3 rappresentanti delle Organizzazioni più significative e consistenti, espressione delle maggiori comunità di immigrati da altre regioni in Piemonte, aventi sede e che abbiano effettivamente operato all'interno della regione. Dette Organizzazioni debbono essere costituite con Statuto rogato con atto notarile;
h) 
(...)
[2]
i) 
da cinque rappresentanti degli Istituti di Patronato ed Assistenza sociale a carattere nazionale maggiormente rappresentativi che assistono anche all'estero gli immigrati, emigrati e le loro famiglie;
l) 
da tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale;
m) 
da un rappresentante dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Piemonte;
n) 
da tre Consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
o) 
da un rappresentante dell'Ufficio regionale del Lavoro.
 
Alla nomina dei membri della Consulta di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), l), m), n), si provvede a norma della L.R. 18 febbraio 1985, n. 10 e successive modificazioni.
 
Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti delle maggiori comunità italiane all'estero e, ogni qualvolta sia ritenuto utile, rappresentanti di Amministrazioni, Associazioni ed Enti interessati agli argomenti posti in esame; la Consulta può avvalersi per l'esame di particolari problematiche dell'apporto di gruppi di lavoro appositamente costituiti.
 
Le funzioni di segreteria della Consulta sono esercitate da un funzionario dell'Assessorato cui compete l'esercizio della delega in materia di movimenti migratori.
Art. 5. 
(Ufficio di Presidenza)
 
Nella sua prima seduta la Consulta provvede alla costituzione dell'Ufficio di Presidenza che è composto dal Presidente della stessa che lo presiede e da quattro membri eletti tra i suoi componenti. Ciascuno di questi svolge, su designazione annuale della Consulta, le funzioni di Vicepresidente cui il Presidente può delegare compiti di rappresentanza esterna.
 
La durata in carica dell'Ufficio di Presidenza coincide con quella della Consulta.
 
L'Ufficio di Presidenza:
 
- collabora con proposte e pareri al programma di attività della Consulta ed alla sua realizzazione;
 
- cura i rapporti con gli Enti locali, regionali e statali e con le Associazioni interessate ai problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione;
 
- esprime pareri richiesti d'urgenza alla Consulta, salvo ratifica della Consulta stessa nella sua prima seduta successiva;
 
- svolge, su specifica delega, funzioni di rappresentanza della Consulta.
 
Le funzioni di segreteria dell'Ufficio di Presidenza sono esercitate dal funzionario di cui all'ultimo comma del precedente art. 4.
Art. 6. 
(Compensi, rimborso spese ed indennità di trasferta)
 
Per la partecipazione alle sedute della Consulta e dell'Ufficio di Presidenza spetta ai componenti di detti organi il trattamento di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Per eventuali missioni, da svolgersi previa autorizzazione della Giunta Regionale, spetta ai componenti della Consulta il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di trasferta di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 ; nel caso di missione all'estero si applicano altresì le disposizioni del D.M. 12 giugno 1979 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.P.C.M. 11 marzo 1980 .
Art. 7. 
(Compiti della Consulta regionale)
 
La Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione ha il compito di:
 
- esprimere parere alla Giunta Regionale sulla proposta di programma di cui al precedente art. 3;
 
- esprimere parere sui problemi d'inserimento nelle attività produttive e nella vita sociale dei cittadini immigrati e dei lavoratori che rientrano dall'estero;
 
- formulare proposte sul potenziamento dei servizi sociali esistenti in ciascuna zona, al fine di sopperire ai bisogni delle comunità nelle quali più rilevante è l'apporto costituito da lavoratori provenienti da altre località e dalle loro famiglie;
 
- segnalare l'opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell' art. 121 della Costituzione , provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i diritti degli emigrati e delle loro famiglie e suggerire l'adozione di provvedimenti e di iniziative a tutela degli immigrati, e delle loro famiglie, nell'ambito della competenza regionale;
 
- segnalare alla Giunta Regionale iniziative per provvedimenti tendenti ad assicurare l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici da parte dei lavoratori emigrati;
 
proporre la convocazione di conferenze regionali e la partecipazione a conferenze nazionali sui problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione;
 
- esprimere parere su ogni altro argomento sottoposto all'esame della stessa Consulta dai competenti Organi della Regione;
 
- segnalare alla Giunta Regionale iniziative e provvedimenti atti a soddisfare i principali bisogni in campo scolastico-linguistico, sanitario, abitativo, ed a salvaguardare i diritti civili degli immigrati stranieri.
Art. 8. 
(Finanziamento dei programmi)
 
Per l'attuazione degli interventi previsti dal programma annuale di cui al precedente articolo 3 vengono utilizzate, secondo quanto specificato al successivo articolo 24, risorse finanziarie disposte:
a) 
dai finanziamenti regionali per interventi nel campo dell'emigrazione e dell'immigrazione di cui all'articolo 24, 1° comma della presente legge;
b) 
da finanziamenti regionali o statali per interventi settoriali;
c) 
da contributi o finanziamenti comunitari o di altra fonte internazionale;
d) 
da contributi o finanziamenti statali specificamente destinati al settore dell'emigrazione ed immigrazione.
Art. 9. 
(Interventi)
 
La Regione, secondo le condizioni e le modalità previste nel programma di attuazione anche avvalendosi degli Enti locali e delle Associazioni degli emigrati, promuove, coordina e realizza interventi organici, anche in concorso con programmi locali, nazionali e comunitari a favore degli emigrati, dei rimpatriati e degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, aventi lo scopo di:
a) 
favorire il rientro e l'idonea sistemazione degli emigrati che rientrano definitivamente in Piemonte;
b) 
favorire la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori emigrati rimpatriati e dei loro familiari;
c) 
favorire il reinserimento degli emigrati mediante agevolazioni per l'acquisizione nel territorio regionale di idoneo alloggio;
d) 
favorire il reinserimento degli emigrati rimpatriati nelle attività produttive;
e) 
agevolare l'inserimento dei figli degli emigrati ed immigrati stranieri nell'ordinamento scolastico nazionale e la loro frequenza a scuola, corsi universitari e postuniversitari, nonchè il superamento delle difficoltà linguistiche degli stranieri immigrati;
f) 
organizzare nel territorio regionale soggiorni culturali e viaggi di studio per i figli degli emigrati e iniziative di turismo sociale e di interscambio;
g) 
assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative e attività culturali a favore degli emigrati e degli stranieri immigrati;
h) 
curare la diffusione tra le comunità degli emigrati di pubblicazioni e materiale audiovisivo e radiofonico;
i) 
favorire l'inserimento nella comunità nazionale e regionale degli stranieri immigrati;
l) 
effettuare studi, indagini e ricerche relativi al fenomeno migratorio;
m) 
sostenere l'attività delle Associazioni degli emigrati e degli stranieri immigrati.
 
Per la realizzazione degli interventi che comportano svolgimento di attività all'estero la Regione promuoverà l'intesa con il Governo nazionale, nello spirito del coordinamento di cui al secondo comma dell'art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 .
Art. 10. 
(Provvidenze per i rientri)
 
La Regione attua, tramite le UU.SS.SS.LL. e/o i Comuni, interventi di carattere socio-assistenziale a favore degli emigrati che rientrino definitivamente in Piemonte, concedendo in particolare:
a) 
contributi a titolo di concorso per le spese, di viaggio e di trasporto delle masserizie, sostenute per sè e per i propri familiari dagli emigrati che versino in disagiate condizioni economiche;
b) 
contributi di prima sistemazione limitatamente a coloro che si trovino in condizioni di bisogno.
 
Vengono inoltre concessi contributi a titolo di concorso nelle spese di trasporto delle salme degli emigrati e/o loro familiari, in disagiate condizioni economiche, ai paesi d'origine del Piemonte.
 
Il programma annuale di cui al precedente art. 3 specifica le condizioni e le modalità per usufruire dei contributi di cui al presente articolo.
Art. 11. 
(Formazione e riqualificazione professionale)
 
La Regione, nell'ambito del piano regionale annuale di formazione professionale di cui alla L.R. 25 febbraio 1980, n. 8 e in concorso con i piani nazionali e comunitari, assume iniziative per la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori rimpatriati e dei lavoratori stranieri immigrati.
Art. 12. 
(Contributi per l'acquisto, la costruzione o il recupero della prima casa)
 
La Regione, nell'ambito dei programmi per l'assegnazione dei mutui individuali agevolati o dei contributi in conto capitale previsti dalle leggi 15 febbraio 1980, n. 25, 5 aprile 1985, n. 118 e 25 marzo 1982, n. 94, o da altre leggi statali rivolte a finanziare l'accesso alla prima abitazione, attribuisce agli emigrati che entro i tre anni successivi alla data del loro rientro partecipino agli appositi bandi di concorso ad avvisi pubblici, un punteggio non inferiore a quello attribuito negli stessi bandi alle giovani coppie.
 
Nel rispetto delle norme disposte dalle predette leggi, la Regione può altresì predisporre appositi bandi di concorso per gli emigrati di cui al precedente comma, utilizzando parte dei finanziamenti disposti dallo Stato o destinando per tali interventi mezzi propri individuati con l'approvazione delle singole leggi di bilancio.
Art. 13. 
(Riserva e assegnazione di alloggi di tipo economico e popolare)
 
La Giunta Regionale, in applicazione dell' art. 15 della L.R. 10 dicembre 1984, n. 64 , può riservare, anche su proposta dei Comuni interessati una quota di alloggi di edilizia residenziale pubblica non superiore al 10 per cento dell'aliquota prevista dal 1° comma del predetto articolo 15 a favore degli emigrati e delle loro famiglie che ne facciano richiesta entro tre anni dalla data del rientro e che siano in possesso dei requisiti previsti dall' art. 2 della L.R. 10 dicembre 1984, n. 64 .
Art. 14. 
(Incentivazione di attività produttive)
 
La Giunta Regionale è autorizzata a concedere anche tramite gli Enti Locali, contributi agli emigrati rimpatriati che intendano avviare nel territorio regionale attività produttive in forma singola o cooperativistica, in materia di agricoltura, artigianato, commercio e turismo, entro due anni dal rientro.
 
Il contributo in conto capitale è concesso per investimenti finalizzati all'avvio dell'attività (acquisizione e ristrutturazione di immobili da destinare all'attività, di arredi, macchinari e attrezzature necessari per l'avvio della stessa) nella misura massima del 30 per cento delle spese ritenute ammissibili e comunque entro i limiti massimi fissati nel programma annuale di cui al precedente articolo 3; il contributo non può essere cumulato con contributi disposti da altre leggi regionali o statali se riferito alla stessa spesa.
Art. 15. 
(Inserimento scolastico)
 
Allo scopo di assicurare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei figli degli emigrati o rimpatriati, nonchè il superamento delle difficoltà specifiche degli stranieri immigrati, la Regione in concorso con i programmi nazionali e comunitari o con Associazioni ed Enti che operano nel settore dell'istruzione e in quello dell'immigrazione, promuove, nel rispetto delle competenze dell'autorità scolastica:
a ) 
corsi di recupero linguistico e di reinserimento;
b) 
corsi di lingua italiana per gli stranieri immigrati;
c) 
incontri, convegni, seminari per gli operatori impegnati nelle attività di cui alle precedenti lettere a) e b).
 
La Regione concede inoltre assegni di studio ai figli e agli orfani degli emigrati all'estero dal Piemonte per la frequenza di Istituti di secondo grado, Università e Politecnico, scuole di specializzazione professionale, a condizione che non usufruiscano di altri analoghi benefici.
Art. 16. 
(Soggiorni, scambi, turismo sociale)
 
La Regione Piemonte anche in collaborazione con altre Regioni, Amministrazioni pubbliche, Associazioni, Enti e Istituzioni, cura, al fine di consentire la conoscenza diretta del Piemonte, l'organizzazione di soggiorni culturali e viaggi di studio dei figli degli emigrati e promuove iniziative di turismo sociale per gli emigrati.
 
La Regione, per contribuire all'integrazione degli emigrati nelle comunità ospitanti, può assumere iniziative di interscambio con cittadini dei luoghi di emigrazione.
 
I programmi relativi sono definiti annualmente dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 3 della presente legge e nel rispetto dell' art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 .
Art. 17. 
(Iniziative e attività culturali)
 
La Regione favorisce iniziative e attività culturali dirette a conservare e tutelare tra gli emigrati e i loro discendenti e gli stranieri immigrati il valore dell'identità della terra di origine e a rinsaldare i rapporti culturali con il Piemonte.
 
A tal fine la Regione d'intesa con il Governo, promuove o favorisce la realizzazione nei Paesi di emigrazione di iniziative a favore della collettività di origine piemontese e in particolare dei giovani discendenti dei piemontesi emigrati, volte a far conoscere la storia, la cultura, le tradizioni e la realtà attuale del Piemonte. Analoghe iniziative possono essere promosse fra le comunità di origine piemontese in altre regioni.
 
La Regione promuove, altresì, idonee iniziative culturali a favore degli stranieri immigrati.
 
Tali iniziative potranno essere assunte anche in concorso con altre Regioni, Amministrazioni pubbliche, l'Istituto Italiano di Cultura, altre Istituzioni culturali e le Associazioni degli emigrati aventi i requisiti di cui all'art. 22 della presente legge. I programmi relativi sono definiti annualmente dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 3 della presente legge.
Art. 18. 
(Informazione)
 
La Giunta Regionale provvede:
a) 
alla diffusione di periodici di informazione sulle attività legislative e amministrative della Regione, sulla realtà economica, culturale e sociale del Piemonte e su quanto sia di interesse per gli emigrati al fine di agevolarne il rimpatrio;
b) 
alla diffusione tra le comunità degli emigrati di pubblicazioni e materiale audiovisivo e radiofonico al fine di rinsaldare i rapporti culturali ed economici degli emigrati e dei loro discendenti con la terra di origine.
 
La Giunta è altresì autorizzata a concedere contributi alle Associazioni degli emigrati e degli stranieri immigrati aventi i requisiti di cui all'art. 22 della presente legge, con le modalità in esso previste, per lo svolgimento di attività analoghe a quelle indicate nella lettera b) del comma precedente.
Art. 19. 
(Attività promozionale in Italia e all'estero)
 
La Giunta Regionale provvede a realizzare manifestazioni illustranti tradizioni e aspetti della realtà piemontese, con riferimento ai settori di competenza regionale nel rispetto dell' art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , ricercando la collaborazione e il concorso delle comunità e dei circoli piemontesi degli emigrati.
 
I circoli piemontesi possono a loro volta proporre iniziative di carattere culturale, economico e turistico da realizzarsi con il concorso della Regione.
Art. 20. 
(Diplomi di benemerenza a emigrati)
 
La Giunta Regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza della Consulta, conferisce ogni anno diplomi di benemerenza agli emigrati piemontesi che hanno onorato il nome del Piemonte nel mondo per un periodo di emigrazione non inferiore a 20 anni complessivamente.
Art. 21. 
(Studi, indagini, ricerche)
 
La Giunta Regionale è autorizzata a effettuare direttamente o per il tramite di idonei Istituti e Centri di ricerca, studi, indagini e ricerche finalizzati alla programmazione degli interventi di cui alla presente legge, nonchè alla miglior conoscenza dei fenomeni migratori.
Art. 22.[3] 
(Contributi ad Associazioni e Federazioni)
 
La Regione riconosce e sostiene le funzioni di servizio assistenziale, culturale e sociale svolte dalle Associazioni che operano con carattere di continuità e specificità a favore degli emigrati piemontesi, degli immigrati e delle loro famiglie, al fine di assicurare la tutela dei diritti civili e sociali, conservare il valore della terra di origine e sviluppare i rapporti con la comunità piemontese.
 
Le Associazioni e Federazioni devono avere una sede nella Regione ed operare con carattere di continuità da almeno cinque anni.
 
La Giunta Regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza della Consulta è autorizzata a concedere alle Associazioni e Federazioni contributi destinati allo svolgimento di specifiche attività, a favore degli emigrati e degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, previste agli artt. 16, 17 e 18, nonchè, a favore delle Associazioni e Federazioni di immigrati, per attività specifiche analoghe a quelle indicate all'art. 17 della presente legge.
 
La somma ammessa a contributo non può essere superiore al 50 per cento della spesa ammessa in base ai criteri definiti dal programma annuale.
 
I contributi concessi sono proporzionalmente ridotti, con deliberazione della Giunta Regionale, qualora in sede di verifica venga accertata una diminuzione della spesa ammessa.
 
Con le stesse forme la concessione del contributo può essere revocata e recuperata l'eventuale somma erogata se:
a) 
l'iniziativa non viene realizzata in conformità a quanto previsto nel provvedimento di concessione;
b) 
vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione delle spese.
 
L'inosservanza delle norme e la diversa destinazione dei fondi comportano inoltre l'esclusione dai contributi negli esercizi successivi.
Art. 23. 
(Rimesse degli emigrati)
 
La Regione promuove, nel rispetto della competenza statale in materia di ordinamento creditizio, iniziative con gli Istituti di Credito per favorire e valorizzare il rientro delle rimesse di lavoratori emigrati.
Art. 24. 
(Disposizioni finanziarie)
 
Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa complessiva di L. 400 milioni.
[4]
 
Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma si fa fronte mediante riduzione di L. 350 milioni del fondo di cui al capitolo 12500 e di L. 50 milioni del fondo di cui al capitolo 12600 del bilancio per l'anno 1987.
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1987 vengono conseguentemente istituiti i seguenti capitoli con la dotazione per ciascuno di essi indicata:
 
- "Interventi in materia di movimenti migratori", con la dotazione di L. 350 milioni in termini di competenza e di cassa;
[5]
 
- ''Interventi per l'incentivazione dell'attività produttiva degli emigrati che rientrano '', con la dotazione di L. 50 milioni in termini di competenza e di cassa, per gli interventi di cui all'articolo 14.
 
Per gli anni finanziari 1988 e seguenti si provvederà in sede di predisposizione dei relativi bilanci.
 
Per l'attuazione degli interventi settoriali di cui agli articoli 11, 12, 13, 15, 16, 17 e 20 della presente legge, possono essere altresì utilizzate le risorse disponibili nei rispettivi capitoli di bilancio degli Assessorati competenti, nelle rispettive materie, secondo le indicazioni del programma di cui al precedente articolo 3.
[6]
 
Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 21 - studi, indagini, ricerche - si provvederà con i fondi iscritti negli stati di previsione della spesa dei relativi anni, in applicazione delle leggi regionali 6 novembre 1978, n. 65 e 29 dicembre 1981, n. 54.
 
Alle spese di funzionamento della Consulta regionale per l'emigrazione e l'immigrazione di cui all'art. 6 della presente legge, si provvederà ai sensi della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 .
 
Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge la Regione può avvalersi altresì di eventuali contributi comunitari o di altra fonte internazionale, nonchè di contributi o finanziamenti statali.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 25. 
(Norme transitorie e finali)
 
Nella prima applicazione della presente legge, il programma di cui al precedente articolo 3 è predisposto dalla Giunta entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso al Consiglio per la sua approvazione.
 
La legge regionale 6 luglio 1978, n. 42 è abrogata; nei confronti degli emigrati che rientrino successivamente a detta abrogazione e fino all'entrata in vigore del programma di cui al primo comma, continuano ad applicarsi le provvidenze di cui all'articolo 1 della predetta legge secondo le modalità attuative di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 60-734 del 21 gennaio 1986.
 
Gli oneri finanziari per il rimborso ai Comuni, cui si provvederà nel 1987, delle somme erogate per gli interventi di cui al precedente comma, nonchè per quelli precedenti eventualmente non ancora rendicontati all'Amministrazione Regionale, saranno posti a carico del capitolo di bilancio ''Interventi in materia di movimenti migratori '' di cui al precedente articolo 24, 3° comma.
Art. 25 bis.[7] 
(Norme transitorie)
 
Per l'anno 1988 gli interventi di attuazione della presente legge, fatti salvi quelli relativi agli articoli 10 e 14 già regolamentati dal Consiglio Regionale ai sensi del precedente articolo 3, ed in deroga allo stesso articolo, vengono deliberati dalla Giunta Regionale, sentita la Consulta regionale per l'Emigrazione e la competente Commissione consiliare.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 9 gennaio 1987
Vittorio Beltrami

Note:

[1] Sono abrogate le disposizioni riferite agli immigrati extra-comunitari contenute nella l.r. 1/1987 in contrasto con quanto disposto dalla l.r. 64/1989.

[2] La lettera h del terzo comma dell'articolo 4 è stata abrogata dal comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 64 del 1989.

[3] L'art. 3 della l.r. 45/1988, in deroga a quanto stabilito dal secondo comma di questo articolo, dispone che possono essere ammesse a contributo per il solo 1988 le Associazioni e Federazioni costituite con Statuto almeno 180 giorni prima dell'entrata in vigore della presente legge e che operino a favore degli immigrati extra comunitari e degli emigrati piemontesi all'estero.

[4] In questo comma dell'articolo 24 le parole "agli articoli 10, 14, 18, 19 e 22 della presente legge" sono state sostituite dalle parole "alla presente legge" ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 45 del 1988.

[5] In questo punto del terzo comma dell'articolo 24 le parole "per gli interventi di cui agli articoli 10, 18, 19 e 22" sono state abrogate ad opera del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 45 del 1988.

[6] Questo comma dell'articolo 24 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 45 del 1988.

[7] L'articolo 25 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 45 del 1988.