Legge regionale n. 64 del 29 dicembre 1986  ( Versione vigente )
"Trasferimento ai Comuni dei beni immobili e mobili già di proprietà del soppresso Ente Nazionale di Assistenza Lavoratori".
(B.U. 07 gennaio 1987, n. 1)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
I beni immobili e mobili già appartenenti all'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori, soppresso con il decreto legge 18 agosto 1978, n. 481 , convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641 , sono trasferiti, ai sensi dell' art. 25, 7° comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , in proprietà ai Comuni nel cui territorio sono ubicati.
 
I beni di cui al precedente comma sono prioritariamente utilizzati per l'esercizio delle funzioni di assistenza ai lavoratori.
Art. 2. 
 
La Giunta Regionale, con propria deliberazione, individua i beni di cui all'articolo precedente da trasferire ai Comuni interessati.
 
Il trasferimento viene fatto constare in appositi verbali di consegna.
 
I verbali di consegna degli immobili costituiscono titolo idoneo per le conseguenti trascrizioni e volturazioni catastali.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 29 dicembre 1986
Vittorio Beltrami