"Trasferimento ai Comuni dei beni immobili e mobili già di proprietà del soppresso Ente Nazionale di Assistenza Lavoratori".
(B.U. 07 gennaio 1987, n. 1)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
I beni immobili e mobili già appartenenti all'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori, soppresso con il
decreto legge 18 agosto 1978, n. 481
, convertito nella
legge 21 ottobre 1978, n. 641
, sono trasferiti, ai sensi dell'
art. 25, 7° comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
, in proprietà ai Comuni nel cui territorio sono ubicati.
I beni di cui al precedente comma sono prioritariamente utilizzati per l'esercizio delle funzioni di assistenza ai lavoratori.
Art. 2.
La Giunta Regionale, con propria deliberazione, individua i beni di cui all'articolo precedente da trasferire ai Comuni interessati.
Il trasferimento viene fatto constare in appositi verbali di consegna.
I verbali di consegna degli immobili costituiscono titolo idoneo per le conseguenti trascrizioni e volturazioni catastali.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 29 dicembre 1986
Vittorio Beltrami