Legge regionale n. 5 del 23 gennaio 1986  ( Versione vigente )
"Ulteriori modificazioni e integrazioni alla L.R. 10/72 , modificata con le leggi regionali 33/77, 74/78, 14/79, 77 e 78/80 e 5/84".
(B.U. 29 gennaio 1986, n. 4)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
La misura del rimborso spese che compete ai Consiglieri regionali per l'espletamento del mandato, come fissata dall' articolo 1 della L.R. 9 dicembre 1980, n. 77 , è aumentata dell'80%.
 
Per ogni assenza dalle riunioni inerenti all'esercizio del mandato viene operata una trattenuta di 1/15 dell'importo di rimborso spese mensile.
 
Le assenze rilevanti agli effetti della trattenuta di cui al comma precedente sono definite da apposita deliberazione del Consiglio Regionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza.
 
Le nuove misure sono applicate a far tempo dal 1° gennaio 1986.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 23 gennaio 1986
Vittorio Feltrami.