Legge regionale n. 51 del 17 novembre 1986  ( Versione vigente )
"Modificazioni alla L.R. 10 novembre 1972, n. 12 (e successive modifiche) e alla L.R. 8 giugno 1981, n. 20 ".
(B.U. 26 novembre 1986, n. 47)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
L' articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 , è sostituito dal seguente: "
Il personale occorrente per il funzionamento dei Gruppi consiliari è assegnato a ciascun Gruppo dalla Giunta Regionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, entro i seguenti limiti:
a)
due unità per ogni Gruppo consiliare costituito a norma di regolamento cui siano iscritti fino a due Consiglieri, di cui 1 di qualifica funzionale non superiore alla VI e 1 di qualifica funzionale non superiore all'VIII;
b)
tre unità per ogni Gruppo consiliare costituito a norma di regolamento cui siano iscritti da 3 a 4 Consiglieri, di cui 2 di qualifica funzionale non superiore alla VI e 1 di qualifica funzionale non superiore all'VIII;
c)
quattro unità per ogni Gruppo consiliare costituito a norma di regolamento cui siano iscritti da 5 a 10 Consiglieri, di cui 2 di qualifica funzionale non superiore alla VI, e 2 di qualifica funzionale non superiore all'VIII;
d)
sette unità per ogni Gruppo consiliare costituito a norma di regolamento cui siano iscritti oltre 10 Consiglieri, di cui 3 di qualifica funzionale non superiore alla VI, 4 di qualifica funzionale non superiore all'VIII
".
Art. 2. 
 
L' articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 , come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 78 , è sostituito dal seguente: "
Per il funzionamento dei Gruppi consiliari sono previsti, a carico del bilancio del Consiglio, contributi mensili rappresentati da:
a)
una quota fissa di L. 1.300.000 per ciascun Gruppo indipendentemente dalla sua consistenza numerica;
b)
una quota variabile ragguagliata a L. 500.000 per ogni Consigliere regionale iscritto al Gruppo
".
Art. 3. 
 
All'onere finanziario derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge si fa fronte, per l'anno in corso:
 
- per quanto riguarda il personale di cui all' articolo 2 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 , con lo stanziamento iscritto ai capitoli 200-220 dello stato di previsione della spesa;
 
- all'ipotesi di cui all'articolo 7 della stessa legge, con lo stanziamento iscritto al capitolo 50 dello stato di previsione stesso in relazione a un onere annuo presunto di L. 160.000.000.
 
All'onere finanziario annuo di L. 219.600.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 50 dello stato di previsione della spesa.
 
Per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti iscritti ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 17 novembre 1986
Vittorio Beltrami