Legge regionale n. 4 del 23 gennaio 1986  ( Versione vigente )
"Modifica dell' art. 2 della L.R. 30 dicembre 1981, n. 57 ".
(B.U. 29 gennaio 1986, n. 4)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Il terzo comma dell' articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 , relativa a ''Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali '' è sostituito dal seguente: "
Il contratto di assicurazione deve prevedere indennità non superiori ai seguenti massimali:
- L. 300.000.000 in caso di morte
- L. 300.000.000 in caso di invalidità permanente
- L. 50.000 per ogni giorno di invalidità temporanea
".
Art. 2. 
 
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 23 gennaio 1986
Vittorio Feltrami.