Legge regionale n. 46 del 12 novembre 1986  ( Versione vigente )
"Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna".
(B.U. 19 novembre 1986, n. 46)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Istituzione e finalità)
 
È istituita presso la Giunta Regionale del Piemonte la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna in campo economico, sociale e culturale, per rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne e per l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità sociale sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto .
 
La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale inviano, a titolo consultivo, alla Commissione i provvedimenti utili per poter svolgere le funzioni di cui alla lettera b) dell'articolo 2.
[1]
Art. 2. 
(Funzioni)
 
La Commissione:
a) 
svolge e promuove indagini conoscitive sistematiche sulla situazione attuale della donna e ricerche sui problemi relativi alla condizione femminile nella Regione;
b) 
formula pareri e suggerimenti sulle iniziative legislative e normative in genere inerenti la condizione delle donne;
c) 
studia ed elabora le opportune ed eventuali modifiche alla disciplina legislativa regionale al fine di conformarla all'obiettivo della uguaglianza sostanziale fra i sessi, in particolare in materia di formazione, nonchè di lavoro, sanità, assistenza, servizi sociali;
d) 
valuta lo stato di attuazione, nella Regione, delle leggi statali e regionali nei riguardi della condizione femminile e formula eventuali proposte;
e) 
riferisce sull'applicazione, da parte di soggetti pubblici e privati che vi sono tenuti, delle leggi relative alla parità fra uomo e donna, con particolare riferimento alla parità in materia di lavoro, nonchè sulle condizioni di impiego delle donne;
f) 
promuove progetti ed interventi intesi ad espandere l'accesso delle donne al lavoro e ad incrementare le opportunità di formazione e progressione professionale delle donne stesse, in ottemperanza alla normativa nazionale in materia di parità;
g) 
promuove occasioni di confronto culturale sulla condizione femminile e sull'immagine della donna, contribuendo alla elaborazione di comportamenti conformi agli obbiettivi della parità e delle pari opportunità, individuando le manifestazioni, anche indirette, di discriminazione;
h) 
promuove iniziative che consentano alla donna di rendere compatibile l'esperienza di vita familiare con l'impegno pubblico, sociale, professionale;
i) 
favorisce l'informazione e la conoscenza relativa alle iniziative riguardanti la condizione femminile promossa dalla Regione, dagli Enti locali, da soggetti pubblici e privati, dal Parlamento nazionale e dal Parlamento europeo;
l) 
promuove iniziative affinchè vengano superati i casi di discriminazione illegittima o violazioni di leggi di parità o comunque attinenti alla condizione della donna;
m) 
promuove iniziative per favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile, individuale e collettiva;
n) 
favorisce l'attuazione di azioni positive, anche con carattere di sperimentazione, definite con specifici programmi di intervento da organismi ed Enti pubblici e privati.
Art. 3. 
(Composizione della Commissione)
 
La Commissione è composta da 15 membri eletti dal Consiglio Regionale, con voto limitato, fra persone che abbiano riconosciute esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale, economico e politico sulla condizione femminile nei suoi vari aspetti. Fanno parte di diritto della Commissione, in numero aggiuntivo ed a titolo consultivo, le Consigliere e le Assessore regionali in carica.
[2]
 
Per ciò che attiene alle modalità di nomina valgono in quanto applicabili le norme previste dagli articoli 3, 7, 10 della L.R. 18 febbraio 1985, n. 10 .
 
La presentazione di ogni candidatura deve essere accompagnata da un curriculum dal quale risultino la particolare competenza, i titoli scientifici o professionali relativi ai compiti, di cui all'art. 2 della presente legge.
 
In caso di dimissioni di uno dei membri della Commissione, il Consiglio Regionale provvede alla sostituzione entro il termine di 60 giorni dalla data delle dimissioni, con le stesse modalità previste dai commi precedenti.
 
Della Commissione fanno altresì parte tre rappresentanti designate dalle Confederazioni sindacali regionali.
[3]
Art. 4. 
(Durata)
 
La Commissione dura in carica per una legislatura e, in regime di prorogatio, sino al rinnovo da parte del Consiglio Regionale all'inizio della successiva legislatura.
Art. 5. 
(Attività della Commissione)
 
La Commissione esercita le sue funzioni con piena autonomia; può avere rapporti esterni e assumere iniziative di partecipazione, informazione e consultazione.
 
La Commissione elegge nel proprio ambito, a maggioranza assoluta dei componenti, un presidente, cui spetta di coordinare i lavori della Commissione stessa, nonchè due vice presidenti con voto limitato a uno in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze.
[4]
 
La Commissione di norma svolge la propria attività in sezioni di lavoro e a tal fine può avvalersi, temporaneamente, di esperti esterni.
 
I membri della Commissione e gli esperti, di cui al comma precedente, che non siano Consiglieri regionali o dipendenti della Regione, hanno diritto per ogni seduta della Commissione o delle sezioni di lavoro alla corresponsione dell'indennità prevista dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 .
Art. 6. 
(Regolamento)
 
La Commissione provvede ad emanare il regolamento per il proprio funzionamento entro 60 giorni dalla sua costituzione.
Art. 7. 
(Rapporti)
 
La Commissione sviluppa principalmente rapporti con:
 
- la Commissione per le pari opportunità istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 
- il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e opportunità delle lavoratrici, istituito presso il Ministero del Lavoro;
 
- la Consulta femminile regionale operante presso il Consiglio Regionale;
 
- la Commissione regionale per l'impiego;
 
- analoghi comitati, Commissioni e centri eventualmente istituiti in Piemonte e nelle altre Regioni italiane;
 
- gli Istituti di ricerca e le Università della Regione anche mediante apposite convenzioni;
 
- gli Enti locali della Regione.
Art. 8. 
(Informazione)
 
La Commissione predispone entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sulla condizione della donna in Piemonte e sulla propria attività, la trasmette al Consiglio Regionale, per la discussione, e ne cura la massima pubblicizzazione.
 
Essa, inoltre, provvede a diffondere periodicamente informazioni sulle iniziative svolte, coinvolgendo in particolare la Consulta femminile regionale, i partiti, i sindacati e le associazioni femminili.
Art. 9. 
(Funzionamento)
 
(...)
[5]
 
La Regione fornisce le strutture e i mezzi idonei al funzionamento della Commissione.
Art. 10. 
(Norma finanziaria)
 
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'esercizio 1986 in 30 milioni, si fa fronte con una riduzione di pari ammontare in termini di competenza e di cassa del cap. 12800 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1986, e con l'istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio stesso, di apposito capitolo, con la denominazione: "Spesa per l'attività della Commissione Regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna, relativa a: indagini, studi, promozione di progetti, interventi, ed iniziative, riguardanti la condizione della donna e la situazione di parità fra uomo e donna", e con lo stanziamento di 30 milioni in termini di competenza e di cassa. Gli oneri relativi agli esercizi 1987 e successivi saranno determinati con la legge di approvazione del bilancio di ogni esercizio.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11. 
(Norma transitoria)
 
La Commissione entra in funzione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 12 novembre 1986
Vittorio Beltrami

Note:

[1] Questo comma dell'articolo 1 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 77 del 1995.

[2] Nel comma 1 dell'articolo 3 dopo le parole "le Consigliere" sono state aggiunte le parole "e le Assessore" ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 del 2006.

[3] Questo comma dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 33 del 1991.

[4] Nel comma 2 dell'articolo 5 le parole "in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 25 del 2008.

[5] Questo comma dell'articolo 9 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 16 del 1998.