"Definizione delle modalità di corresponsione dei compensi ai componenti le Commissioni di concorso nelle Unità Socio Sanitarie Locali".[1]
(B.U. 23 luglio 1986, n. 29)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 17 luglio 1986
Vittorio Beltrami.
Note:
[1] Per i compensi lordi dovuti ai componenti ed ai segretari delle Commissioni esaminatrici di concorsi e delle selezioni per l'assunzione del personale delle Unità Socio Sanitarie Locali si veda ora quanto disposto dalla l.r. 3/1988
[2] L'articolo 1 è stato abrogato dal primo comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3 del 1988.
[3] L'articolo 2 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 3 del 1988.