Legge regionale n. 27 del 17 luglio 1986  ( Versione vigente )
"Definizione delle modalità di corresponsione dei compensi ai componenti le Commissioni di concorso nelle Unità Socio Sanitarie Locali".[1]
(B.U. 23 luglio 1986, n. 29)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.[2] 
(...)
Art. 2.[3] 
(...)
Art. 3. 
 
Il tempo occorrente per l'espletamento delle procedure concorsuali, compreso quello occorrente per raggiungere, dalla sede di servizio, la sede del concorso, è da considerarsi a tutti gli effetti, per i dipendenti regionali e del Servizio Sanitario Nazionale, come attività di servizio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 17 luglio 1986
Vittorio Beltrami.

Note:

[1] Per i compensi lordi dovuti ai componenti ed ai segretari delle Commissioni esaminatrici di concorsi e delle selezioni per l'assunzione del personale delle Unità Socio Sanitarie Locali si veda ora quanto disposto dalla l.r. 3/1988

[2] L'articolo 1 è stato abrogato dal primo comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3 del 1988.

[3] L'articolo 2 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 3 del 1988.