Legge regionale n. 25 del 25 giugno 1986  ( Versione vigente )
"Anticipazione regionale per la realizzazione di progetti di trasporto integrato nell'area metropolitana torinese".
(B.U. 02 luglio 1986, n. 26)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
La Regione Piemonte è autorizzata ad anticipare, in attuazione del 10° comma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 e per conto delle F.S., la spesa massima di lire 3.500 milioni, I.V.A. esclusa, da destinare alla realizzazione di progetti di trasporto integrato nell'area metropolitana torinese secondo quanto già contenuto nelle convenzioni stipulate tra la Regione Piemonte, il Comune di Torino, l'Ente delle Ferrovie dello Stato e la Società Azionaria Trasporti Torinesi (S.A.T.T.I. S.p.A.).
Art. 2. 
 
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 4.130 milioni.
 
Agli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, del cap. 12800 del bilancio 1986.
 
Nello stato di previsione della spesa verrà istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: ''Spese per la realizzazione di progetti di trasporto integrato nell'area metropolitana di Torino in connessione con gli interventi ferroviari ''.
 
Il rimborso verrà introitato dalla Regione Piemonte sul cap. 2400 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 1986.
 
Il Presidente della Giunta è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 25 giugno 1986
Vittorio Beltrami.