Legge regionale n. 23 del 11 giugno 1986  ( Versione vigente )
"Modifica dell' art. 2 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 , in ordine alla composizione della Consulta regionale per i beni e le attività culturali".
(B.U. 18 giugno 1986, n. 24)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Sino ad approvazione di apposita normativa i rappresentanti designati da ciascun Comitato di comprensorio nella Consulta regionale per i beni e le attività culturali, di cui all' art. 2 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 , sono nominati direttamente dal Consiglio Regionale.
Pertanto il citato art. 2 è modificato nel modo seguente:
- il quarto capoverso del secondo comma è sostituito dai seguenti:
21 membri designati dal Consiglio Regionale con voto limitato a due terzi;
3 membri in rappresentanza delle Associazioni del tempo libero;
- l'ottavo capoverso del secondo comma è soppresso.
Art. 2. 
 
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell' art. 45, sesto comma, dello Statuto .
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 11 giugno 1986
Vittorio Beltrami