Legge regionale n. 22 del 11 giugno 1986  ( Versione vigente )
"Rettifica ed integrazione della L.R. 16 agosto 1984, n. 40 ."
(B.U. 18 giugno 1986, n. 24)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
I seguenti errori materiali riscontrati nella L.R. 16 agosto 1984 n. 40 , sono rettificati come segue:
 
- al secondo comma, lett. c), dell'art. 23 l'espressione " " è sostituita con " ";
 
- all'ultimo comma dell'art. 27 l'espressione "
art. 2, 1° comma
" è sostituita con "
art. 11, 1° comma
";
 
- l'ultimo comma dell'art. 48 è così sostituito: " ";
 
- il terzo comma dell'art. 50 è soppresso;
 
- al 5° comma dell'art. 51 l'espressione "
Art. 49
" è sostituita con "
Art. 48
";
 
- il 6° comma dell'art. 51 è soppresso;
 
- al 7° comma dell'art. 51 l'espressione "
articoli
" è sostituita con "
oneri
".
 
All' ultimo comma dell'art. 20 della L.R. 16 agosto 1984, n. 40 , l'abrogazione del 18° comma dell'art. 12 della L.R. 17 dicembre 1979, n. 74 , è da intendersi come abrogazione del seguente periodo: "
La norma di cui al comma precedente non si applica quando le funzioni connesse ai posti messi a concorso comportano, ai sensi delle leggi in vigore sull'ordinamento delle professioni, il possesso di uno specifico titolo di studio o di una specifica abilitazione professionale
".
 
Considerata la natura di errore materiale dei sopraelencati casi, è da ritenersi nullo qualsiasi effetto verificatosi conseguenzialmente nel periodo antecedente la validità della presente legge.
Art. 2. 
 
Dopo l' art. 29 della L.R. 16 agosto 1984, n. 40 , è aggiunto il seguente articolo 29 bis: "
Art. 29 bis
- Comando dei Segretari particolari e degli autisti destinati ai Presidenti della Giunta, del Consiglio Regionale e degli Assessori -
I Segretari Particolari dei Presidenti della Giunta, del Consiglio Regionale e degli Assessori possono essere scelti anche tra il personale di ruolo degli Enti destinatari degli accordi relativi ai dipendenti delle Regioni e degli Enti Locali e, in deroga a quanto disposto dal 5° comma dell'art. 29, comandati presso l'Amministrazione Regionale anche se inquadrati in una qualifica funzionale inferiore all'VIII e per l'intera durata del mandato dei Presidenti della Giunta, del Consiglio Regionale e degli Assessori.
Gli autisti destinati alla guida dei veicoli assegnati ai Presidenti della Giunta, del Consiglio Regionale e degli Assessori possono essere scelti anche tra il personale di ruolo degli Enti destinatari degli accordi relativi ai dipendenti delle Regioni e degli Enti Locali e, in deroga al 5° comma dell'art. 29, comandati presso l'Amministrazione Regionale anche se inquadrati in qualifica funzionale inferiore all'VIII e per l'intera durata del mandato dei Presidenti della Giunta, del Consiglio Regionale e degli Assessori.
"
Art. 3. 
 
L' art. 46, 3°comma, della L.R. 16 agosto 1984, n. 40 , è sostituito dal seguente: "
A detti concorsi possono inoltre partecipare i dipendenti inquadrati nella qualifica immediatamente inferiore al posto messo a concorso in possesso del titolo di studio richiesto per il posto medesimo.
" Allo stesso articolo è aggiunto il seguente ultimo comma: "
Al fine dell'applicazione della norma di cui al precedente 1° comma, i titoli di studio richiesti, unitamente con le anzianità eventualmente previste, sono quelli stabiliti per il livello di appartenenza dalla L.R. 17 dicembre 1979, n. 74 , agli articoli dal 3 al 9 e all'art. 12
".
Art. 4. 
 
L' art. 21, 1° comma, della L.R. 16 agosto 1984, n. 40 , è sostituito dal seguente: "
Alla prima qualifica funzionale dirigenziale si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami scritti ed orali; il 25% dei posti è riservato ai dipendenti inquadrati nell'VIII qualifica in possesso del diploma di laurea e con 3 anni di anzianità nella qualifica, ovvero, per specifici profili professionali, in possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado con 3 anni di anzianità nella VIII qualifica.
"
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 11 giugno 1986
Vittorio Beltrami