"Modifiche alla L.R. 9 marzo 1984, n. 17 : Interventi per l'attuazione in Piemonte della legge 21 maggio 1981, n. 240 , recante provvidenze a favore dei Consorzi e delle Società Consortili Miste".
(B.U. 11 giugno 1986, n. 23)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1.
L'
art. 5 della L.R. 9 marzo 1984, n. 17
, viene modificato come segue:
- Il 1° comma viene sostituito dal seguente: "
".
Per ottenere i contributi di cui all'art. 4 le Società Consortili aventi i requisiti previsti dalla
legge 21 maggio 1981, n. 240 e della presente legge regionale devono presentare domanda al Presidente della Giunta Regionale entro il 31 gennaio o entro il 31 luglio dell'anno in cui richiedono il contributo
- Il 3° comma viene sostituito dal seguente: "
".
Potranno essere ammesse a contributo le spese sostenute dalle Società Consortili Miste nei sei mesi antecedenti alla data di presentazione delle domande purchè riferibili a opere od attività previste nel programma di investimenti per cui si richiede l'ammissione al contributo
- Dopo il 5° comma viene aggiunto un 6° comma come segue: "
".
La Giunta Regionale presenta al Consiglio Regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione della presente legge
Art. 2.
1.
L'
art. 6 della L.R. 9 marzo 1984, n. 17
, viene modificato come segue:
- Il 1° comma viene sostituito dal seguente: "
".
Il Consiglio Regionale su proposta della Giunta approva i criteri prioritari per le partecipazioni di cui agli artt. 2, secondo comma e 3, primo comma e per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, individuando in particolare, con riferimento agli indirizzi programmatici della Regione, i settori, le attività e le aree territoriali da agevolare; le eventuali modifiche dei criteri prioritari e della percentuale di riparto dei fondi di cui ai successivi commi 2° e 3° del presente articolo saranno proposte dalla Giunta Regionale all'approvazione del Consiglio Regionale contestualmente alla presentazione della relazione annuale di cui al precedente art. 5
Art. 3.
1.
La presente L.R. è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'
art. 45 dello Statuto
.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 6 giugno 1986
Vittorio Beltrami .