Legge regionale n. 21 del 06 giugno 1986  ( Versione vigente )
"Modifiche alla L.R. 9 marzo 1984, n. 17 : Interventi per l'attuazione in Piemonte della legge 21 maggio 1981, n. 240 , recante provvidenze a favore dei Consorzi e delle Società Consortili Miste".
(B.U. 11 giugno 1986, n. 23)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
L' art. 5 della L.R. 9 marzo 1984, n. 17 , viene modificato come segue:
 
- Il 1° comma viene sostituito dal seguente: "
Per ottenere i contributi di cui all'art. 4 le Società Consortili aventi i requisiti previsti dalla legge 21 maggio 1981, n. 240 e della presente legge regionale devono presentare domanda al Presidente della Giunta Regionale entro il 31 gennaio o entro il 31 luglio dell'anno in cui richiedono il contributo
".
 
- Il 3° comma viene sostituito dal seguente: "
Potranno essere ammesse a contributo le spese sostenute dalle Società Consortili Miste nei sei mesi antecedenti alla data di presentazione delle domande purchè riferibili a opere od attività previste nel programma di investimenti per cui si richiede l'ammissione al contributo
".
 
- Dopo il 5° comma viene aggiunto un 6° comma come segue: "
La Giunta Regionale presenta al Consiglio Regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione della presente legge
".
Art. 2. 
1. 
L' art. 6 della L.R. 9 marzo 1984, n. 17 , viene modificato come segue:
 
- Il 1° comma viene sostituito dal seguente: "
Il Consiglio Regionale su proposta della Giunta approva i criteri prioritari per le partecipazioni di cui agli artt. 2, secondo comma e 3, primo comma e per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, individuando in particolare, con riferimento agli indirizzi programmatici della Regione, i settori, le attività e le aree territoriali da agevolare; le eventuali modifiche dei criteri prioritari e della percentuale di riparto dei fondi di cui ai successivi commi 2° e 3° del presente articolo saranno proposte dalla Giunta Regionale all'approvazione del Consiglio Regionale contestualmente alla presentazione della relazione annuale di cui al precedente art. 5
".
Art. 3. 
1. 
La presente L.R. è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell' art. 45 dello Statuto .

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 giugno 1986
Vittorio Beltrami .