Legge regionale n. 1 del 23 gennaio 1986  ( Versione vigente )
"Legge generale sui trasporti e sulla viabilità ".
(B.U. 29 gennaio 1986, n. 4)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
CONTENUTI E PRINCIPI GENERALI
Art. 1. 
(Contenuti della legge)
 
La presente legge disciplina l'attività della Regione e degli Enti locali sul sistema dei trasporti, come definito al successivo art. 3.
Art. 2. 
(Pianificazione del sistema dei trasporti)
 
La Regione riconosce al sistema dei trasporti e delle comunicazioni il carattere di servizio sociale e di strumento essenziale per il conseguimento degli obiettivi fissati dalla programmazione economica nazionale e regionale, e dalla pianificazione territoriale.
 
La Regione promuove una pianificazione del trasporto di persone e di merci, integrato tra servizi ed intrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e lacuali, tale da:
a) 
assicurare l'accessibilità delle persone alle occasioni di lavoro, studio ed altre relazioni, tenendo conto anche del disposto di cui al secondo comma dell'art. 8 della L. 151/81 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
b) 
favorire la mobilità delle merci al servizio del sistema produttivo e distributivo della Regione.
 
Attribuisce, inoltre, ad un razionale assetto del sistema dei trasporti la funzione di riferimento per:
 
1) la qualificazione del sistema produttivo;
 
2) il risparmio energetico e la ricerca tecnologica;
 
3) il riequilibrio territoriale e la salvaguardia dell'ambiente naturale;
 
4) il controllo della spesa pubblica.
Art. 3. 
(Scale funzionali di comunicazione e classificazione dei servizi di linea)
 
I vari modi di trasporto individuale e collettivo, sono considerati come elementi di un sistema unitario, che tiene conto delle seguenti scale funzionali di comunicazione:
a) 
internazionale e nazionale, comprendente le strutture aeroportuali, le grandi direttrici ferroviarie e stradali di collegamento con i Paesi confinanti e la restante parte del territorio nazionale contermine;
b) 
regionale, comprendente i collegamenti tra le aree dei bacini di trasporto;
c) 
di bacino, comprendente i collegamenti fra i poli interni al bacino;
d) 
locale, comprendente i collegamenti integrati ai precedenti.
 
Nell'ambito del trasporto collettivo, si intendono trasporti pubblici locali i servizi adibiti normalmente al trasporto di persone e di cose effettuato in modo continuativo o periodico, con tariffe, orari, frequenze e itinerari prestabiliti, ad offerta indiscriminata.
 
Sotto il profilo funzionale i servizi sono così classificati:
 
1) urbani, quando si svolgono nell'ambito del territorio comunale con alte frequenze e brevi intervalli tra le fermate, e mediante integrazione con i servizi di trasporto delle linee automobilistiche di bacino e con i servizi su rotaia;
 
2) suburbani, quando si svolgono tra un centro ed altri minori ravvicinati tra loro, anche senza continuità di abitato, e per i quali l'avvicendamento dei passeggeri comporti una permanenza sul mezzo relativamente breve;
 
3) interurbani, che si svolgono nel territorio di più Comuni;
 
4) interregionali, che si svolgono in parte nel territorio di altre Regioni.
Art. 4. 
(Controllo pubblico sull'attività di trasporto)
 
Per quanto concerne l'attività di trasporto la Regione riconosce nel controllo pubblico sull'esercizio e sulla formazione dei bilanci, la forma più valida per adeguare il sistema alle finalità di cui all'art. 2.
 
Ogni gestione deve essere improntata a criteri di efficienza e pertanto gli interventi finanziari di sostegno sono commisurati in modo da stimolare tale efficienza, con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci di gestione dei servizi.
 
Gli interventi finanziari regionali sono, inoltre, vincolati a criteri di verifica degli obiettivi del piano regionale dei trasporti e del suo programma di attività e di spesa, di cui ai successivi articoli della presente legge, mediante flussi informativi costanti tra i momenti programmatorio, amministrativo, e di gestione degli interventi e dei servizi.
Titolo II. 
IL DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI REGIONALI
Art. 5. 
(Soggetti del decentramento)
 
La Regione delega alle Province le funzioni amministrative di cui al successivo art. 11.
Art. 6. 
(Bacini di trasporto)
 
Ai fini dell'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico il territorio regionale è articolato in bacini di trasporto.
 
Per bacino di trasporto si intende un'area entro la quale si attua un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato in rapporto ai fabbisogni di mobilità e la cui dimensione risulti più conveniente per economicità, efficienza e produttività.
 
La individuazione dei bacini di trasporto e le relative modificazioni sono operate in sede di schema di piano provinciale e approvato dalla Regione contestualmente al piano regionale dei trasporti.
 
I bacini di trasporto rappresentano, inoltre, un'articolazione funzionale a rilevanza territoriale ed organizzativa nell'ambito provinciale e costituiscono il riferimento per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti assegnati alla Provincia ed agli altri Enti locali, dalla presente legge.
Art. 7. 
(Organizzazione del decentramento regionale Istituzione della Assemblea dei Sindaci)
 
Sono istituite, nell'ambito delle circoscrizioni provinciali, le Assemblee dei Sindaci dei Comuni appartenenti ai bacini di trasporto così come individuati nell'articolo precedente.
 
La Regione, d'intesa con la Provincia ed i Comuni interessati, può istituire più Assemblee di Sindaci all'interno del medesimo bacino di trasporto.
 
La Provincia, in accordo con i Comuni interessati, insedia, con propria deliberazione, l'Assemblea dei Sindaci di cui al presente articolo.
 
Sino alla costituzione dell'Assemblea, la Provincia esercita comunque le funzioni regionali delegate.
 
L'attività connessa allo svolgimento delle funzioni delegate si realizza con gli uffici e le strutture operative delle Province appositamente organizzate in bacino di trasporto, come definiti dall'art. 6 della presente legge.
Art. 8. 
(Funzione dell'Assemblea dei Sindaci)
 
L'Assemblea dei Sindaci ha funzioni di iniziativa, impulso e consultazione per l'esercizio dell'attività delegata alla Provincia, secondo le procedure previste dalla presente legge.
 
Svolge azione di raccordo tra i Comuni e tra questi e la Provincia ed inoltre:
 
- esprime parere obbligatorio sulle proposte di piani e programmi che vengono sottoposti dalle Province prima della definitiva approvazione;
 
- può esercitare il diritto di iniziativa avanzando proposte alla Provincia per lo schema di piano dei trasporti, del programma unitario ed integrato di esercizio, del programma pluriennale ed annuale di attività e di spesa, nonchè proposte di progetti o schemi degli atti che la Provincia deve adottare ai sensi della presente legge.
 
Le Assemblee devono esprimere i pareri obbligatori entro 60 giorni dal ricevimento del piano e del programma. Nei successivi 30 giorni le Province sono tenute a motivare l'eventuale rigetto delle osservazioni pervenute.
 
Nel caso di mancato parere nei termini stabiliti per l'Assemblea la Provincia può comunque procedere.
 
La Provincia fornisce alle Assemblee dei Sindaci tutte le informazioni necessarie per l'espletamento delle funzioni ad esse assegnate dalla presente legge.
Art. 9. 
(Esercizio della delega)
 
Al fine di esercitare le funzioni delegate dalla Regione e di armonizzare dette funzioni con quelle spettanti ai Comuni ai sensi del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771 , la Provincia, esercita l'attività delegata a livello di bacino di trasporto secondo le seguenti formule: in Associazione od in intesa diretta con i Comuni e le Comunità Montane interessate, ovvero direttamente in proprio o in convenzione con le Associazioni od Intese fra i Comuni e le Comunità Montane interessate.
Art. 10. 
(Attribuzioni delle competenze amministrative)
 
Ai fini della presente legge, l'attribuzione delle competenze amministrative in materia di tranvie, linee metropolitane, filovie e linee automobilistiche è così definita.
 
Per l'attività concessionale:
a) 
è competente il Comune, per i servizi urbani che si svolgono nell'ambito del territorio comunale o che ne debordano senza effettuare fermate, oppure quando interessano un Comune contiguo, per una tratta inferiore, previo accordo con questo;
b) 
è delegata la Provincia per le linee interurbane e suburbane interessanti il proprio territorio, od anche altro, per una tratta inferiore. Le modalità d'esercizio, per questa parte, devono essere concordate con l'Ente interessato; ove manchi l'accordo, la decisione è assunta dalla Giunta Regionale;
c) 
è competente la Giunta Regionale per i servizi interregionali, anche se la parte non prevalente del percorso si svolge nel territorio di un'altra Regione finitima.
 
Per l'attività contributiva:
 
1) relativamente al ripiano del disavanzo d'esercizio nei servizi delle imprese:
 
a) è delegata la Provincia per i servizi di cui ai punti a) e b) precedenti;
 
b) è competente la Giunta Regionale per i servizi di cui al punto c) precedente;
 
2) relativamente agli investimenti in materiale rotabile, in infrastrutture, in tecnologie di controllo, in officine deposito con le relative attrezzature, in sedi ed impianti fissi è competente la Giunta Regionale.
 
Le modalità e le procedure per lo svolgimento delle attività di cui sopra sono definite agli articoli 16 e 24 successivi.
 
Per l'attività di verifica ed approvazione dei programmi e dei progetti di massima ed esecutivi relativi ad infrastrutture, impianti anche urbani, ivi comprese le stazioni, è competente la Giunta Regionale.
 
Per l'attività di partecipazione al controllo della sicurezza degli impianti fissi, dei veicoli destinati all'esercizio dei trasporti è competente la Giunta Regionale.
Art. 11. 
(Funzioni amministrative delegate)
 
Nel quadro delle competenze, di cui all'art. 10, sono delegate alla Provincia le seguenti funzioni amministrative regionali:
 
1) in materia di tranvie, linee metropolitane, filovie e linee automobilistiche:
 
a) la concessione all'impianto ed all'esercizio, l'approvazione degli orari e delle tariffe secondo le indicazioni della Giunta Regionale e nei limiti previsti dagli articoli successivi della presente legge;
 
b) la vigilanza sulla regolarità di effettuazione dei servizi;
 
c) l'erogazione di sovvenzioni e contributi per il ripiano dei disavanzi d'esercizio;
 
d) la concessione di autostazioni per servizi di linea;
 
2) in materia di servizi di noleggio e servizi di piazza, l'approvazione dei regolamenti comunali, nonchè l'approvazione del numero, tipo e caratteristiche dei veicoli da adibire sui servizi e delle tariffe.
 
L'esercizio delle funzioni delegate avverrà sulla base dell'attività prevista per la Provincia all'art. 18, ed in conformità con il programma unitario ed integrato d'esercizio di cui all'art. 20, e con il programma di attività e di spesa, di cui all'art. 23.
Titolo III. 
LA PIANIFICAZIONE REGIONALE
Art. 12. 
(Compiti della Regione)
 
Allo scopo di perseguire le finalità di cui all'art. 2 della presente legge, la Regione:
a) 
predispone il piano regionale dei trasporti, in armonia con gli indirizzi di politica nazionale, secondo le indicazioni e quale specificazione settoriale del piano di sviluppo socio-economico, in stretta integrazione con gli obiettivi della pianificazione territoriale: il Piano Regionale costituisce vincolo ed indirizzo per l'attività degli Enti sub-regionali;
b) 
redige sentite le Province il programma regionale, pluriennale ed annuale, di attività e di spesa, sia per gli investimenti in infrastrutture e materiale rotabile, sia per le spese di gestione delle aziende di trasporto pubblico, sia per le spese di esercizio delle funzioni delegate;
c) 
determina annualmente il costo standard e gli indirizzi di politica tariffaria per i servizi di trasporto pubblico, compreso quello urbano, secondo i criteri di cui alla legislazione nazionale in materia;
d) 
provvede all'approvazione dei programmi provinciali d'attività e di spesa, svolgendo azione di coordinamento e controllo sull'attività delegata;
e) 
stabilisce indirizzi, criteri e procedure per la formazione ed approvazione dei piani dei trasporti e di circolazione e traffico comunali;
f) 
procede all'assegnazione dei finanziamenti per spese di gestione dei servizi, alle Province, sulla base dei programmi di attività e di spesa e dei relativi consuntivi presentati dalle stesse;
g) 
procede all'assegnazione dei finanziamenti per investimenti alle aziende, in base ai programmi annuali e pluriennali di attività e di spesa di cui al punto b);
h) 
fornisce agli Enti delegati ed alle aziende di trasporto indirizzi e strumenti per la formazione e gestione dei rispettivi interventi, nonchè disposizioni, criteri e modalità per l'esecuzione degli adempimenti istruttori nelle materie delegate, e controlla la loro attuazione;
i) 
predispone uno schema tipo per la redazione dei regolamenti comunali relativi ai servizi di noleggio di autobus con conducente.
[1]
Art. 13. 
(Piano regionale dei trasporti)
 
Il piano regionale dei trasporti è lo strumento fondamentale di indicazione e di sintesi della politica regionale nel settore. Costituisce uno dei piani settoriali del piano di sviluppo; procede alla definizione puntuale delle politiche e dei progetti, che il piano di sviluppo indica nel campo delle comunicazioni e dei trasporti.
 
Contiene, proposte sull'assetto delle infrastrutture e dei servizi regionali e li coordina con la rete delle comunicazioni nazionali e internazionali e definisce costi degli interventi e priorità d'attuazione.
 
Per il sistema dei trasporti pubblici contiene, inoltre, gli indirizzi generali di politica tariffaria, le modalità per la determinazione del costo economico standardizzato, secondo criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto per aree geografiche, categorie e modi di trasporto, ed i criteri di assegnazione dei servizi ai bacini di trasporto.
 
Il piano regionale dei trasporti inoltre:
a) 
coordina ed integra gli schemi di piano provinciale di cui all'art. 19 tenendo conto delle proposte e dei progetti d'intervento previsti in tali schemi dei programmi unitari ed integrati d'esercizio di ciascun bacino;
b) 
fornisce il contributo organico alla elaborazione del piano dei trasporti a scala nazionale e pertanto affronta non solo le parti del sistema di diretta competenza regionale, ma anche progetti di rilevanza nazionale ed internazionale, di competenza degli Organi Centrali dello Stato. In armonia con le linee e le procedure indicate dal Piano Generale dei trasporti. Per le questioni di competenza sovraregionale, prospetta soluzioni progettuali, verificandone la compatibilità con l'organizzazione del territorio e delle relative risorse artificiali e naturali; per le questioni di competenza regionale, indica, oltrechè soluzioni progettuali, procedure e strumenti per operare i relativi interventi.
Art. 14. 
(Procedure per il piano regionale)
 
La Giunta Regionale presenta al Consiglio una proposta di piano, articolata secondo quanto previsto al precedente art. 13.
 
A tal fine adotta con propria deliberazione, un documento di lavoro contenente sia gli obiettivi e gli indirizzi da sviluppare, sia il programma d'attività e di studi da svolgere, per la formulazione delle proposte e dei progetti di intervento.
 
La Giunta sottopone la proposta di deliberazione all'esame del Comitato Regionale di coordinamento, di cui all'art. 17 per il parere di competenza.
 
Il Consiglio Regionale adotta il piano dei trasporti con propria deliberazione, come specificazione settoriale e parte integrante del piano di sviluppo socio-economico e territoriale.
Art. 15. 
(Programma pluriennale ed annuale di attività e di spesa)
 
Il programma pluriennale ed annuale d'attività e di spesa definisce, in coerenza con gli indirizzi e le proposte del piano regionale, gli interventi di competenza regionale, precisando l'ammontare dei finanziamenti e coordinandoli con quelli degli altri soggetti erogatori di finanziamenti, pubblici e privati.
 
Esso contiene:
a) 
le previsioni di spesa e l'ammontare degli stanziamenti annuali, relativi ai progetti del piano e di propria competenza;
b) 
il fondo regionale per gli investimenti, con i relativi stanziamenti annuali, articolato secondo bacini di trasporto;
c) 
il fondo regionale per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle imprese, i relativi stanziamenti annuali, con il riparto della spesa alle Province, secondo bacini di trasporto;
d) 
il fondo delle spese strumentali per lo svolgimento delle funzioni delegate, ripartito fra le Province.
Art. 16. 
(Procedure per il programma di attività e di spesa)
 
La Giunta Regionale predispone, per ciascun anno, il programma pluriennale ed annuale di attività e di spesa, di cui al precedente art. 15, sulla base di:
a) 
progetti d'intervento del piano regionale, per le parti di competenza propria;
b) 
ammontare dello stanziamento per il fondo investimenti;
c) 
ammontare dello stanziamento per i disavanzi d'esercizio delle aziende;
d) 
programmi di attività e di spesa delle Province;
e) 
fondo regionale delle spese strumentali per l'esercizio delle funzioni delegate.
 
Per l'attuazione degli interventi relativi ai punti c) d) ed e), la Giunta Regionale predispone una proposta di riparto degli stanziamenti fra le Province, sulla base di indicatori di settore.
 
Per l'attuazione degli interventi di cui al punto b), la Giunta Regionale predispone ed adotta il programma degli investimenti, ripartito per imprese ed Enti di trasporto, fornendo alle Province la quota indicativa di riparto del fondo secondo bacini di trasporto.
 
Le proposte per gli adempimenti, di cui ai due commi precedenti, vanno presentate contestualmente al bilancio regionale di previsione.
 
Le Province, entro i termini fissati dal successivo art. 50, presentano alla Giunta i propri programmi di attività e spesa con relativi consuntivi, redatti sulla base del riparto regionale di cui al comma precedente.
 
La Giunta Regionale approva detti programmi verificandone gli stati di attuazione ed assume il programma definitivo, mediante deliberazione propria, sentito il parere del Comitato regionale di coordinamento dei trasporti.
 
Assegna, infine, gli stanziamenti alle Province per l'erogazione dei contributi di cui al precedente punto c) alle aziende di trasporto.
Art. 17. 
(Comitato regionale di coordinamento dei trasporti e della viabilità)
 
È istituito il Comitato regionale di coordinamento dei trasporti e della viabilità quale organo consultivo della Regione.
 
Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o, per sua delega, dall'Assessore ai trasporti e alla viabilità, ed è composto dai seguenti membri effettivi:
 
1) gli Assessori del Dipartimento per la gestione del territorio;
 
2) un rappresentante per ciascuna Amministrazione provinciale;
 
3) un rappresentante dell'UNCEM regionale;
 
4) un rappresentante dell'ANCI regionale;
 
5) tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali regionali maggiormente rappresentative;
 
6) tre esperti di tecnica ed economia dei trasporti, designati dal Consiglio Regionale con voto limitato a due nominativi;
 
7) un rappresentante degli Automobile Clubs del Piemonte;
 
8) due rappresentanti degli operatori economici designati rispettivamente dall'Unione Industriale e dalla Confederazione Piccole e Medie Industrie - Sezioni Piemontesi;
 
9) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni Nazionali delle Aziende di trasporto;
 
10) un rappresentante dell'Associazione Italiana gestione aeroporti e società aeroportuali;
 
11) un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni dell'autotrasporto delle merci, maggiormente rappresentative a livello regionale; e, previo assenso delle rispettive amministrazioni;
 
12) un rappresentante del Ministero dei Trasporti;
 
13) il Direttore del Compartimento di Torino delle Ferrovie dello Stato;
 
14) un rappresentante rispettivamente dell'ANAS, della Motorizzazione Civile e dell'Aviazione Civile.
 
Esercita le funzioni di Segretario un funzionario della carriera direttiva dell'Assessorato competente. Possono intervenire funzionari regionali designati dagli Assessori di cui al numero 1).
 
Di volta in volta il Presidente potrà chiamare a partecipare ai lavori altri esperti in materie specifiche.
 
Il parere su atti amministrativi viene formulato, senza procedere a votazione, raggruppando, per omogeneità di contenuto, le dichiarazioni dei membri del Comitato.
 
Analogamente si procede per le formulazioni di proposte, che vengono inoltrate alla Giunta indipendentemente dal numero dei membri, la cui opinione dissenziente viene riportata nell'atto.
 
Per la validità dell'assemblea è necessaria la maggioranza assoluta dei membri effettivi. In seconda convocazione tale validità è determinata dalla presenza di 1/3 dei membri effettivi.
 
Ogni Ente e/o Organizzazione rappresentata è tenuta a designare oltre al membro effettivo, anche il membro supplente.
 
Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e dura in carica quanto il Consiglio Regionale.
 
Ai membri del Comitato spetta il compenso di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 .
 
Il Comitato Regionale di coordinamento dei trasporti e della viabilità ha il compito di:
 
- contribuire ad elaborare le linee del Piano regionale dei trasporti e della viabilità;
 
- formulare pareri sui Piani e sui progetti elaborati dalla Giunta Regionale, dagli Enti locali, dalle Aziende di trasporto, dalle Ferrovie dello Stato, dall'ANAS e dall'Aviazione Civile e sulle proposte per una loro armonizzazione;
 
- formulare proposte da avanzare nelle sedi competenti per migliorare le condizioni di integrazione e coordinamento tra i servizi di competenza regionale e i servizi che dipendono da Amministrazioni statali e da Enti locali;
 
- formulare proposte e pareri, da avanzare nelle sedi competenti, nei riguardi di infrastrutture interessanti la viabilità e la circolazione regionale nonchè il trasporto merci;
 
- esprimere parere in merito alla classificazione e declassificazione di strade provinciali e regionali nonchè di porti e vie navigabili.
Titolo IV. 
LA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE
Art. 18. 
(Attività della Provincia)
 
La Provincia, ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative delegate, di cui all'articolo 11, secondo gli indirizzi e gli strumenti regionali, di cui agli articoli 12, 13 e 15:
a) 
provvede alla formazione ed aggiornamento dello schema di piano provinciale dei trasporti, articolato in bacini di trasporto, sulla base delle metodologie e con gli strumenti indicati dalla Regione, assicurando la partecipazione degli Enti locali subprovinciali ed attraverso l'autonomo apporto degli operatori interessati, secondo le procedure previste dal successivo art. 21;
b) 
partecipa, mediante il proprio schema di piano, alla formazione ed all'aggiornamento del piano regionale;
c) 
svolge, per delega della Regione, le funzioni amministrative di cui all'art. 1l, promuovendo la costituzione dell'Assemblea dei Sindaci, di cui all'art. 7 della presente legge ed utilizzando la stessa, secondo le procedure previste dalla presente legge.
 
A tale scopo:
 
d) promuove ed adotta nell'ambito dello schema di piano i programmi unitari ed integrati d'esercizio formulati secondo i bacini di trasporto compresi nel suo territorio;
 
e) elabora il programma d'attività e di spesa, e relativo stato di attuazione e lo adotta, secondo le procedure previste dal successivo art. 24;
 
f) trasmette alla Regione detto programma per la sua approvazione;
 
g) trasmette, inoltre alla Regione ogni informazione ed atto necessario per consentire a questa l'attività di indirizzo e coordinamento;
 
h) eroga i contributi alle aziende di trasporto sulla base dei programmi di spesa di cui al punto e), sulla base dei criteri di riparto della Regione;
 
i) approva i programmi di esercizio delle aziende ed emette i relativi provvedimenti per l'impianto ed esercizio dei servizi, di sua competenza;
 
l) costituisce la commissione tecnica di cui al successivo art. 25 per l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai servizi di noleggio di autobus con conducente.
[2]
 
Inoltre:
 
m) individua ed aggiorna, mediante il proprio schema di piano, le delimitazioni dei bacini di trasporto;
 
n) promuove programmi annuali e pluriennali di riorganizzazione delle aziende di trasporto, e la eventuale costituzione di consorzi fra gli Enti locali interessati alla gestione dei servizi, di cui ai punti a) e b) del successivo art. 27 della presente legge;
 
o) formula pareri in merito:
1) 
agli interventi proposti per adeguare le infrastrutture dei trasporti e per la distribuzione delle merci (scali, aree di stoccaggio, stivaggio, containerizzazione, interporti) alla necessità di approvvigionamento e spedizione;
2) 
ai progetti d'intervento di carattere viabilistico in ordine alla rete di comunicazione a carattere regionale, nazionale ed internazionale previste dal piano regionale.
Art. 19. 
(Schema di piano provinciale)
 
Lo schema di piano provinciale dei trasporti, articolato secondo bacini di trasporto, che costituisce parte del piano regionale, è lo strumento di indirizzo e verifica degli interventi previsti dalla Provincia, secondo gli obiettivi della pianificazione socio-economica-territoriale.
 
I riferimenti dello schema di Piano sono:
a) 
le indicazioni, le proposte e i progetti d'intervento previsti nei piani di trasporto e di circolazione e traffico comunali;
b) 
le indicazioni ed i vincoli dei piani territoriali e socio-economici a scala subregionale, di cui costituisce specificazione settoriale;
c) 
le analisi e gli studi sulle dotazioni infrastrutturali esistenti, sui livelli di servizio e sulle condizioni di sicurezza della rete, sulla mobilità delle persone e delle merci, esistente.
 
Lo schema di Piano provinciale contiene:
a) 
l'assetto della rete infrastrutturale di trasporto d'interesse provinciale, tenendo conto delle comunicazioni di interesse regionale e nazionale e dei piani di trasporto e di circolazione e traffico comunali;
b) 
le ipotesi di utilizzazione delle linee e servizi di interesse provinciale di comunicazione su ferrovia e su strada;
c) 
le delimitazioni dei bacini di trasporto nei quali si articola la gestione e la razionalizzazione della produzione del servizio, per quanto attiene il trasporto collettivo di persone;
d) 
i programmi unitari ed integrati d'esercizio relativi ai bacini di trasporto, di cui al punto c) precedente;
e) 
l'analisi e la definizione dei costi e la previsione economico-finanziaria con l'ipotesi di ripartizione del finanziamento fra i vari soggetti di spesa per l'attuazione del piano.
Art. 20. 
(Programma unitario ed integrato d'esercizio)
 
Con riferimento al sistema dei trasponi pubblici lo schema di piano provinciale contiene i programmi unitari ed integrati d'esercizio, per ciascun bacino di trasporto.
 
Esso è finalizzato a:
 
1) verificare la fattibilità tecnico-operativa delle politiche definite dallo schema di piano per il sistema dei servizi di trasporto pubblico;
 
2) definire le modalità di attuazione dello schema di piano in merito a:
 
a) integrazioni fra autolinee;
 
b) integrazioni fra autolinee e ferrovie;
 
c) eliminazione di sovrapposizioni fra servizi.
 
Contiene per ogni servizio interessante il bacino di trasporto, compresi quelli urbani:
a) 
gli itinerari, comprese diramazioni, prolungamenti e deviazioni;
b) 
le fermate suddivise fra obbligatorie e facoltative;
c) 
le distanze interfermata;
d) 
la lunghezza complessiva di ogni linea con l'indicazione della velocità commerciale, e la percorrenza annua;
e) 
l'aggregazione funzionale delle linee;
f) 
il numero ed il tipo di materiale rotabile adibito stabilmente per l'esercizio delle linee;
g) 
l'ammontare per ciascuna linea dei ricavi del traffico, suddivisi per biglietti ordinari ed abbonamenti;
h) 
gli orari per l'intera rete;
i) 
le tariffe ordinarie e preferenziali;
l) 
i tipi di documento di viaggio adottati;
m) 
le coincidenze e le opportunità di interscambio con altre autolinee ed altri mezzi di trasporto;
n) 
la situazione delle reti stradale e ferroviaria;
o) 
i possibili interventi in merito alla riduzione dei costi di gestione delle aziende (iniziative volte a favorire la costituzione di consorzi di aziende per la gestione di depositi, di scorte, ecc.);
p) 
l'elenco dei servizi di linea, oggetto di provvedimenti di risoluzione, decadenza, revoca.
 
Inoltre, per i servizi che si svolgono anche nel territorio di altri bacini di trasporto, devono essere specificati i tratti interessanti detti bacini.
Art. 21. 
(Procedure per lo schema di piano provinciale)
 
La Provincia, secondo le metodologie e gli strumenti indicati dalla Regione, elabora uno schema di piano dei trasporti, di cui all'art. 19, sulla base di:
a) 
indirizzi, proposte e progetti del piano regionale;
b) 
piani degli Enti locali subprovinciali, proposti attraverso le Assemblee dei Sindaci.
 
La Giunta provinciale assume detto schema e lo sottopone al parere obbligatorio delle Assemblee dei Sindaci.
 
Lo schema è approvato dalla Provincia con deliberazione consiliare ed inviato alla Regione.
 
Lo schema di piano ha validità per un periodo temporale non inferiore a cinque anni e costituisce il riferimento per la formazione e l'aggiornamento del piano regionale e per la formazione ed aggiornamento dei piani dei singoli Enti locali.
Art. 22. 
(Procedure per il programma unitario ed integrato d'esercizio)
 
Il programma unitario ed integrato d'esercizio di cui all'art. 20 costituisce lo strumento, attraverso il quale poter conseguire:
a) 
il miglioramento della qualità del servizio;
b) 
il controllo dei fattori di produzione e dei relativi costi delle aziende di trasporto.
 
Costituisce inoltre il quadro di riferimento per la politica delle concessioni dei servizi alle aziende, da parte della Provincia e per la formazione dell'orario generale dei servizi di trasporto provinciali.
 
Viene redatto, in sede di bacino di trasporto, sulla base di:
 
1. riferimenti dello schema di piano;
 
2. orari e programmi d'esercizio delle aziende;
 
3. orari e programmi d'esercizio delle Ferrovie dello Stato e delle Ferrovie in concessione;
 
4. piani dei trasporti e di circolazione e traffico comunali.
 
La Provincia assume detta proposta nell'ambito del proprio schema di piano con deliberazione consiliare dopo averlo sottoposto al parere dell'Assemblea dei Sindaci.
 
Lo trasmette, per conoscenza alla Regione.
Art. 23. 
(Programma pluriennale ed annuale di attività e di spesa)
 
Il programma pluriennale ed annuale di attività e di spesa determina, in coerenza con gli indirizzi e le proposte dello schema di piano e dei relativi programmi unitari ed integrati d'esercizio, gli interventi di competenza della Provincia, precisandone l'ammontare dei finanziamenti e coordinandoli con quelli degli Enti locali subprovinciali e degli altri soggetti pubblici e privati, erogatori di finanziamenti.
 
Esso contiene:
a) 
le previsioni di spesa e l'ammontare degli stanziamenti annuali, relativi ai progetti d'intervento previsti dal piano provinciale e di competenza propria, nonchè la quota di partecipazione provinciale a progetti di competenza regionale o degli Enti locali;
b) 
le previsioni di spesa e l'ammontare degli stanziamenti per l'attuazione delle misure previste dai programmi unitari ed integrati d'esercizio, di cui all'art. 20;
c) 
le indicazioni relative al fondo per gli investimenti, di provenienza regionale, compresi eventuali stanziamenti propri o di provenienza comunale, con l'articolazione della spesa, operata su base aziendale e secondo bacini di trasporto;
d) 
il fondo per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle aziende, di provenienza regionale, comprensivo di eventuali contributi propri o di provenienza comunale con il riparto della spesa, operata su base aziendale e secondo bacini di trasporto;
e) 
il fondo delle spese strumentali per lo svolgimento delle funzioni delegate, ripartito secondo bacini di trasporto.
Art. 24. 
(Procedure per il programma pluriennale ed annuale di attività e di spesa)
 
La Provincia predispone, per ciascun anno, il programma pluriennale ed annuale di attività e di spesa, con relativo stato di attuazione, sulla base di:
a) 
progetti d'intervento dello schema di piano provinciale, sia di propria competenza, sia di competenza regionale e degli altri Enti locali;
b) 
indicazione delle quote di riparto regionale del fondo investimenti;
c) 
quote del fondo per i disavanzi d'esercizio delle aziende;
d) 
stanziamenti propri e di provenienza degli Enti locali;
e) 
interventi previsti dai programmi unitari ed integrati d'esercizio comprensivi dei servizi urbani;
f) 
richieste delle aziende per investimenti;
g) 
bilanci di previsione delle aziende, per i contributi d'esercizio;
h) 
fondo regionale per le spese strumentali.
 
Tenuto conto delle quote di cui ai punti b), c), d) ed h), la Provincia adotta detto programma dopo averlo sottoposto al parere delle Assemblee dei Sindaci.
 
Lo invia alla Giunta Regionale, entro il termine fissato dal successivo art. 50, per la sua approvazione.
 
Eroga i contributi per il ripiano dei disavanzi d'esercizio alle aziende, sulla base del programma approvato dalla Regione.
Art. 25.[3] 
(Commissione tecnica per l'approvazione dei Regolamenti comunali relativi ai servizi di noleggio di autobus con conducente)
 
La Provincia nomina, con delibera consiliare, la commissione tecnica per i servizi di noleggio di autobus con conducente.
[4]
 
La commissione, di cui al comma precedente esamina i regolamenti comunali, verificando:
a) 
la coerenza con le indicazioni contenute nello schema di piano di cui all'art. 19;
b) 
la coerenza con i programmi unitari ed integrati d'esercizio, al fine di evitare situazioni di concorrenza ai servizi pubblici di linea;
c) 
il rispetto dei criteri stabiliti dalla Regione per la determinazione del numero, del tipo e delle caratteristiche degli autobus richiesti per l'effettuazione dei servizi.
[5]
 
La commissione è composta dai seguenti membri effettivi con diritto di voto:
 
- l'Assessore provinciale ai trasporti, che la presiede;
 
- un rappresentante della Camera di Commercio;
 
- un rappresentante per ognuna delle locali organizzazioni di categoria del settore, ufficialmente costituite e rappresentate a livello nazionale;
 
- un rappresentante dell'Associazione Nazionale Autoservizi in Concessione (ANAC);
 
- un rappresentante della Federazione Nazionale Imprese di Trasporto (FENIT);
 
- un rappresentante delle Ferrovie dello Stato.
Titolo V. 
L'ORGANIZZAZIONE E LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DL TRASPORTO PUBBLICO
Art. 26. 
(Classificazione dei servizi)
 
I servizi di trasporto collettivo, ai fini della loro disciplina, sono così definiti:
a) 
servizi pubblici locali:
1) 
ordinari, quando vengono offerti alla generalità dell'utenza;
2) 
specifici, quando vengono prevalentemente destinati a determinate categorie di utenza (lavoratori e/o studenti);
3) 
turistici, quando abbiano lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, panoramiche, storiche, o altre particolari caratteristiche dei luoghi da esso collegati e siano svolti in periodi stagionali limitati;
4) 
occasionali, quando abbiano la finalità di soddisfare esigenze di traffico derivanti da eventi particolari, di durata comunque non superiore ad un mese;
b) 
servizi atipici:
1) 
quando vengono destinati a una determinata categoria d'utenti con totale costo a carico del committente.
Art. 27. 
(Gestione dei servizi)
 
I servizi di trasporto collettivo possono essere gestiti nelle seguenti forme:
a) 
in economica, dagli Enti locali o loro associazioni;
b) 
mediante azienda speciale costituita dagli Enti locali o loro associazioni;
c) 
mediante azienda e/o attività prevista ai sensi del Codice civile .
 
Lo svolgimento dei servizi può avvenire secondo i seguenti regimi:
a) 
in proprio dagli Enti locali;
b) 
mediante concessione.
Art. 28. 
(Programma d'esercizio d'azienda)
 
Il programma di esercizio d'azienda costituisce lo sviluppo del programma unitario ed integrato d'esercizio, di cui all'art. 20 della presente legge. Fornisce, inoltre, i riferimenti tecnici per la stesura del disciplinare di concessione di cui al successivo art. 31.
 
Per ogni servizio contiene:
a) 
gli itinerari comprese diramazioni, prolungamenti, deviazioni;
b) 
le fermate, suddivise fra obbligatorie e facoltative;
c) 
le distanze interfermate;
d) 
la lunghezza complessiva e la percorrenza annua espressa in autobus per Km.;
e) 
l'orario;
f) 
le tariffe ordinarie e preferenziali;
g) 
i tipi di documenti di viaggio adottati;
h) 
le coincidenze e le opportunità di scambio con altre autolinee della stessa azienda o con altri mezzi di trasporto;
i) 
numero e tipo di materiale rotabile adibito stabilmente per l'erogazione della linea;
l) 
l'aggregazione funzionale delle linee che l'azienda opera al fine di utilizzare al massimo il materiale rotabile e il personale viaggiante;
m) 
l'ammontare dei ricavi del traffico suddivisi per biglietti ordinari e da abbonamenti.
 
Inoltre per ogni linea deve essere specificato il bacino di trasporto di appartenenza ed i tratti di linea interessanti il territorio di altri bacini.
 
Ciascun servizio deve avere mezzi di trasporto di tipo ritenuto ammissibile dalla Giunta Regionale in conformità con la legislazione nazionale vigente, in relazione a parametri di idoneità funzionale con le condizioni operative delle imprese sul territorio.
 
Le aziende devono trasmettere all'Ente competente al rilascio del disciplinare di concessione il programma d'esercizio dell'intera loro attività sui servizi, anche di quelli concessi da Enti competenti fuori dal territorio regionale.
 
Le aziende devono pubblicare a loro spese e diffondere l'orario generale dei servizi di trasporto, nonchè tutte le informazioni utili alla utenza.
Art. 29. 
(Procedure per l'approvazione del programma di esercizio)
 
Le aziende o gli Enti predispongono il programma di esercizio di cui all'art. 28, e lo trasmettono per l'approvazione, entro il 30 settembre, all'Ente concedente il quale procede alla verifica:
 
1) della coerenza con le indicazioni contenute nel programma unitario ed integrato d'esercizio, di cui all'art. 20;
 
2) della disponibilità finanziaria rispetto alle previsioni di spesa approvate nel programma annuale e pluriennale di cui all'art. 23.
 
Ai fini dell'approvazione del suddetto programma l'Ente concedente indice apposita riunione istruttoria volta ad accertare:
a) 
i motivi di pubblico interesse;
b) 
la possibilità di coordinamento, anche in termini di orari con altre linee di trasporto ed in particolare con i servizi ad impianti fissi;
c) 
l'opportunità di eliminare divieti di servizio e di carico fra linee di diversi concessionari;
d) 
proposte di unificazione tariffaria e dei documenti di viaggio.
 
La riunione istruttoria è presieduta dal rappresentante delegato dell'Ente concedente. Alla stessa partecipano:
 
- i rappresentanti degli Enti locali interessati;
 
- un rappresentante dell'azienda richiedente;
 
- i rappresentanti delle altre aziende che gestiscono servizi pubblici collettivi nel bacino;
 
- un rappresentante delle Ferrovie dello Stato.
 
La riunione non è obbligatoria quando le modifiche d'esercizio non alterano, in alcun modo, la finalità dei servizi operanti e non interferiscano con altri servizi regolarmente legittimati.
 
Con riferimento ai servizi urbani, il Comune è tenuto a presentare all'Ente delegato la richiesta d'ammissione a contributo finanziario allegando il relativo programma d'esercizio.
 
L'Ente delegato dopo aver provveduto alla verifica di cui ai punti 1) e 2) precedenti comunica al Comune l'eventuale ammissione a contributo dei servizi stessi indicando costi standard ed il valore minimo del rapporto ricavi-costi riconosciuti ai fini contributivi.
 
Il documento di ammissione a contributo dovrà essere allegato al provvedimento comunale di concessione o alla deliberazione consiliare nel caso di gestione in economia o tramite azienda speciale.
Art. 30. 
(Concessione dei servizi)
 
I servizi di trasporto pubblico così come definiti al secondo comma del precedente art. 3, sono soggetti a concessione.
 
La durata della concessione è fissata in cinque anni, fatta salva la facoltà dell'Ente concedente di interrompere il contratto nei casi previsti al successivo art. 32.
 
Quando trattasi di linee per le quali occorre valutare le caratteristiche del traffico e le esigenze di mobilità dell'utenza, la concessione, in via eccezionale, può essere accordata per la durata massima di un anno.
 
Per la concessione di linee di nuova istituzione hanno titolo di preferenza, a parità di condizioni ritenute ammissibili dall'Ente concedente, le aziende operanti nell'ambito del bacino, cui la linea compete territorialmente, e comunque secondo il seguente ordine di priorità:
 
1) Enti locali e loro consorzi;
 
2) esercenti di servizi finitimi, anche ferroviari;
 
3) consorzi, associazione e società tra concessionari di autoservizi regionali;
 
4) cooperative di trasporto;
 
5) altri richiedenti in possesso dei requisiti di cui al comma successivo.
 
Gli Enti e gli operatori, di cui sopra, devono possedere comprovati requisiti di idoneità morale tecnica e di capacità finanziaria.
 
Qualora esigenze di pubblica utilità richiedano l'istituzione di uno o più servizi di linea o la riorganizzazione di servizi esistenti, aventi tutto o in parte percorsi o località in comune con servizi di altre aziende od Enti, l'Ente concedente, a suo esclusivo giudizio e nel rispetto delle procedure di cui all'art. 29 precedente, stabilisce le modalità e le norme per regolare i rapporti tra i concessionari ricorrendo anche a forme di concessioni congiunte fra esercenti, al fine di realizzare economie nei finanziamenti necessari all'esercizio.
Art. 31. 
(Disciplinare di concessione)
 
La concessione è accordata, anche per gruppi di linee, sulla base di un apposito disciplinare redatto secondo uno schema tipo predisposto dalla Giunta Regionale. In questo sono stabilite le condizioni di ordine tecnico, amministrativo ed economico che regolano lo svolgimento dei servizi, nonchè i parametri definiti dalla Regione in sede di adozione dei costi standard di rigorosa ed efficiente gestione.
 
Il disciplinare di concessione è rilasciato sulla base delle indicazioni contenute nei programmi d'esercizio predisposti dalle aziende o Enti secondo quanto stabilito al precedente art. 28.
 
Ogni modifica apportata al disciplinare di concessione prima della scadenza dei cinque anni dovrà essere sottoposta a verifica e ad approvazione all'interno del programma d'esercizio relativo all'anno di richiesta della modifica e secondo le procedure di cui all'art. 29.
 
Se la modifica viene approvata, si procede alla stipulazione dei soli atti aggiuntivi, che hanno validità soltanto fino alla scadenza del disciplinare originario.
Art. 32. 
(Provvedimenti amministrativi relativi alla concessione)
 
Nel caso di servizio in regime di concessione il titolare incorre nella decadenza della concessione:
a) 
quando venga a perdere i requisiti di idoneità morale tecnica e finanziaria prescritti dalla legislazione vigente;
b) 
quando non dia inizio al servizio nel termine stabilito, lo abbandoni, lo interrompa, lo effettui con ripetute irregolarità, non ottemperi alle disposizioni impartite dall'Ente concedente, si renda inadempiente agli obblighi derivanti dall'atto di concessione o imposti da norme di legge o di regolamento o dai contratti di lavoro vigenti.
 
In tali casi la pronuncia di decadenza da parte dell'Ente concedente deve essere preceduta da due successive diffide intimate al concessionario ed è operativa dalla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida.
 
Nei casi in cui vengono meno le ragioni di interesse pubblico che determinarono il rilascio della concessione, l'Ente concedente ha la facoltà di revocare la concessione stessa. Quando ne venga sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo entro un congruo termine, con sicurezza e regolarità, l'Ente concedente può emettere il provvedimento di risoluzione della concessione.
 
In caso di revoca, di risoluzione, di mancato rinnovo della concessione o di decadenza per inadempienza degli impegni previsti dal disciplinare, il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo.
 
Le attrezzature fisse e mobili e il materiale rotabile potranno essere rilevati a prezzi di mercato dal concedente con diritto di prelazione al netto degli eventuali contributi statali o regionali in conto capitale per investimenti non ammortizzati.
 
Qualsiasi variazione o sostituzione dell'azienda concessionaria deve essere preventivamente approvata dall'Ente concedente.
 
La cessione della concessione senza avere ottenuto la preventiva approvazione è nulla.
Art. 33. 
(Documenti di viaggio, agevolazioni e libera circolazione)
 
I documenti di viaggio validi sui servizi pubblici, di cui alla presente legge, sono i seguenti:
 
- biglietto di corsa semplice;
 
- abbonamenti settimanali;
 
- abbonamenti mensili;
 
- biglietti a corse multiple;
 
- tessera per viaggi agevolati o gratuiti per gli aventi diritto.
 
Allo scopo di predisporre strumenti di controllo e di informazione sulla gestione dei servizi e dei contributi relativi la Giunta Regionale è autorizzata, ad integrazione e/o in sostituzione dei documenti di viaggio di cui al primo comma, ad approvare documenti di viaggio diversi.
 
La Giunta Regionale stabilisce criteri, validità e modalità di rilascio dei predetti documenti.
 
Le aziende o gli Enti devono in ogni caso uniformare la tipologia dei documenti di viaggio e i relativi sistemi di obliterazione ai modelli approvati dalla Giunta Regionale. L'Ente concedente promuove, quando ne accerti l'opportunità, appositi accordi tra gli esercenti i servizi, per la emissione di titoli di viaggio cumulativi.
 
Il Consiglio Regionale stabilisce le modalità, i criteri e le condizioni per la determinazione delle agevolazioni di viaggio. Alle aziende ed agli Enti esercenti linee è fatto divieto di rilasciare biglietti gratuiti sulle linee da esse gestite a categorie di utenti diverse da quelle stabilite dalla Regione.
 
Gli Enti locali possono deliberare concessioni di viaggio gratuite o ridotte a categorie ulteriori rispetto a quelle fissate dalla Regione, purchè rimborsino la differenza di prezzo alle aziende che gestiscono il servizio.
 
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano sia ai servizi urbani che extraurbani.
Titolo VI. 
LA VIGILANZA E LE SANZIONI
Art. 34. 
(Norme generali)
 
L'Ente concedente è autorizzato a:
 
- emanare le disposizioni necessarie per garantire la regolarità dell'esercizio dei servizi pubblici di linea;
 
- eseguire la visita dei percorsi per accertarne l'idoneità per il transito degli autoveicoli adibiti al servizio pubblico ai soli effetti della regolarità di esercizio.
Art. 35. 
(Responsabile dell'esercizio)
 
Ogni azienda, o Ente, cui è affidata la gestione di servizi di trasporto pubblico, propone il ''responsabile dell'esercizio '', che deve ottenere il riconoscimento dell'Ente concedente.
 
Il responsabile dell'esercizio incorre nella sanzione pecuniaria nel caso in cui siano violate le condizioni stabilite dai programmi unitari ed integrati di esercizio e dai disciplinari di concessione, ovvero non si ottemperi alle prescrizioni di cui al terzo comma dell'articolo successivo.
 
Per gli obblighi dei responsabili di esercizio si richiama il Titolo VIII del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 . La misura della sanzione è stabilita dall'Ente concedente, e non potrà essere inferiore a L. 200.000 e superiore a L. 1.000.000. Nel caso in cui la violazione riguardi la denuncia delle percorrenze stabilite nei disciplinari, la sanzione pecuniaria viene fissata da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 5.000.000.
 
La determinazione della sanzione sarà rapportata alla gravità della violazione e verrà tenuto conto, altresì, dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonchè della personalità dello stesso e delle sue condizioni economiche.
 
I fatti che comportano le violazioni di cui al 1° comma sono contestati agli interessati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la fissazione di un termine, non inferiore a 30 giorni, per la presentazione delle controdeduzioni; gli interessati possono far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi, documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.
 
L'Autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con proprio provvedimento motivato, la somma dovuta per la violazione insieme con le spese e ne ingiunge il pagamento all'autore della violazione; altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti.
 
Nella disciplina delle sanzioni amministrative si richiamano in quanto applicabili gli articoli delle Sezioni 1a e 2a Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale.
Art. 36. 
(Vigilanza sui servizi di trasporto pubblico)
 
Ai funzionari degli Enti concedenti, allo scopo incaricati, spetta la vigilanza sull'esercizio dei rispettivi servizi fatte salve le attribuzioni del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza degli impianti, dei veicoli e dei natanti, ai sensi delle vigenti disposizioni.
 
Essi hanno facoltà di chiedere in visione e di esaminare direttamente i libri, la contabilità e i documenti dell'azienda relativi alla gestione dei servizi di trasporto pubblico ed hanno inoltre libero percorso sui veicoli e libero accesso nelle rimesse e nelle officine, previa esibizione di apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dall'Ente concedente.
 
Il concessionario ha l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni dell'Ente concedente, di fornire a questo tutti i dati tecnico-economici e gli elementi statistici concernenti il servizio e di fare quant'altro occorra per agevolare i funzionari nell'esercizio del proprio mandato.
Art. 37. 
(Vigilanza sui servizi di noleggio e servizi da piazza)
 
I Comuni vigilano sul rispetto dei regolamenti al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio nell'interesse pubblico.
 
Quando debba provvedersi alla revoca della licenza comunale per accertati servizi abusivi di linea il provvedimento relativo è adottato dal Sindaco del Comune che ha rilasciato la licenza nel rispetto delle procedure contenute nel regolamento.
 
Nel caso in cui il Comune non emetta il provvedimento, l'Ente delegato procede alla revisione del numero e tipo degli autoveicoli ammissibili sul servizio di noleggio.
Art. 38. 
(Norme per i viaggiatori ed accertamenti di irregolarità)
 
I viaggiatori dei servizi pubblici di trasporto, sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, quando prescritto dall'atto che stabilisce le condizioni di esercizio, a conservarlo per la durata dell'intero percorso ed a esibirlo al personale dell'azienda o Ente.
 
Chiunque, senza averne dato preavviso al personale a bordo, risulti sprovvisto del prescritto titolo di viaggio è tenuto, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. L'entità della sanzione non potrà essere inferiore a venti volte e superiore a 120 volte il prezzo del biglietto a tariffa ordinaria per il percorso minimo tassabile della tabella tariffaria regionale autorizzata.
 
Nel caso di servizio di riscossione o di controllo meccanizzato, la sanzione è aumentata del 50%. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento se l'utente estingue l'illecito entro 60 gg. dalla contestazione, o se questa non è avvenuta, dalla notificazione.
 
L'Ente concedente provvede ad emanare le opportune disposizioni per la applicazione delle sanzioni agli utenti dei servizi di propria competenza, nei limiti delle norme stabilite nel presente articolo.
 
L'importo della sanzione amministrativa, quale prodotto fuori traffico, viene incamerato dall'azienda esercente, la quale conserva per almeno tre anni la documentazione probativa. All'accertamento delle irregolarità di cui sopra ed alla riscossione degli importi delle relative sanzioni, provvede il personale ispettivo, di controllo e di verifica dell'azienda o dell'Ente esercente, munito di idoneo documento di riconoscimento rilasciato dall'esercente, nell'ambito delle linee di trasporto gestite.
Titolo VII. 
NORME D'ATTUAZIONE E TRANSITORIE
Art. 39. 
(Delimitazione dei bacini di trasporto)
 
Sino all'approvazione del piano regionale di cui all'art. 13, ed in via di prima applicazione della presente legge, il territorio della Regione è suddiviso nei diciassette bacini di trasporto, come definiti nell'apposito elenco, allegato alla presente legge di cui è parte integrante.
Art. 40. 
(Organizzazione dell'attività delegata per il bacino di trasporto di Torino)
 
Sino alla definizione del nuovo ordinamento dei poteri locali, e tenuto conto del particolare assetto dei trasporti pubblici per il bacino di Torino, come definito all'art. 39 precedente, le funzioni amministrative di cui all'art. 11 della presente legge, sono esercitate dalla Provincia attraverso una convenzione con il Comune di Torino.
Art. 41. 
(Costituzione e funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci)
 
Ai fini della costituzione dell'Assemblea dei Sindaci, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Province convocano, per ciascun bacino, i Sindaci dei Comuni interessati.
 
Nella prima seduta, l'Assemblea nomina il Presidente il quale ha il compito di convocare le successive riunioni, di dirigere i lavori dell'Assemblea ed ha la responsabilità dell'esecuzione degli atti adottati dall'Assemblea.
 
Entro 3 mesi dalla sua costituzione l'Assemblea adotta il regolamento di funzionamento, redatto sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta Regionale.
 
L'Assemblea dei Sindaci si avvale, per l'espletamento delle funzioni attribuite dalla presente legge, degli uffici della Provincia.
Art. 42. 
(Scioglimento delle Autorità territoriali di gestione ed istituzione delle Assemblee dei Sindaci)
 
Con la presente legge, le Autorità di gestione, di cui all' art. 14 della legge regionale 22 agosto 1977, n. 44 , vengono sciolte a seguito di provvedimento della Giunta Regionale.
 
Sino al passaggio della delega alle Province i Presidenti delle Autorità di gestione già costituite, sono autorizzati a provvedere, anche mediante i propri uffici:
a) 
all'esercizio delle funzioni regionali già delegate, a norma dell' art. 15 della legge reg. 22 agosto 1977, n. 44 e definite dalle competenze di cui all'art. 52 successivo;
b) 
alla collaborazione, con la Giunta provinciale e con quella regionale, per la definizione ed impianto del nuovo assetto organizzativo;
c) 
alla definizione, in accordo con la Giunta Regionale e con la rispettiva Provincia, delle modalità e condizioni per il trasferimento della documentazione, per l'uso delle strutture proprie o della Provincia all'atto del passaggio dell'attività della suddetta sede, agli uffici provinciali.
Art. 43. 
(Organizzazione dell'attività delegata secondo bacini di trasporto)
 
Ai fini dell'esercizio dell'attività connessa con i compiti, di cui all'art. 18, affidati alla Provincia, il Consiglio provinciale, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla organizzazione dei propri uffici tenuto conto del progetto integrato regionale di organizzazione, formazione, di cui al successivo articolo.
 
Sino alla organizzazione dei suddetti uffici, l'attività di cui sopra, viene curata dagli uffici delle Autorità di gestione, dotate di strutture operative e di personale; in loro mancanza viene svolta dagli uffici regionali. All'atto della organizzazione degli uffici provinciali, la Giunta Regionale predispone i provvedimenti per il passaggio del personale e delle strutture operative, dalle Autorità di gestione alle rispettive Province, e per la rendicontazione e saldo delle spese strumentali, sin ora sostenute dalle Autorità di cui sopra.
Art. 44. 
(Passaggio delle funzioni regionali alle Province e loro dotazione organizzativa e strumentale)
 
Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, in esecuzione di apposita deliberazione si opera il passaggio delle funzioni di cui all'art. 11, alle Province a partire dalla avvenuta organizzazione degli uffici, di cui all'articolo precedente.
 
A tale scopo la Giunta Regionale trasmette la relativa documentazione istruttoria, con l'elenco delle linee dei servizi di trasporto, opportunamente ripartite secondo bacini di trasporto, nonchè la relativa quota di riparto regionale del fondo per gli investimenti e per i disavanzi d'esercizio delle aziende.
 
Ai fini dell'impianto degli uffici provinciali la Giunta Regionale, in accordo con le Province predispone e realizza a proprio carico entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un progetto di organizzazione e formazione, ed entro un anno un progetto di informatizzazione.
 
I suddetti progetti sono così articolati:
 
1) organizzazione:
 
a) definizione, dimensionamento e modello organizzativo delle strutture operative;
 
b) settori e professionalità necessari all'attività svolta;
 
c) definizione del personale in livelli funzionali;
 
d) costi di gestione della struttura;
 
2) formazione:
 
a) piano di formazione;
 
b) modalità di partecipazione ai corsi;
 
c) contenuti disciplinari;
 
d) modalità di svolgimento dei corsi (sedi, tempi, docenza, ecc.);
 
3) informatizzazione:
 
a) struttura del sistema;
 
b) banca dei dati, secondo livelli di governo, funzioni ed attività;
 
c) procedure di trasmissione delle informazioni e programmi di calcolo per l'uso e l'elaborazione delle informazioni.
 
La Giunta Regionale realizza i progetti di cui sopra, anche mediante la definizione di apposite convenzioni e collaborazioni attuative.
 
Concorre, inoltre, per le spese strumentali di gestione degli uffici provinciali, ai maggiori oneri conseguenti all'esercizio delle funzioni delegate, sulla base di fattori di costo, definiti nell'apposito progetto di organizzazione.
Art. 45. 
(Riorganizzazione dell'attività regionale)
 
Ai fini dello svolgimento degli adempimenti e delle procedure relative all'attuazione della presente legge, l'attività operativa regionale si articola nelle seguenti aree di lavoro:
 
1) organizzazione del nuovo quadro istituzionale;
 
2) attuazione dei progetti strumentali;
 
3) pianificazione e controllo tecnico dell'attività regionale e di quella delegata alle Province;
 
4) programmazione finanziaria ed erogazione della spesa.
 
La Giunta Regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede agli opportuni interventi organizzativi per l'Assessorato competente, ed alla qualificazione del relativo personale addetto.
Art. 46. 
(Piano regionale dei trasporti)
 
Sino all'entrata in vigore del prossimo piano regionale, si fa riferimento al piano di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale del 19 dicembre 1979, n. 5328700 e sue successive modificazioni.
Art. 47. 
(Programma regionale di attività e di spesa)
 
La Giunta Regionale, secondo le procedure di cui all'art. 16, definisce il proprio programma di attività e di spesa entro il 31 marzo di ciascun anno, sulla base dei programmi provinciali; eroga i contributi per gli investimenti alle aziende ed assegna alle Province i relativi contributi per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle aziende.
 
Le modalità di erogazione sono definite dall'apposita legge regionale finanziaria.
 
Sino alla avvenuta presentazione dei primi programmi provinciali di attività e di spesa la Giunta Regionale, provvede direttamente alla erogazione dei contributi alle aziende. In caso di mancata presentazione da parte delle Province dei rispettivi programmi di attività e di spesa entro il 31 gennaio la Giunta Regionale provvede direttamente alla erogazione dei contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio alle aziende.
Art. 48. 
(Schema di piano provinciale dei trasporti)
 
La Provincia, entro sei mesi dalla organizzazione dei propri uffici, presenta una proposta di schema di piano provinciale dei trasporti articolata secondo quanto previsto dall'art. 19 della presente legge, e sulla base di uno schema metodologico predisposto dalla Giunta Regionale. Detta proposta viene elaborata mediante gli uffici di cui sopra, opportunamente coordinati, ed i suoi riferimenti sono:
a) 
gli indirizzi e le proposte dell'attuale piano regionale dei trasporti;
b) 
i piani socio-economici e territoriali di comprensorio o loro schemi;
c) 
i piani comprensoriali dei trasporti;
d) 
i piani di trasporto e gli strumenti urbanistici dei Comun
 
La suddetta proposta viene assunta dalla Provincia, secondo le procedure previste dall'art. 21 della presente legge.
Art. 49. 
(Programma unitario ed integrato d'esercizio)
 
La Giunta provinciale, entro un anno dalla data di assunzione delle funzioni delegate dalla Regione, predispone, in coerenza con il proprio schema di piano, un programma unitario ed integrato d'esercizio per ciascun bacino di trasporto ricadente sul proprio territorio, sulla base di uno schema metodologico definito dalla Giunta Regionale.
 
I programmi, di cui al comma precedente, sono redatti in sede di bacino, sulla base degli studi per i piani comprensoriali, dei programmi d'esercizio d'azienda e dei disciplinari di concessione.
 
Vengono assunti dalla Giunta provinciale, secondo le procedure previste dall'art. 22 della presente legge.
Art. 50. 
(Programma provinciale di attività e spesa)
 
La Giunta Regionale, all'atto del passaggio delle proprie funzioni alle Province, secondo le modalità di cui all'art. 44, comunica alle stesse la quota di riparto per i disavanzi d'esercizio delle aziende, e le indicazioni di riparto del fondo per gli investimenti come stabilito al secondo e terzo comma dell'art. 16, nonchè i livelli di costo-standard, di previsione ed a consuntivo, definiti per i servizi di trasporto, in sede regionale.
 
Le aziende, entro il 30 maggio di ciascun anno, trasmettono alla Provincia, ed alla Regione i propri bilanci consuntivi, ed entro il 30 settembre, i bilanci di previsione.
 
La Provincia, sulla base degli elementi di cui sopra, e mediante una verifica con il proprio schema di piano e con i programmi unitari ed integrati d'esercizio, formula il programma d'attività e spesa e lo trasmette entro il 31 gennaio, di ciascun anno, alla Giunta Regionale, per i relativi adempimenti di spesa.
Art. 51. 
(Programma d'esercizio d'azienda)
 
La Giunta Regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce uno schema metodologico di programma d'esercizio d'azienda e lo invia alle aziende o agli Enti, che erogano i servizi disciplinati dalla presente legge, congiuntamente all'elenco delle linee suddivise per bacino di trasporto.
 
Le aziende o gli Enti trasmettono, entro tre mesi dalla data di ricevimento, il programma d'esercizio compilato secondo le indicazioni di cui all'art. 28 precedente, alla Provincia, o al Comune per le rispettive competenze.
 
I suddetti Enti lo approvano secondo le procedure di cui all'art. 29.
Art. 52. 
(Concessione dei servizi e disciplinare di concessione)
 
Le aziende o gli Enti concessionari di servizi presentano alla Provincia o al Comune, per i servizi di competenza di quest'ultimo, congiuntamente al programma d'esercizio, di cui al precedente articolo, regolare domanda per il rilascio delle concessioni, che saranno accordate secondo quanto disposto agli articoli 30 e 31 precedenti.
 
Le concessioni accordate dagli Enti competenti, prima dell'entrata in vigore della presente legge, si intendono rinnovate sino all'approvazione del programma d'esercizio d'azienda di cui all'articolo precedente.
 
Eventuali modifiche alle condizioni d'esercizio delle concessioni di cui al comma precedente, dovranno essere approvate dalla Giunta Regionale nei limiti della percorrenza e delle disponibilità finanziarie dalla stessa stabilite.
Art. 53. 
(Abrogazione delle leggi regionali in materia)
Art. 54. 
(Disposizioni finanziarie)
 
Per la predisposizione delle iniziative ed adempimenti, di cui agli artt. 13, 19, 20 e 44 della presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1986, la spesa complessiva di lire 500.000.000.
 
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge valutati per l'anno finanziario 1986 in complessive lire 500.000.000 si fa fronte mediante una disponibilità di pari ammontare derivante dalla riduzione del capitolo n. 12500 del 1986.
 
Per gli anni 1987 e successivi, si provvederà in sede di predisposizione dei relativi bilanci.
 
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1986 sono conseguentemente istituiti i seguenti capitoli con le dotazioni in termini di competenza e di cassa, qui di fianco indicati:
 
cap. ''Spese per studi, indagini e ricerche per la formazione del piano regionale dei trasporti e degli schemi metodologici per i piani provinciali, per i programmi unitari ed integrati d'esercizio, per i programmi d'azienda '', con la dotazione di lire 120 milioni in termini di competenza e di cassa;
 
cap. ''Spese per la realizzazione del progetto di organizzazione '', con la dotazione di lire 100 milioni in termini di competenza e di cassa;
 
cap. ''Spese per la realizzazione di corsi di formazione per il personale destinato allo svolgimento delle funzioni delegate alle Province in materia di trasporti '', con la dotazione di lire 60 milioni in termini di competenza e di cassa;
 
cap. ''Spese per la predisposizione di programmi e procedure, compresa la spesa per l'acquisto delle relative attrezzature, per la raccolta ed elaborazione dei dati per il trasporto pubblico '', con la dotazione di lire 220 milioni in termini di competenza e di cassa;
 
cap. ''Spese per l'attuazione della delega alle Province '', con la dotazione p.m. in termini di competenza e di cassa.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 23 gennaio 1986
Vittorio Beltrami .

Allegato A 
OMISSIS

Note:

[1] Nella lettera i del comma 1 dell'articolo 12 le parole "da rimessa e da piazza" sono state sostituite dalle parole "di autobus con conducente" ad opera della lettera a del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 del 1995.

[2] Nella lettera l del secondo comma dell'articolo 18 le parole "da rimessa e da piazza" sono state sostituite dalle parole "di autobus con conducente" ad opera della lettera b del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 del 1995.

[3] La rubrica dell'articolo 25 è stata sostituite ad opera della lettera c del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 del 1995.

[4] In questo comma dell'articolo 25 le parole "da rimessa e per i servizi da piazza" sono state sostituite dalle parole "di autobus con conducente" ad opera della lettera d del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 del 1995.

[5] Nella lettera c del secondo comma dell'articolo 25 la parola "autoveicoli" è stata sostituita dalla parola "autobus " ad opera della lettera e del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 del 1995.