"Integrazione alla L.R. 8 settembre 1986, n. 42 'Norme sull'organizzazione degli uffici della Regione Piemonte '".
(B.U. 24 dicembre 1986, n. 51)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
All'
art. 12 della L.R. 8 settembre 1986, n. 42 ''Norme sull'organizzazione degli uffici della Regione Piemonte '' viene aggiunto il seguente ultimo comma: "
".
Nel caso previsto dal precedente tredicesimo comma l'incarico di esercitare le funzioni vicarie può essere affidato solo a dipendenti inquadrati nella qualifica immediatamente inferiore a quella del Responsabile di Settore titolare
All'
art. 13 della L.R. 8 settembre 1986, n. 42 ''Norme sull'organizzazione degli uffici della Regione Piemonte '' viene aggiunto il seguente undicesimo comma: "
Nel caso previsto dal precedente settimo comma l'incarico di esercitare le funzioni vicarie può essere affidato solo a dipendenti inquadrati nella qualifica immediatamente inferiore a quella del Responsabile di Servizio titolare.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 18 dicembre 1986
Vittorio Beltrami