Legge regionale n. 60 del 18 dicembre 1986  ( Versione vigente )
"Integrazione alla L.R. 8 settembre 1986, n. 42 'Norme sull'organizzazione degli uffici della Regione Piemonte '".
(B.U. 24 dicembre 1986, n. 51)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
All' art. 12 della L.R. 8 settembre 1986, n. 42 ''Norme sull'organizzazione degli uffici della Regione Piemonte '' viene aggiunto il seguente ultimo comma: "
Nel caso previsto dal precedente tredicesimo comma l'incarico di esercitare le funzioni vicarie può essere affidato solo a dipendenti inquadrati nella qualifica immediatamente inferiore a quella del Responsabile di Settore titolare
".
 
All' art. 13 della L.R. 8 settembre 1986, n. 42 ''Norme sull'organizzazione degli uffici della Regione Piemonte '' viene aggiunto il seguente undicesimo comma: "
Nel caso previsto dal precedente settimo comma l'incarico di esercitare le funzioni vicarie può essere affidato solo a dipendenti inquadrati nella qualifica immediatamente inferiore a quella del Responsabile di Servizio titolare.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 18 dicembre 1986
Vittorio Beltrami