"Ulteriori modificazioni e integrazioni alla L.R. 23 gennaio 1984, n. 9 'Norme sulla previdenza e l'indennità di fine mandato dei Consiglieri Regionali del Piemonte '".
(B.U. 24 dicembre 1986, n. 51)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Il
primo comma dell'art. 5 della L.R. 23 gennaio 1984, n. 9 , è sostituito dal seguente: "
".
A far tempo dal 1° gennaio 1987 i contributi di cui alla lettera a) del precedente art. 4 sono costituiti da una quota del 25% dell'indennità mensile lorda spettante ai Consiglieri Regionali
Art. 2.[1]
(...)
Art. 3.
All'
art. 21 della L.R. 23 gennaio 1984, n. 9 , dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "
".
Per i Consiglieri in carica da oltre dieci anni, la trattenuta di cui al comma precedente è versata sul Fondo di Previdenza di cui al precedente art. 1
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 18 dicembre 1986
Vittorio Beltrami.
Note:
[1] L'articolo 2 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 6 del 1990.