Legge regionale n. 57 del 18 dicembre 1986  ( Versione vigente )
"Ulteriori modificazioni e integrazioni alla L.R. 23 gennaio 1984, n. 9 'Norme sulla previdenza e l'indennità di fine mandato dei Consiglieri Regionali del Piemonte '".
(B.U. 24 dicembre 1986, n. 51)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Il primo comma dell'art. 5 della L.R. 23 gennaio 1984, n. 9 , è sostituito dal seguente: "
A far tempo dal 1° gennaio 1987 i contributi di cui alla lettera a) del precedente art. 4 sono costituiti da una quota del 25% dell'indennità mensile lorda spettante ai Consiglieri Regionali
".
Art. 2.[1] 
(...)
Art. 3. 
 
All' art. 21 della L.R. 23 gennaio 1984, n. 9 , dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "
Per i Consiglieri in carica da oltre dieci anni, la trattenuta di cui al comma precedente è versata sul Fondo di Previdenza di cui al precedente art. 1
".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 18 dicembre 1986
Vittorio Beltrami.

Note: