Legge regionale n. 54 del 28 novembre 1986  ( Versione vigente )
"Modifiche alla L.R. 10 dicembre 1984, n. 64 riguardante la disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica".
(B.U. 03 dicembre 1986, n. 48)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
All' articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64 , sono apportate le seguenti modifiche:
 
1) La lettera b), 2° comma, è soppressa e sostituita con il seguente testo: "
b)
realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata convenzionata non attuati da Enti pubblici e quelli attuati dagli stessi Enti qualora siano destinati, mediante l'emissione di appositi bandi, a fasce di residenti con redditi inferiori a quelli massimi vigenti per l'assegnazione in locazione di un'abitazione fruente di mutuo agevolato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 : in tale caso si applica il canone di affitto di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392
";
 
2) il 3° comma è soppresso e sostituito con il seguente testo: "
Possono altresì essere esclusi, previa specifica individuazione con atto deliberativo della Giunta Regionale:
a)
gli alloggi che per modalità di acquisizione, per destinazione funzionale, per caratteristiche dell'utenza insediata o per particolari caratteri di pregio storico-artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica;
b)
gli alloggi di proprietà dei Comuni e degli Enti pubblici non economici, che non siano stati realizzati o recuperati con fondi dello Stato o della Regione, e che siano destinati a soddisfare fasce di residenti con redditi superiori a quelli di cui al punto f) del successivo art. 2
".
Art. 2. 
 
Il 3° comma dell'art. 18 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64 , è soppresso e sostituito dai seguenti commi: "
Qualora l'assegnatario, titolare del contratto di locazione da almeno 5 anni chieda la risoluzione dello stesso per il trasferimento della residenza in altro Comune o presso istituzioni o strutture comunitarie di ricovero e/o di cura, possono subentrare nella convenzione nel seguente ordine: il coniuge, gli ascendenti in linea retta di 1° grado, i discendenti in linea retta di 1° grado e, in caso di loro premorienza, i congiunti dei discendenti in linea retta di 1° grado e i discendenti in linea retta di 2° grado. L'aspirante assegnatario deve presentare domanda di voltura della Convenzione nei 60 giorni successivi al rilascio dell'alloggio da parte dell'assegnatario e deve risultare stabilmente residente nell'alloggio da almeno tre anni.
Sino al 31 dicembre 1988 l'aspirante assegnatario, nell'ordine di cui al punto precedente e facente parte del nucleo familiare al momento della richiesta di voltura della Convenzione, può subentrare nella stessa, anche in caso di continuatività di permanenza nell'abitazione inferiore a tre anni, purchè risulti appartenente al nucleo familiare e stabilmente convivente con residenza anagrafica ed effettivo domicilio entro il 31 dicembre 1985 e semprechè nessun altro componente il nucleo familiare abbia titolo, ai sensi del precedente comma, al subentro tra vivi nella Convenzione.
Nei casi previsti ai precedenti commi l'Ente gestore verifica, al momento della successione nell'assegnazione o della richiesta di voltura della Convenzione, che il subentrante e gli altri componenti il nucleo familiare siano in possesso dei requisiti prescritti dal 1° comma, punti a), b), c), d), e) e g) del precedente art. 2 e che il nuovo nucleo familiare abbia un reddito annuo complessivo non superiore a quello indicato al 2° comma del successivo art. 21
".
Art. 3. 
 
All' art. 22 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64 , sono apportate le seguenti modifiche:
 
1) "
entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge
" sono sostituite con: "
entro il mese di marzo 1987
";
 
2) il punto b) dell'8° comma è soppresso e sostituito dal seguente testo: "
b)
all'accertamento, da parte della Commissione ex art. 10 del possesso, da parte degli occupanti, dei requisiti prescritti dal 1° comma punti a), b), c), d), e) e g) del precedente art. 2 e dal 2° comma del precedente art. 21 alla data di entrata in vigore della presente legge e al momento dell'assegnazione
".
Art. 4. 
 
All' art. 23 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64 , sono apportate le seguenti modifiche:
 
1) al 1° comma il testo "
superiore a due mesi
" è sostituito con "
superiore a tre mesi
";
 
2) al 2° comma il testo "
entro 30 giorni
" è sostituito con "
entro 60 giorni
";
 
3) al 3° comma dopo "
dell'assegnatario
" è aggiunto il testo "
o di componente il proprio nucleo familiare
";
 
4) il 4° e 5° comma sono soppressi e sostituiti dal seguente: "
La Regione, tramite, il fondo sociale di cui all' art. 19 della legge regionale 26 luglio 1984, n. 33 , provvederà a sanare, per un periodo massimo di 9 mesi nell'anno e comunque per non più di 9 mesi consecutivi e nel limite della quota del fondo sociale annualmente attribuito a ciascun I.A. C.P. la situazione di morosità dell'assegnatario nei confronti dell'Ente gestore versando allo stesso secondo le modalità fissate dal Regolamento di funzionamento del Fondo Sociale, l'ammontare dei canoni sociali e delle quote per servizi non introitati dall'Ente per motivi di cui al comma precedente. Qualora lo stato di disoccupazione o di grave malattia perduri oltre i termini predetti, la Regione, sempre nel limite della quota del fondo attribuita, provvederà a versare le somme non introitate dall'Ente gestore per i periodi successivi, previa attestazione dello stesso comprovante l'avvenuto riaccertamento della situazione di morosità incolpevole
".
Art. 5. 
(Disposizione transitoria)
1. 
Nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge di modifica della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64 , occupano un alloggio di edilizia residenziale pubblica, a seguito di ordinanza di occupazione disposta dalle autorità competenti, e che presentano apposita domanda entro 6 mesi, il Comune dispone l'assegnazione di un alloggio subordinatamente:
a) 
all'accertamento da parte della Commissione ex art. 10 L.R. 10 dicembre 1984, n. 64 , del possesso da parte degli occupanti dei requisiti prescritti dal 1° comma, punti a), b), c), d), e) e g) dell'art. 2 e dal 2° comma dell'art. 21 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64 , alla data di entrata in vigore della presente legge e al momento dell'assegnazione;
b) 
all'impegno da parte dell'occupante al pagamento, se dovuto, anche rateale, di tutti i canoni e spese dovuti a decorrere dalla data di permanenza nell'alloggio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 novembre 1986
Vittorio Beltrami