"Modifiche alla L.R. 28 agosto 1978 n. 58 'Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali '".
(B.U. 19 novembre 1986, n. 46)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Alla fine del
quarto comma dell'art. 2 della L.R. 28 agosto 1978 n. 58 , sono aggiunte, dopo le parole "
", le seguenti parole: "
".
legislatura regionale
e decadono alla fine della stessa
Art. 2.[1]
Dopo l'art. 3 è inserito il seguente art. 3 bis:
Art. 3 bis.
Sino al completamento delle designazioni dei membri della Consulta e all'adozione dei provvedimenti istitutivi della stessa, la Giunta Regionale non è tenuta all'acquisizione del parere previsto dalle leggi vigenti. Nella seduta di insediamento della Consulta, l'Assessore regionale alla Cultura terrà una relazione illustrativa dell'attività svolta nelle more della sua costituzione.
Art. 3.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
art. 45 dello Statuto Regionale
ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 12 novembre 1986
Vittorio Beltrami
Note:
[1] L'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 51 del 1989.