Art. 2.
(I settori)
I settori costituiscono le unità organizzative complesse preposte ad attività funzionali ed operative corrispondenti ad un'ampia sfera di competenze o di obiettivi e rappresentano le strutture organizzative di 2° grado dell'Ente.
I settori sono strumento operativo attraverso il quale gli organi della Regione svolgono le funzioni normative, di programmazione, di progettazione, di ricerca, di amministrazione, di impulso, di coordinamento e di controllo.
I settori provvedono altresì alle attività di gestione interna di carattere generale.
Nell'ambito dei settori possono essere previsti staff di studio, di attività professionale, di ricerca, di elaborazione, di progettazione costituiti da personale inquadrato anche in diverse qualifiche funzionali.
La presente legge determina gli ambiti di competenza dei settori nel rispetto dei seguenti criteri:
- omogeneità e rilevanza delle materie e/o funzioni attribuite;
- specificità dei compiti assegnati;
- organicità e complessità dell'azione amministrativa affidata e della struttura organizzativa;
- rispondenza alle esigenze funzionali ed operative poste dall'interesse pubblico perseguito.
All'istituzione, modificazione e soppressione dei settori, nonchè alla modificazione degli ambiti delle competenze dei medesimi si provvede con legge regionale nel rispetto dei criteri di cui al precedente 5° comma.
In relazione a nuove disposizioni di leggi statali o regionali ed a diverse esigenze organizzative e funzionali, le leggi regionali dovranno apportare le necessarie modifiche relative ai settori ed alle loro attribuzioni, indicandone espressamente l'eventuale istituzione, modificazione e soppressione, nonchè le modalità attuative che a tal fine si rendono necessarie.
Art. 3.
(I servizi)
I servizi sono l'articolazione di base dei settori e rappresentano le strutture organizzative di 1° grado dell'Ente preposte alla realizzazione di procedimenti, interventi ed obiettivi definiti ed omogenei rientranti nella sfera di attività dei settori.
I servizi sono istituiti per l'espletamento di funzioni di natura permanente che esigano per il loro svolgimento autonomia, specializzazione e adeguate professionalità. Essi rispondono ad esigenze di funzionalità e razionalità dell'azione amministrativa.
I servizi svolgono le funzioni attuative dei programmi in dipendenza degli indirizzi dei settori ai quali sono sottordinati.
Alla istituzione, modificazione e soppressione dei servizi regionali si provvede con deliberazione del Consiglio Regionale su proposta della Giunta secondo le modalità previste dalla presente legge.
Art. 4.
(Le unità operative organiche)
Le unità operative organiche sono strutture organizzative elementari che possono essere istituite nell'ambito dei settori e dei servizi, per attività di carattere omogeneo aventi continuità gestionale e/o autonomia funzionale, quando ciò risulti necessario per l'espletamento dei compiti o di atti che, per le comuni caratteristiche e per il carico di lavoro, richiedano una struttura organizzativa snella ed omogenea.
Le unità operative organiche si articolano in Uffici, aventi carattere di stabilità, ed in unità flessibili, istituite, per specifici progetti, nell'ambito dei settori o dei servizi.
Alla istituzione, modificazione e soppressione delle unità operative organiche si provvede con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente; per le unità operative organiche del Consiglio Regionale la deliberazione è adottata in conformità alla proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio stesso.
Per le unità flessibili la deliberazione istitutiva deve indicarne i compiti, in relazione agli obiettivi, e la durata.
Art. 11.
(Dotazione organica e assegnazione del personale)
Alla determinazione della dotazione organica complessiva e per qualifiche del personale regionale si provvede con legge regionale.
Alla articolazione in profili professionali delle qualifiche funzionali ed alla articolazione degli organici nei settori, nonchè alla assegnazione del personale ai profili ed alle dotazioni organiche si provvede con deliberazione della Giunta Regionale, tenuto conto dei contenuti delle declaratorie relative alle qualifiche funzionali regionali.
a)
viene istituita la dotazione organica della 2a qualifica dirigenziale in n. 126 unità; conseguentemente viene ridotta a 224 unità la dotazione organica della 1a qualifica dirigenziale;
b)
viene istituita la dotazione organica della 5a qualifica in 250 unità;
c)
viene aumentata di n. 90 unità la dotazione organica della 7a qualifica funzionale;
d)
viene aumentata di n. 17 unità la dotazione organica della 6a qualifica funzionale;
e)
viene aumentata di n. 25 unità la dotazione organica della 3a qualifica funzionale.
Conseguentemente viene ridotta a n. 382 unità la dotazione organica della 4a qualifica funzionale.
Pertanto le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e delle qualifiche dirigenziali sono le seguenti:
2a qualifica 20
3a qualifica 150
4a qualifica 382
5a qualifica 250
6a qualifica 1.165
7a qualifica 730
8a qualifica 473
1a qual. dir. 224
2a qual. dir. 126
Nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui al 5° comma del presente articolo, è istituito un ruolo a parte suddiviso per qualifica funzionale del personale docente ed amministrativo dei Centri di Formazione Professionale dipendente dalla Regione, avente la seguente dotazione organica:
3a qualifica 5
4a qualifica 23
5a qualifica 20
6a qualifica 33
7a qualifica 191
8a qualifica 18
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle procedure di ristrutturazione previste dalla stessa, la Giunta Regionale proporrà la verifica della dotazione organica complessiva dell'Ente.
Art. 12.
(Funzioni dirigenziali del Responsabile di settore)
Ad ogni settore è preposto un dirigente individuato tra quelli appartenenti alla 2a qualifica dirigenziale.
Il Responsabile di settore è nominato con deliberazione della Giunta Regionale; per i Responsabili dei settori del Consiglio Regionale la deliberazione è adottata in conformità alla proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
La funzione di Responsabile di settore consiste nella direzione, coordinamento e organizzazione delle attribuzioni di competenza del settore affidato, nonchè del personale e delle risorse strumentali ad esso assegnate.
Il Responsabile di settore assicura che le predette attività siano coordinate con quelle dei settori preposti a campi di attività funzionalmente affini o interrelati in modo da garantire che l'azione complessiva dell'Ente si esplichi su base interdisciplinare ed in forma integrata.
Il Responsabile di settore, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei Responsabili di servizio e quelle dei singoli addetti, secondo le disposizioni vigenti in merito, provvede alla direzione delle attività complessive facenti capo al settore mediante istruzioni e disposizioni di carattere generale, coordinandone le attività esterne; provvede alla verifica dei risultati delle attribuzioni assegnate al settore; provvede alla traduzione degli obiettivi stabiliti dai competenti organi politico-istituzionali in direttive programmatiche; predispone e coordina, in coerenza con i programmi della Giunta o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale per i settori ad esso assegnati, i programmi di lavoro con la collaborazione dei Responsabili di servizio e dello staff professionale di cui al precedente art. 2.
Nel rispetto della normativa vigente il Responsabile di settore amministra gli stanziamenti di bilancio corrispondenti alle funzioni proprie del settore di cui ha la disponibilità, firma le proposte di assunzione di impegno di spesa e di liquidazione della stessa, relative ad atti a contenuto vincolato o attuative di provvedimenti già esecutivi; firma i contratti e le convenzioni qualora tale adempimento gli sia attribuito nelle deliberazioni che autorizzano la relativa stipula; emana gli atti a rilevanza esterna attribuitigli da leggi regionali o delegati da organi regionali; emana disposizioni ed istruzioni per l'applicazione di leggi e regolamenti.
Il Responsabile di settore è preposto all'organizzazione, al funzionamento generale del settore, all'impiego del personale e delle risorse strumentali, ed a tal fine adotta i provvedimenti necessari, in collaborazione con i Responsabili di servizio.
Il Responsabile di settore nell'ambito delle competenze del settore, costituisce i gruppi di lavoro e propone l'istituzione di progetti di cui al successivo art. 22, sentiti i Responsabili di servizio eventualmente interessati.
Il Responsabile di settore viene sentito dalla Giunta Regionale nel caso di istituzione, modifica o soppressione di Servizi, egli può proporre, altresì, l'istituzione, modificazione e soppressione delle Unità operative organiche, in collaborazione con il Responsabile di servizio, nel caso di Unità operative organiche che siano articolazioni di un servizio.
Il Responsabile di settore, oltre che degli atti e provvedimenti direttamente a lui imputabili e delle direttive impartite, risponde funzionalmente dell'azione complessiva del settore, del conseguimento dei risultati e della loro tempestività direttamente all'Amministratore cui è assegnato il settore.
La Giunta Regionale, con propria deliberazione, individua per ciascun settore il dirigente di 2a qualifica dirigenziale, assegnato al settore stesso, incaricato a svolgere le funzioni vicarie del Responsabile di settore nei casi di sua assenza o impedimento, per periodi di durata inferiori ad un anno.
Qualora al settore non siano assegnati dirigenti di 2a qualifica dirigenziale, la Giunta Regionale, con propria delibera individua, innanzitutto in considerazione della capacità di svolgere tale ruolo, il funzionario, normalmente quello di qualifica più elevata o, a parità di qualifica, quello avente la più elevata anzianità nella stessa, incaricato di esercitare le funzioni vicarie del Responsabile di settore, per non più di 90 giorni continuativi, nei casi di sua assenza o impedimento.
L'esercizio di funzioni vicarie non comporta titolo all'attribuzione di mansioni superiori.
La Giunta Regionale, con propria delibera, può assegnare ai Responsabili di settore incarichi a scavalco per periodi di durata inferiore ad 1 anno.
Le sostituzioni dei Responsabili di settore possono essere effettuate esclusivamente fra dirigenti di 2a qualifica dirigenziale fatto salvo quanto previsto dal precedente 3° comma.
Nel caso previsto dal precedente tredicesimo comma l'incarico di esercitare le funzioni vicarie può essere affidato solo a dipendenti inquadrati nella qualifica immediatamente inferiore a quella del Responsabile di Settore titolare.
[1]
Art. 13.
(Funzioni dirigenziali del Responsabile di servizio)
Ad ogni Servizio è preposto un dirigente individuato tra quelli appartenenti alla 1a qualifica dirigenziale.
Il Responsabile di servizio è nominato con deliberazione della Giunta Regionale; per i Responsabili dei servizi del Consiglio Regionale la deliberazione è adottata in conformità alla proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
Il Responsabile di servizio dirige e organizza le specifiche attività che ad esso fanno capo, provvedendo alla programmazione del lavoro, alla emanazione delle necessarie direttive generali e specifiche, alla verifica delle varie attività e della loro tempestività, nell'ambito e nell'osservanza degli indirizzi del Responsabile di settore.
Il Responsabile di servizio disciplina, per l'attuazione dei programmi affidati nell'ambito delle competenze del servizio, il funzionamento e l'organizzazione interna del servizio stesso, provvedendo alla gestione ordinaria delle risorse strumentali e del personale assegnato, nell'osservanza degli indirizzi forniti dal Responsabile di settore.
Il Responsabile di servizio nell'ambito delle specifiche competenze collabora con il Responsabile di settore all'attività generale dello stesso e allo studio dei problemi di organizzazione, della razionalizzazione e semplificazione delle procedure, delle nuove tecniche e metodologie di lavoro, formulando proposte o adottando disposizioni nell'ambito del servizio di competenza.
Il Responsabile di servizio risponde al Responsabile di settore preposto dell'attività del servizio e dei risultati.
La Giunta Regionale, con propria deliberazione, individua per ciascun servizio, innanzitutto in considerazione delle capacità ad esercitare tale ruolo, il funzionario, normalmente quello di qualifica più elevata o, a parità di qualifica, quello avente la più elevata anzianità nella stessa, incaricato di svolgere le funzioni vicarie del Responsabile di servizio, per non più di 90 giorni continuativi, nei casi di sua assenza o impedimento.
L'esercizio di funzioni vicarie non comporta titolo all'attribuzione di mansioni superiori.
La Giunta Regionale, con propria deliberazione, può provvisoriamente affidare a dirigenti di 1a qualifica dirigenziale, assegnati quali Responsabili di altro servizio, o in posizione di staff, al Settore di cui il Servizio è articolazione, l'incarico, anche a scavalco, di sostituire il Responsabile di servizio assente per un periodo non superiore ad anni 1.
Le sostituzioni dei Responsabili di servizio possono essere effettuate esclusivamente fra dirigenti di 1a qualifica dirigenziale, fatto salvo quanto previsto dal precedente 7° comma.
Nel caso previsto dal precedente settimo comma l'incarico di esercitare le funzioni vicarie può essere affidato solo a dipendenti inquadrati nella qualifica immediatamente inferiore a quella del Responsabile di Servizio titolare.
[2]
Art. 14.
(Responsabile di unità operative organiche)
Ad ogni unità operativa organica è preposto un funzionario individuato tra quelli che appartengono alla 8a qualifica funzionale.
Il Responsabile di unità operativa organica imposta il programma di lavoro dell'unità operativa, in coerenza con i piani di lavoro del servizio di cui questa è articolazione, o del settore, qualora non dipenda da alcun servizio ovvero, entro gli specifici ambiti di azione definiti con la deliberazione di cui all'ultimo comma del precedente art. 4, coordina le funzioni di studio, ricerca, elaborazione e progettazione o professionali, svolte all'interno dell'unità flessibile, verificandone i risultati.
Il Responsabile di unità operativa organica indirizza l'attività degli addetti e collabora nello studio dei problemi di organizzazione e della razionalizzazione delle procedure formulando proposte o adottando disposizioni nell'ambito dell'unità operativa organica di competenza.
Il Responsabile di unità operativa organica, oltre che essere direttamente responsabile dell'attività e dei provvedimenti di sua specifica competenza, risponde al Responsabile di servizio o al Responsabile di settore, a seconda della collocazione nella struttura, dell'attività dell'unità operativa organica e della tempestività dei risultati.
Il Responsabile di unità operativa organica e nominato con deliberazione della Giunta Regionale; per le unità operative organiche del Consiglio Regionale la deliberazione è adottata in conformità alla proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
Art. 15.
(Organizzazione collegiale del lavoro)
L'organizzazione del lavoro, ferma restando la responsabilità individuale di ciascun dipendente per le funzioni attribuitegli e per i suoi apporti, è informata al principio della collegialità che si realizza in base a criteri di efficienza e produttività, secondo le funzioni da svolgere e gli obiettivi da perseguire.
Su iniziativa del dirigente coordinatore, i Responsabili dei settori ricompresi in un'area di coordinamento periodicamente si riuniscono al fine di un esame congiunto dei problemi dell'area stessa per un'organica attuazione delle direttive degli organi politici.
Il Responsabile di settore promuove, ai sensi del precedente art. 12, verifiche collegiali nell'ambito delle attribuzioni proprie del settore cui è preposto, favorendo ampia informazione e partecipazione nella valutazione delle soluzioni organizzative e dei loro risultati, attraverso periodiche consultazioni dei Responsabili di strutture in cui è articolato il settore.
A tal fine il Responsabile di servizio ed il Responsabile di unità operativa organica sono tenuti a collaborare rispettivamente con il Responsabile di Settore o con il Responsabile della struttura di cui l'unità operativa organica è articolazione per la soluzione di problemi generali coinvolgenti il settore cui sono assegnati.
I Responsabili di servizio e le posizioni di staff dirigenziali e professionali, di cui al successivo art. 20, sono tenuti a collaborare, nell'ambito delle proprie specifiche competenze.
I Responsabili di strutture in conferenze periodiche, consultano il personale assegnato alla struttura stessa sull'organizzazione del lavoro ed i suoi risultati.
Art. 16.
(Programmi di attività)
Il Responsabile di settore, periodicamente e comunque almeno una volta all'anno, predispone il programma di attività del settore cui è preposto, in coerenza con il piano regionale di sviluppo, in conformità ai programmi ed agli obiettivi stabiliti dall'organo politico da cui dipende ai sensi del precedente art. 6, 1° e 2° comma.
Il programma di attività è redatto con la collaborazione dei Responsabili dei servizi, in cui è articolato il settore, e delle posizioni di ricerca, eventualmente assegnate al settore stesso.
Il Responsabile di settore, al fine di garantire la più ampia partecipazione, deve consultare il personale assegnato al settore in merito al programma di lavoro.
Il programma di lavoro di cui al presente articolo, viene approvato, con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta del Presidente o dell'Assessore competente in materia per i settori rispettivamente della Presidenza e della Giunta Regionale, ovvero con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza per i settori del Consiglio Regionale.
Art. 18.
(Funzione di coordinamento)
La funzione di coordinamento assicura il raccordo di più settori al fine di ricomposizione unitaria dell'azione amministrativa, per il perseguimento di finalità generali ed interessi primari, in coerenza con i programmi e gli indirizzi adottati dagli organi dell'Ente, in primo luogo con il Piano Regionale di Sviluppo.
Il coordinamento costituisce una funzione temporanea le cui competenze sono collegate ai singoli Piani Regionali di Sviluppo o finalizzate al raggiungimento di strategie organizzative o di intervento settoriale a proiezione pluriennale.
L'individuazione delle funzioni di coordinamento avviene:
- per progetti strategici o a carattere intersettoriale individuati dal Piano di Sviluppo Regionale;
- per materie o per funzioni o al fine di raccordare più settori.
Per i settori del Consiglio Regionale, le aree di coordinamento sono individuate, sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio stesso, che le propone alla Giunta Regionale.
Nel caso in cui siano istituiti, in relazione ad esigenze funzionali, coordinamenti che si riferiscono a più settori assegnati a competenze assessorili diverse, la Giunta Regionale, con il provvedimento istitutivo, individua l'Amministratore cui è affidato il compito di indirizzo e controllo.
In ogni caso, possono sussistere settori non rientranti in alcun coordinamento.
Per ognuno dei coordinamenti individuati ai sensi del presente articolo, la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale per i coordinamenti riguardanti il Consiglio stesso, nomina, per l'espletamento di tali funzioni un dirigente coordinatore scegliendolo, a norma dell'
art. 19 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40
, tra i dirigenti inquadrati nella 2a qualifica dirigenziale, i quali continuano ad esercitare contemporaneamente le funzioni della propria qualifica.
L'incarico di coordinatore per progetti strategici o a carattere intersettoriale può essere mandato, con le modalità di cui al comma precedente, ad un dirigente di 2a qualifica dirigenziale responsabile di posizione di ricerca.
A supporto dell'attività di coordinamento la Giunta Regionale delibera l'assegnazione di personale che opera direttamente alle dipendenze del coordinatore, per le funzioni di segreteria.
Il personale di cui al comma precedente è individuato nell'ambito delle dotazioni organiche dei settori facenti capo al coordinamento.
Il dirigente coordinatore deve, entro tre mesi dalla nomina, presentare all'Assessore preposto all'area un programma di coordinamento attuativo delle funzioni che gli sono attribuite. Periodicamente ed in ogni caso almeno una volta all'anno, il dirigente coordinatore è tenuto a presentare per iscritto una relazione in merito all'attuazione complessiva del programma presentato, indicando, eventualmente, l'impossibilità del raggiungimento degli obiettivi prefissati, evidenziandone le cause e proponendone i correttivi del caso.
Al fine di una puntuale verifica del programma di coordinamento e per assicurare il miglior flusso informativo, il dirigente coordinatore convoca mensilmente una riunione di tutti i Responsabili di settore dell'area di coordinamento.
Il Consiglio Regionale su proposta della Giunta, da presentarsi entro il 31 dicembre 1986, definirà con regolamento le aree di coordinamento corredato da un organogramma funzionale della struttura dirigenziale.
Fino all'attuazione di tale regolamento le aree di coordinamento sono individuate, comunque, sulla base dei precedenti commi 4° e 5° del presente articolo.
Art. 19.
(Revoca delle funzioni di coordinatore e di responsabile di struttura)
Qualora i risultati dell'azione dei coordinatori o dei responsabili di struttura, relativi all'attuazione complessiva delle attribuzioni conferite, non siano corrispondenti alle attribuzioni stesse ed agli obiettivi fissati nonchè in caso di inattività degli stessi, le funzioni attribuite possono essere revocate con provvedimento motivato della Giunta Regionale, ai sensi dell'
art. 17, 3° comma, della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40
, secondo criteri e modalità previsti da apposita regolamentazione che dovrà essere deliberata dalla Giunta Regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e che dovrà prevedere adeguate procedure a garanzia del dipendente in merito alla possibilità di presentare le proprie osservazioni.
La proposta di revoca, debitamente motivata, viene avanzata dall'Assessore competente, o dall'Ufficio di Presidenza per quanto riguarda il personale assegnato al Consiglio Regionale.
La proposta di cui al precedente 2° comma deve essere preceduta, pena l'inammissibilità della stessa, dalle contestazioni dei motivi che la determinano assegnando all'interessato un congruo termine per presentare le proprie osservazioni in merito.
In caso di proposta di revoca inerente Responsabili di servizio o di unità operative organiche è richiesto il parere del Responsabile di settore.
I dirigenti coordinatori cui sia stato revocato l'incarico di coordinamento continuano ad esercitare le funzioni specifiche già loro attribuite di Responsabile di settore o di posizione di ricerca di 2a qualifica dirigenziale.
Nel caso di revoca di funzioni di Responsabile di settore o di servizio, la Giunta Regionale assegnerà all'interessato, nell'ambito del profilo professionale da questo posseduto, un altro degli specifici incarichi di responsabile di struttura o di posizione di ricerca, previsti dalla presente legge per il personale dirigenziale.
La revoca delle funzioni di coordinatore o di responsabile di struttura è disposta d'ufficio per soppressione dell'area di coordinamento o della struttura cui è assegnato il responsabile con deliberazione della Giunta Regionale.
Art. 20.
(Posizioni di staff dirigenziali e professionali)
Nell'ambito degli staff di cui al precedente art. 2, sono previste posizioni di ricerca dirigenziali e professionali con compiti di studio, ricerca, elaborazione, progettazione e attività professionali volte a fornire al settore, in cui sono inserite, le attività di pianificazione, programmazione, controllo, legislazione e professionali proprie del ruolo corrispondente alla qualifica rivestita.
Tali funzioni, che allorquando siano svolte da personale con qualifica dirigenziale sono denominate "posizioni di ricerca", sono caratterizzate da un elevato contenuto specialistico.
Le posizioni di ricerca di 2a qualifica dirigenziale sono prevalentemente dedicate, nell'ambito delle funzioni specifiche affidate al settore, a compiti inerenti funzioni di studio e ricerca di rilevante strategia o generali per l'attività del settore o a compiti inerenti prestazioni professionali specialistiche e consulenze rivolte ad ambiti interfunzionali e/o interdisciplinari, anche collegate a specifici progetti, nell'ambito delle direttive del Responsabile del settore di appartenenza.
Le posizioni di ricerca di 1a qualifica dirigenziale sono prevalentemente dedicate a compiti inerenti funzioni di studio e ricerca nell'ambito delle attività del settore o dei progetti specifici interni al settore stesso, nell'ambito delle direttive del Responsabile di settore. Tali compiti sono caratterizzati da prestazioni specialistiche e professionali.
Le posizioni di staff di 8a qualifica funzionale sono dedicate a compiti di studio, ricerca o rilevazione tecnica o amministrativa concernenti questioni di natura giuridica, economica, scientifica e tecnica nell'ambito delle competenze dei singoli settori o dei singoli servizi.
Gli incarichi di responsabile di posizioni di ricerca vengono affidati con deliberazione della Giunta Regionale e, per il personale del Consiglio Regionale, in conformità alla proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
Art. 22.
(Strutture flessibili per l'attuazione di progetti)
Per realizzare particolari obiettivi connessi ad esigenze straordinarie di interventi, per l'attività di programmazione e controllo, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al Personale ed Organizzazione, può istituire con provvedimenti indicanti il termine finale speciali unità organizzative complesse, per specifici progetti interdisciplinari .
L'identificazione delle strutture di progetto viene effettuata per concentrare su problemi da risolvere e/o attività da svolgere professionalità qualificate e tra loro integrate e per il conseguente ottimale utilizzo delle risorse.
A tali unità organizzative flessibili aventi carattere temporaneo, vengono assegnati, con il provvedimento di Giunta istitutivo, i dipendenti dei settori competenti per materia e le necessarie risorse; con il medesimo provvedimento vengono altresì disciplinati i rapporti tra i settori competenti per materia o funzione, interessati dall'oggetto del progetto, e l'unità flessibile, nonchè le norme di funzionamento, di verifica e di attuazione finale del progetto stesso.
Per progetti di rilevante complessità, per esigenze organizzative derivanti dall'espletamento delle attività dei settori con specifiche competenze specialistiche e professionali non strutturati in servizi, possono essere istituite, con le medesime procedure di cui al comma precedente, unità organizzative flessibili interne ai settori stessi, sentito il parere del Responsabile del settore e dei Responsabili di servizio eventualmente interessati.
Di norma, la responsabilità di una unità flessibile è affidata ad un Responsabile di settore ovvero ad un dirigente di 2a qualifica dirigenziale in posizione di staff.