Legge regionale n. 39 del 03 settembre 1986  ( Versione vigente )
"Modifica alla legge regionale 27 ottobre 1982, n. 31 'Disciplina degli organi collegiali sanitari '".
(B.U. 10 settembre 1986, n. 36)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
L' art. 11 della legge regionale 27 ottobre 1982, n. 31 , è così sostituito: "
Fermo restando il pagamento dei gettoni di presenza secondo quanto previsto dall' art. 1 della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, a ciascun componente non dipendente regionale delle Commissioni sanitarie regionali di seconda istanza per gli invalidi civili, per i ciechi civili e per i sordomuti di cui agli artt. 1, 2 e 3 della presente legge e costituite rispettivamente ai sensi dell' art. 9 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , dell' art. 10 della legge 27 maggio 1970, n. 382 e dell' art. 3 della legge 26 maggio 1970, n. 381 , spetta la somma di L. 3.000 per ogni soggetto esaminato.
I compensi di cui al precedente comma spettano anche ai dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, purchè la partecipazione alle sedute delle Commissioni avvenga al di fuori del normale orario di lavoro
".
Art. 2. 
 
Alle spese derivanti dal funzionamento degli organi collegiali di cui alla legge regionale 27 ottobre 1982, n. 31 , si provvede con le dotazioni finanziarie di cui al capitolo 10683 del bilancio 1986 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
 
Alla maggior spesa per il 1986, valutata in L. 90 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al cap. 10683 del bilancio 1986.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 3 settembre 1986
Vittorio Beltrami