Legge regionale n. 35 del 13 agosto 1986  ( Versione vigente )
"Modifiche alle leggi regionali 21 gennaio 1980, n. 3 e successive modificazioni (Disciplina degli organi istituzionali del servizio sanitario regionale e norme transitorie) e 11 febbraio 1985, n. 9 (Modifica degli ambiti territoriali delle Unità Socio-Sanitarie Locali del Comune di Torino e disposizioni per la riorganizzazione dei servizi. Proroga dei termini di cui all' art. 36 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 )".
(B.U. 20 agosto 1986, n. 33)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
 
"Composizione ed elezione dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni".
 
Il 1° comma è così sostituito:
In ciascun ambito territoriale di cui al punto b) del precedente articolo 3, il numero dei Consiglieri componenti l'Assemblea è uguale al numero dei Consiglieri comunali, come determinati dalla vigente normativa, di un Comune che abbia un numero di abitanti pari a quello dei Comuni associati.
 
Il 4° comma è così sostituito:
Entro sei mesi dal verificarsi delle condizioni indicate nei successivi commi 15 e 16, per la rinnovazione parziale o totale dell'Assemblea, il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, stabilisce la composizione dei Collegi elettorali di cui al precedente 2° comma, il numero dei componenti assegnati a ciascun Collegio e la data per lo svolgimento delle operazioni di voto, da effettuarsi, contestualmente, entro i successivi 60 giorni.
 
Il 6° comma è così sostituito:
In esecuzione del decreto di cui al precedente 4° comma, è costituito, presso il Comune sede dell'Associazione dei Comuni, l'Ufficio elettorale composto nel seguente modo:
a)
dal Sindaco del Comune, ovvero da un Assessore da lui delegato che lo presiede;
b)
da quattro Consiglieri dello stesso Comune, di cui due di maggioranza e due di minoranza nominati dal Sindaco.
Le funzioni di segretario dell'Ufficio elettorale sono svolte dal segretario comunale o da un funzionario da lui delegato.
 
Il 7° comma è soppresso.
 
Dopo l'8° comma viene aggiunto il seguente comma:
In tutti i casi in cui non si sia proceduto alla costituzione dell'Ufficio elettorale di Unità Socio Sanitaria Locale, presso la Giunta Regionale è costituito l'Ufficio elettorale centrale che svolge le relative funzioni; L'Ufficio elettorale centrale è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale tra i funzionari di qualifica funzionale dirigenziale.
 
Il 15° comma è così sostituito:
Per l'ambito territoriale rappresentato dal Collegio elettorale n. 1, si procede al rinnovo parziale dell'Assemblea, limitato al numero dei Consiglieri eletti nel Collegio e con le modalità di cui ai commi precedenti, nel caso in cui dalla data di svolgimento delle ultime elezioni dell'Assemblea siano stati rinnovati i Consigli di Comuni la cui popolazione complessiva rappresenti almeno un terzo di quella del Collegio; per l'ambito territoriale rappresentato dal Collegio elettorale n. 2, si procede al rinnovo, con le stesse modalità di cui sopra, nel caso di rinnovo anche di un solo Consiglio comunale, quando la popolazione raggiunga il 20% della popolazione complessiva del Collegio stesso.
 
Viene aggiunto il seguente ultimo comma:
La prima riunione dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni, convocata e presieduta dal componente più anziano di età, deve tenersi entro 10 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del decreto del Presidente della Giunta Regionale di nomina degli eletti.
Art. 2. 
 
L' articolo 10 della L.R. 21 gennaio 1980, n. 3 , come sostituito dall' articolo 4 della L.R. 23 febbraio 1985, n. 14 e l' articolo 2 della L.R. 11 febbraio 1985, n. 9 , sono sostituiti dal seguente testo:
"Comitato di Gestione".
"Il Consiglio comunale o l'Assemblea dell'Associazione dei Comuni elegge il Comitato di gestione, composto:
a)
dal Presidente
b)
da quattro membri per gli ambiti territoriali con popolazione sino a 30.000 abitanti, ovvero da sei membri per gli ambiti territoriali con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
Il Consiglio comunale o l'Assemblea dell'Associazione dei Comuni procede, nella prima seduta, alla elezione, a maggioranza, con votazione separata, del Presidente e dei membri del Comitato di gestione anche fuori dal proprio seno.
Ai fini dell'elezione del Presidente e dei componenti del Comitato di gestione di cui al comma precedente, deve essere depositato, a cura di uno o più gruppi presenti nel Consiglio comunale o nell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni, cinque giorni prima delle elezioni, un curriculum attestante esperienza di amministrazione e direzione.
Il curriculum di cui al comma precedente deve evidenziare quanto previsto dall'articolo 11, numeri 1, 2, 3, della L.R. 18 febbraio 1985, n. 10 .
Qualora i membri del Comitato di gestione non siano membri dell'Assemblea, essi partecipano alle sedute dell'Assemblea senza diritto di voto.
Se per dimissione, decadenza, morte di un componente del Comitato di gestione occorre procedere alla sostituzione, L'Assemblea provvede, nella prima seduta utile, con la presenza della maggioranza dei Consiglieri, alla nuova elezione secondo le modalità indicate nel presente articolo.
Nel caso di rinnovazione anche parziale dell'Assemblea, ovvero se il numero dei componenti da sostituire è superiore alla metà, l'Assemblea provvede alla elezione del Comitato di gestione secondo le modalità indicate nel presente articolo.
Nella prima riunione il Comitato di gestione elegge, tra i propri componenti, a maggioranza assoluta, il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, assumendone le funzioni.
Qualora l'ambito territoriale coincida integralmente con il territorio della Comunità Montana, le funzioni del Comitato di gestione e del Presidente sono assunte, rispettivamente, dalla Giunta e dal Presidente della Comunità Montana stessa.
I componenti non possono appartenere contemporaneamente a più di un Comitato di gestione.
Il Consiglio comunale l'Assemblea dell'Associazione dei Comuni, in caso di impossibilità di funzionamento o di violazione reiterata di leggi nazionali e regionali da parte del Comitato di gestione, procede con proprio motivato provvedimento, assunto a maggioranza assoluta dei componenti, alla revoca del Comitato di gestione ed alla contestuale nuova elezione dello stesso, secondo le modalità indicate nel presente articolo."
Art. 3. 
 
La denominazione del titolo II della L.R. 21 gennaio 1980, n. 3 , viene così sostituita:
"Gestione dell'attività socio-sanitaria"
 
L' articolo 12 della L.R. 21 gennaio 1980, n. 3 , come modificato dall' articolo 5 della L.R. 23 febbraio 1985, n. 14 , viene così sostituito:
"Organi della Unità Socio Sanitaria Locale e attribuzioni del Consiglio comunale, dell'Assemblea generale della Comunità Montana e dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni".
Sono organi della Unità Socio Sanitaria Locale:
- il Presidente del Comitato di gestione;
- il Comitato di gestione;
- il Collegio dei Revisori.
Relativamente alle competenze dell'Unità Socio Sanitaria Locale, su proposta del Comitato di gestione, il Consiglio comunale, l'Assemblea generale della Comunità Montana, l'Assemblea dell'Associazione dei Comuni deliberano in materia di:
1) bilancio preventivo, suo assestamento e conto consuntivo;
2) spese che vincolano il bilancio oltre l'anno;
3) adozione complessiva delle piante organiche;
5) articolazione dei distretti socio sanitari di base.
L'approvazione, anche con modificazioni, di detti atti deve intervenire nel termine di 45 giorni dalla trasmissione delle proposte, decorso inutilmente il quale il Comitato di gestione trasmette alla Regione, entro 5 giorni, le proposte per i provvedimenti sostitutivi.
Art. 4. 
 
I riferimenti contenuti in leggi regionali all'Assemblea generale si intendono sostituiti con Consiglio comunale, Assemblea generale della Comunità Montana e Assemblea dell'Associazione dei Comuni, rispettivamente per gli ambiti territoriali relativi al Comune singolo, alla Comunità Montana e per gli ambiti territoriali, di cui all' art. 2 della L.R. 21 gennaio 1980, n. 3 , relativi all'Associazione dei Comuni.
Art. 5. 
 
L' articolo 4 della L.R. 11 febbraio 1985, n. 9 , è così sostituito:
"Il Consiglio comunale di Torino, nell'ambito della propria potestà regolamentare, al fine di garantire l'unitarietà degli interventi in materia sanitaria e socio-assistenziale per l'intero territorio comunale, individua le opportune forme di coordinamento, anche attraverso l'attivazione all'uopo di un proprio Comitato, per l'elaborazione dei provvedimenti di competenza del Consiglio comunale, l'individuazione dei livelli di esecuzione delle attività di natura sovrazonale, il raccordo con le Unità Socio Sanitarie Locali subcomunali."
Art. 6. 
 
Il 2°, il 3° e il 4° comma dell'articolo 6 della L.R. 11 febbraio 1985, n. 9 , sono così sostituiti:
Al fine di assicurare il necessario raccordo tra le Unità Socio Sanitarie Locali subcomunali, tra esse e il Comune di Torino sono costituite conferenze permanenti formate da:
- i Presidenti dei Comitati di gestione delle Unità Socio Sanitarie Locali subcomunali;
- i Coordinatori sanitari, socio-assistenziali e amministrativi;
- i Capi dei Servizi svolgenti funzioni specifiche.
Le conferenze devono avere periodicità mensile ed hanno per oggetto, in particolare, le materie nelle quali i Comitati di gestione avanzano proposte al Consiglio comunale, nonchè le materie di competenza comunale.
Il Consiglio comunale di Torino, nella propria regolamentazione di cui al precedente articolo, disciplina altresì la presenza comunale alle suddette conferenze.
Le funzioni di segreteria sono svolte dall'area tecnico-operativa Affari generali e segreteria degli organi collegiali dell'Unità Socio Sanitaria Locale subcomunale n. 1.
I verbali delle conferenze e le risoluzioni nelle stesse adottate devono essere trasmessi, entro 8 giorni dalla data della conferenza, al Consiglio comunale di Torino e agli Assessorati competenti della Regione Piemonte.
Art. 7. 
 
Il 4° comma dell'articolo 7 della L.R. 11 febbraio 1985, n. 9 , è così sostituito:
"Il Servizio di igiene pubblica di cui all' articolo 3 della L.R. 22 maggio 1980, n. 60 , viene istituito presso la Unità Socio Sanitaria Locale subcomunale n. 1 ed è unico per l'intero territorio comunale, assumendo le funzioni di servizio multizonale per tutte le Unità Socio Sanitarie Locali subcomunali."
 
Il termine di cui al penultimo comma dell'articolo 7 della L.R. 11 febbraio 1985, n. 9 , scade il 180° giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 8. 
 
Il 3°, il 4° e il 5° comma dell'articolo 8, l' articolo 9 della L.R. 21 gennaio 1980, n. 3 , l'articolo 3 e il 2° comma dell'articolo 5 della L.R. 11 febbraio 1985 n. 9 , sono abrogati.
Titolo I. 
NORME TRANSITORIE
Art. 9. 
 
In sede di prima applicazione della presente legge, le elezioni per il rinnovo delle Assemblee delle Associazioni dei Comuni devono avvenire entro il termine di 45 giorni dalla sua entrata in vigore.
 
La data delle elezioni viene stabilita con il decreto del Presidente della Giunta Regionale di cui al 4° comma dell'articolo 7 della L.R. 21 gennaio 1980, n. 3 , così come modificato dall'articolo 1 della presente legge.
 
Fino al loro rinnovo rimangono in carica le Assemblee delle Associazioni dei Comuni e i Comitati di gestione precedentemente eletti.
Art. 10. 
 
Le elezioni dei Comitati di gestione delle Unità Socio Sanitarie Locali subcomunali di Torino di cui all' articolo 1 della L.R. 11 febbraio 1985, n. 9 , avvengono entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge secondo le modalità indicate al precedente articolo 2.
 
Fino a quando non vengano eletti i Comitati di gestione delle Unità Socio Sanitarie Locali subcomunali di Torino, le relative funzioni sono svolte dal Comitato di gestione dell'Unità Socio Sanitaria Locale 1/23.
 
L'individuazione del personale da assegnare ai servizi, uffici e presidi delle singole Unità Socio Sanitarie Locali subcomunali di Torino viene proposta dal Comitato di gestione dell'Unità Socio Sanitaria Locale 1/23 entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è effettuata dal Consiglio comunale entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della proposta; decorso tale termine, provvede la Giunta Regionale con propria deliberazione.
 
Il Comitato di gestione dell'Unità Socio Sanitaria Locale 1/23, all'atto del suo scioglimento, provvede ad assegnare alle Unità Socio Sanitarie Locali subcomunali, in base al criterio di competenza territoriale, gli atti definiti di archivio corrente e di deposito. Lo stesso Comitato assegna gli atti in corso di trattazione e, in ogni caso, non ancora definiti alla Unità Socio Sanitaria Locale subcomunale n. 1, che provvede alla loro definizione, con la collaborazione, ove occorra, della Unità Socio Sanitaria Locale subcomunale interessata. Sulla gestione dell'attività pendente la Giunta Regionale emanerà specifiche direttive.
 
Dopo l'ultimazione delle operazioni di elezione dei Comitati di gestione di ciascuna Unità Socio Sanitaria Locale subcomunale di Torino, il Sindaco del Comune di Torino trasmette i relativi verbali al Presidente della Giunta Regionale che, con proprio decreto, dichiara costituite le relative Unità Socio Sanitarie Locali e provvede al trasferimento contestuale alle stesse delle funzioni e del personale già attribuiti all'Unità Socio Sanitaria Locale 1/23.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 13 agosto 1986
Vittorio Beltrami