Legge regionale n. 33 del 05 agosto 1986  ( Versione vigente )
"Modificazione alla L.R. 28 dicembre 1978, n. 84 'Istituzione del Parco naturale Alta Valle Pesio '".
(B.U. 13 agosto 1986, n. 32)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
La planimetria in scala 1:25.000 allegata alla legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84 , è sostituita dalla planimetria in scala 1:25.000 allegata alla presente legge.
Art. 2. 
 
Il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84 , è così sostituito: "
I confini del Parco Naturale dell'Alta Valle Pesio incidente sui Comuni di Chiusa Pesio e Briga Alta sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25.000, facente parte integrante della presente legge
".
Art. 3. 
 
1) Il primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84 , è così integrato: dopo la lettera c) aggiungere: "
d)
un rappresentante del Comune di Briga Alta,
e)
un rappresentante del Consiglio della Comunità Montana Alta Val Tanaro, Mongia e Cevetta
";
 
2) il terzo comma dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84 , è così modificato: "
Lo Statuto deve prevedere:

a) il Consiglio Direttivo;

b) la Giunta Esecutiva;

c) il Presidente
";
 
3) dopo il terzo comma dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84 , così come modificato al precedente punto 2), è aggiunto il seguente comma: "
Il funzionamento del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, la composizione di questa, i rispettivi poteri e i rapporti tra i due organi, sono stabiliti dallo Statuto
";
 
4) il sesto comma dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84 , è così modificato: dopo le parole del Consiglio Direttivo aggiungere le parole "
e della Giunta Esecutiva
".
 
5) all' ultimo comma dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84 , sono aggiunte, in fondo, le parole: "
e della Comunità Montana Alta Val Tanaro, Mongia e Cevetta
".
Art. 4. 
 
Il Consiglio Direttivo riadotta, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, lo Statuto del Parco modificato secondo le direttive contenute nella presente legge. Per l'approvazione dello Statuto si applica la previsione di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 1978 , n.. 84.
Art. 5. 
 
Il Piano dell'Area del Parco naturale dell'Alta Valle Pesio, previsto all' articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84 , ed approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 893-CR-3989, del 25 marzo 1985, è esteso, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ai territori di cui all'allegata cartografia non ricompresi nel Piano dell'area.
 
Per l'approvazione dell'integrazione del Piano dell'area di cui al comma precedente si applicano le procedure di cui all' articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84 , avendo cura di consultare gli Enti territorialmente interessati.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 5 agosto 1986
Vittorio Beltrami

Allegato A 
OMISSIS