Legge regionale n. 32 del 31 luglio 1986  ( Versione vigente )
"Modifiche ed integrazioni della L.R. 18 marzo 1982, n. 8 , recante la partecipazione della Regione Piemonte alla S.I.TO. S.p.A.".
(B.U. 06 agosto 1986, n. 31)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Il secondo ed il terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 18 marzo 1982, n. 8 , vengono sostituiti dai seguenti tre commi: "
La Giunta Regionale - ove non si utilizzi la procedura di conferimento nel capitale sociale - è autorizzata a cedere alla S.I.TO. S.p.A. - a titolo oneroso - il diritto di superficie sulle aree - acquisite in esecuzione della legge regionale di cui al primo comma - su cui è previsto che insistano le opere pubbliche necessarie alla struttura intermodale di Orbassano, da realizzare con totale finanziamento pubblico: tale cessione sarà disciplinata attraverso idonee convenzioni, che accederanno a provvedimenti di concessione, autorizzati dalla Giunta Regionale.
La Giunta Regionale è, altresì, autorizzata a cedere in proprietà alla S.I.TO. S.p.A. le altre aree, comprese nel progetto di cui all' art. 13 della legge regionale 6 marzo 1980, n. 11 e nei progetti stralcio di cui all' art. 1 della legge regionale 21 marzo 1985, n. 26 e, comunque, non destinate alla realizzazione di opere pubbliche, in misura non superiore al 50% del totale delle aree dell'intero interporto: la cessione avverrà a titolo oneroso ed il corrispettivo a carico della S.I.TO. S.p.A. - che dovrà impegnarsi, all'atto dell'acquisizione, a garantirne una destinazione d'uso coerente con le funzioni dell'interporto - sarà ragguagliato al valore effettivo dei terreni, quale risulterà in dipendenza degli interventi realizzati dalla Regione.
A sua volta la S.I.TO. S.p.A. potrà cedere a terzi i diritti acquisiti, ai sensi del comma precedente, nel rispetto degli impegni assunti al momento dell'acquisizione ed in conformità agli stessi e solo a condizione di garantirne - attraverso idonee clausole contrattuali - la destinazione d'uso coerente con le funzioni interportuali
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 31 luglio 1986
Vittorio Beltrami