"Modifiche ed integrazioni della L.R. 18 marzo 1982, n. 8 , recante la partecipazione della Regione Piemonte alla S.I.TO. S.p.A.".
(B.U. 06 agosto 1986, n. 31)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Il secondo ed il
terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 18 marzo 1982, n. 8 , vengono sostituiti dai seguenti tre commi: "
".
La Giunta Regionale - ove non si utilizzi la procedura di conferimento nel capitale sociale - è autorizzata a cedere alla S.I.TO. S.p.A. - a titolo oneroso - il diritto di superficie sulle aree - acquisite in esecuzione della legge regionale di cui al primo comma - su cui è previsto che insistano le opere pubbliche necessarie alla struttura intermodale di Orbassano, da realizzare con totale finanziamento pubblico: tale cessione sarà disciplinata attraverso idonee convenzioni, che accederanno a provvedimenti di concessione, autorizzati dalla Giunta Regionale.
La Giunta Regionale è, altresì, autorizzata a cedere in proprietà alla S.I.TO. S.p.A. le altre aree, comprese nel progetto di cui all'
art. 13 della legge regionale 6 marzo 1980, n. 11 e nei progetti stralcio di cui all'
art. 1 della legge regionale 21 marzo 1985, n. 26 e, comunque, non destinate alla realizzazione di opere pubbliche, in misura non superiore al 50% del totale delle aree dell'intero interporto: la cessione avverrà a titolo oneroso ed il corrispettivo a carico della S.I.TO. S.p.A. - che dovrà impegnarsi, all'atto dell'acquisizione, a garantirne una destinazione d'uso coerente con le funzioni dell'interporto - sarà ragguagliato al valore effettivo dei terreni, quale risulterà in dipendenza degli interventi realizzati dalla Regione.
A sua volta la S.I.TO. S.p.A. potrà cedere a terzi i diritti acquisiti, ai sensi del comma precedente, nel rispetto degli impegni assunti al momento dell'acquisizione ed in conformità agli stessi e solo a condizione di garantirne - attraverso idonee clausole contrattuali - la destinazione d'uso coerente con le funzioni interportuali
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 31 luglio 1986
Vittorio Beltrami