"Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1982, n. 14 ".
(B.U. 23 luglio 1986, n. 29)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
La
legge regionale 7 luglio 1982, n. 14 , è abrogata.
Di conseguenza il
quinto comma dell'articolo 7 della legge regionale 12 agosto 1976, n. 42 , recita nuovamente: "
".
I Presidenti e i Vicepresidenti del Comitato e delle Sezioni durano in carica venti mesi, salvo il caso di scadenza dell'organo, e, di norma, non sono rieleggibili durante la stessa legislatura regionale
Art. 2.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'
articolo 45, sesto comma, dello Statuto regionale
.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 17 luglio 1986
Vittorio Beltrami.