Legge regionale n. 26 del 17 luglio 1986  ( Versione vigente )
"Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1982, n. 14 ".
(B.U. 23 luglio 1986, n. 29)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Di conseguenza il quinto comma dell'articolo 7 della legge regionale 12 agosto 1976, n. 42 , recita nuovamente: "
I Presidenti e i Vicepresidenti del Comitato e delle Sezioni durano in carica venti mesi, salvo il caso di scadenza dell'organo, e, di norma, non sono rieleggibili durante la stessa legislatura regionale
".
Art. 2. 
 
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell' articolo 45, sesto comma, dello Statuto regionale .
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 17 luglio 1986
Vittorio Beltrami.