"Modifica dell' art. 2 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 , in ordine alla composizione della Consulta regionale per i beni e le attività culturali".
(B.U. 18 giugno 1986, n. 24)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Sino ad approvazione di apposita normativa i rappresentanti designati da ciascun Comitato di comprensorio nella Consulta regionale per i beni e le attività culturali, di cui all'
art. 2 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58
, sono nominati direttamente dal Consiglio Regionale.
Pertanto il citato art. 2 è modificato nel modo seguente:
- il quarto capoverso del secondo comma è sostituito dai seguenti:
21 membri designati dal Consiglio Regionale con voto limitato a due terzi;
3 membri in rappresentanza delle Associazioni del tempo libero;
- l'ottavo capoverso del secondo comma è soppresso.
Art. 2.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'
art. 45, sesto comma, dello Statuto
.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 11 giugno 1986
Vittorio Beltrami