"Rettifica ed integrazione della L.R. 16 agosto 1984, n. 40 ."
(B.U. 18 giugno 1986, n. 24)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
I seguenti errori materiali riscontrati nella
L.R. 16 agosto 1984 n. 40
, sono rettificati come segue:
- al secondo comma, lett. c), dell'art. 23 l'espressione "
" è sostituita con "
";
- all'ultimo comma dell'art. 27 l'espressione "
" è sostituita con "
";
art. 2, 1° comma
art. 11, 1° comma
- l'ultimo comma dell'art. 48 è così sostituito: "
";
La
L.R. 20 agosto 1976, n. 43 , è abrogata
- il terzo comma dell'art. 50 è soppresso;
- al 5° comma dell'art. 51 l'espressione "
" è sostituita con "
";
Art. 49
Art. 48
- il 6° comma dell'art. 51 è soppresso;
- al 7° comma dell'art. 51 l'espressione "
" è sostituita con "
".
articoli
oneri
All'
ultimo comma dell'art. 20 della L.R. 16 agosto 1984, n. 40 , l'abrogazione del
18° comma dell'art. 12 della L.R. 17 dicembre 1979, n. 74 , è da intendersi come abrogazione del seguente periodo: "
".
La norma di cui al comma precedente non si applica quando le funzioni connesse ai posti messi a concorso comportano, ai sensi delle leggi in vigore sull'ordinamento delle professioni, il possesso di uno specifico titolo di studio o di una specifica abilitazione professionale
Considerata la natura di errore materiale dei sopraelencati casi, è da ritenersi nullo qualsiasi effetto verificatosi conseguenzialmente nel periodo antecedente la validità della presente legge.
Art. 2.
Dopo l'
art. 29 della L.R. 16 agosto 1984, n. 40 , è aggiunto il seguente articolo 29 bis: "
- Comando dei Segretari particolari e degli autisti destinati ai Presidenti della Giunta, del Consiglio Regionale e degli Assessori -
"
Art. 29 bis
I Segretari Particolari dei Presidenti della Giunta, del Consiglio Regionale e degli Assessori possono essere scelti anche tra il personale di ruolo degli Enti destinatari degli accordi relativi ai dipendenti delle Regioni e degli Enti Locali e, in deroga a quanto disposto dal 5° comma dell'art. 29, comandati presso l'Amministrazione Regionale anche se inquadrati in una qualifica funzionale inferiore all'VIII e per l'intera durata del mandato dei Presidenti della Giunta, del Consiglio Regionale e degli Assessori.
Gli autisti destinati alla guida dei veicoli assegnati ai Presidenti della Giunta, del Consiglio Regionale e degli Assessori possono essere scelti anche tra il personale di ruolo degli Enti destinatari degli accordi relativi ai dipendenti delle Regioni e degli Enti Locali e, in deroga al 5° comma dell'art. 29, comandati presso l'Amministrazione Regionale anche se inquadrati in qualifica funzionale inferiore all'VIII e per l'intera durata del mandato dei Presidenti della Giunta, del Consiglio Regionale e degli Assessori.
Art. 3.
L'
art. 46, 3°comma, della L.R. 16 agosto 1984, n. 40 , è sostituito dal seguente: "
" Allo stesso articolo è aggiunto il seguente ultimo comma: "
".
A detti concorsi possono inoltre partecipare i dipendenti inquadrati nella qualifica immediatamente inferiore al posto messo a concorso in possesso del titolo di studio richiesto per il posto medesimo.
Al fine dell'applicazione della norma di cui al precedente 1° comma, i titoli di studio richiesti, unitamente con le anzianità eventualmente previste, sono quelli stabiliti per il livello di appartenenza dalla
L.R. 17 dicembre 1979, n. 74 , agli articoli dal 3 al 9 e all'art. 12
Art. 4.
L'
art. 21, 1° comma, della L.R. 16 agosto 1984, n. 40 , è sostituito dal seguente: "
"
Alla prima qualifica funzionale dirigenziale si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami scritti ed orali; il 25% dei posti è riservato ai dipendenti inquadrati nell'VIII qualifica in possesso del diploma di laurea e con 3 anni di anzianità nella qualifica, ovvero, per specifici profili professionali, in possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado con 3 anni di anzianità nella VIII qualifica.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 11 giugno 1986
Vittorio Beltrami