Note:
[1] Questo comma dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 9 del 1988.
[2] Questo comma dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 9 del 1988.
[3] Questo comma dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 9 del 1988.
[4] Questo punto del terzo comma dell'articolo 12 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 9 del 1988.
[5] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 309 del 14/06/1990 pubblicata sulla G.U. n. 26 del 27/06/1990 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge della Regione Piemonte 2 maggio 1986, n. 18 (Prime norme per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915).
[6] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 280 del 17/10/2011 pubblicata sulla G.U. n. 46 del 2/11/2011 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 16 della legge della Regione Piemonte 2 maggio 1986, n. 18 (Prime norme per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915).