Legge regionale n. 18 del 02 maggio 1986  ( Versione vigente )
"Prime norme per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti, in attuazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 ".
(B.U. 07 maggio 1986, n. 18)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
 
La Regione, per la prima attuazione delle norme e nel rispetto dei principi generali del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 , disciplina le attività inerenti lo smaltimento dei rifiuti, al fine di perseguire le finalità generali di difesa e valorizzazione delle risorse ambientali del proprio territorio ed anche al fine di limitare la formazione e promuovere il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero ed il riciclo dei rifiuti stessi.
Art. 2. 
(Istituzione del catasto regionale dei rifiuti)
 
In attuazione al disposto dell' art. 6, primo comma, lettera e), del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 , è istituito il catasto regionale dei rifiuti, articolato territorialmente a livello provinciale, con i seguenti obiettivi:
a) 
raccogliere e codificare tutti i dati relativi ai rifiuti ed agli impianti di smaltimento ed organizzare in forma unitaria la gestione dei dati stessi;
b) 
seguire il movimento territoriale dei rifiuti ed individuarne la destinazione, al fine di agevolarne il controllo;
c) 
verificare il rispetto del processo autorizzativo, ai sensi della normativa vigente;
d) 
garantire un adeguato flusso informativo in merito a tipologia, quantità e provenienza dei rifiuti, anche al fine della predisposizione dei piani regionali di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti;
e) 
consentire la valutazione della fattibilità di stazioni di raccolta e pretrattamento e di impianti centralizzati di recupero e/o smaltimento;
f) 
raccogliere i dati relativi al riutilizzo, alla rigenerazione, al recupero ed al riciclo dei rifiuti;
g) 
catalogare le fonti di produzione dei rifiuti ed i soggetti che provvedono alle varie fasi di smaltimento.
 
Ai fini della classificazione dei rifiuti e dell'individuazione delle relative fasi di smaltimento, si intende, in via generale, adottata la terminologia tecnica risultante dalle normative statale e regionale vigenti in materia.
Art. 3. 
(Gestione del catasto)
 
Per la gestione del catasto, la Regione si avvale delle Province. Con i propri Enti strumentali e con organismi specializzati, può stipulare, sentita la Commissione regionale per lo smaltimento dei rifiuti di cui al successivo art. 11, apposite convenzioni, al fine di definire le modalità organizzative ed attuative ed i conseguenti rapporti finanziari.
 
I modelli per la rilevazione dei dati di cui al disposto dell'art. 3, ultimo comma, e dell' art. 11, ultimo comma del D.P.R. n. 915/1982 , sono approvati, su parere dei Comitato tecnico di cui al successivo art. 12, dalla Giunta Regionale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
 
Sono tenuti alla compilazione dei modelli di cui al comma precedente ed alla trasmissione contemporanea al Comune ed alla Provincia competenti per territorio, entro il mese di febbraio di ciascun anno, tutti i soggetti che producono e smaltiscono i rifiuti di cui all' art. 2 del D.P.R. n. 915/1982 .
 
La Regione fornisce informazioni relative al catasto, nelle forme che saranno definite con deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta.
Art. 4. 
(Norme e criteri tecnici per lo smaltimento dei rifiuti. Studi e ricerche)
 
La Regione, ad integrazione dei criteri generali emanati ed emanandi dallo Stato, può predisporre norme e criteri tecnici inerenti l'attività di smaltimento dei rifiuti, da approvarsi con deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale.
 
Per la formulazione delle norme e dei criteri di cui al comma precedente, nonchè per l'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 6, lettere a), b), f), del D.P.R. n. 915/1982 , qualora si rendano necessari particolari studi e ricerche, la Giunta Regionale opera ai sensi delle norme in materia di incarichi e di consulenze e può inoltre istituire borse di studio, previa emanazione di bandi appositi, sentita la Commissione consiliare competente.
Art. 5. 
(Piani regionali di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti)
 
La Giunta Regionale in ottemperanza al disposto di cui all'art. 6, lettera a), ed all' art. 33 del D.P.R. n. 915/1982 , elabora, sentite le Province ed i Comuni, Piani regionali di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti.
 
La Giunta Regionale provvede alla redazione ed all'aggiornamento dei Piani di cui al primo comma avvalendosi delle strutture regionali, dell'apporto delle Province e dei Comuni e della collaborazione di Istituti, Enti od esperti.
 
Il Consiglio Regionale approva con propria deliberazione i Piani regionali di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti.
Art. 6. 
(Individuazione delle zone e dei siti idonei allo smaltimento dei rifiuti e contributi per l'acquisizione dei siti)
 
Ai fini dell'attuazione della presente legge si intende per zona un ambito territoriale che per caratteristiche naturali ed esigenze di pianificazione viene individuato allo scopo di delimitare al suo interno aree o siti per realizzarvi impianti di smaltimento di rifiuti.
 
Ai fini dell'attuazione della presente legge si intende per area o sito un terreno chiaramente individuato attraverso i rispettivi dati catastali, situato all'interno delle zone di cui al comma precedente.
 
Ai fini dell'attuazione dell' art. 6, lettera a), del D.P.R. n. 915/1982 , la Regione, nei Piani regionali di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al precedente art. 5, individua, con il concorso delle Province, le zone di cui al 1° comma per la realizzazione degli impianti di trattamento e/o di stoccaggio temporaneo e definitivo dei rifiuti, ivi comprese le discariche, e le piattaforme per i trattamenti dei rifiuti tossici e nocivi. L'individuazione delle zone di cui al 1° comma deve essere accompagnata, fino all'emanazione della normativa specifica in materia, da una relazione in ordine all'impatto ambientale.
 
Ai sensi dell' art. 6, lettera b), del D.P.R. n. 915/1982 la Regione delimita, entro un anno dall'approvazione dei Piani di cui al precedente art. 5, i siti compresi nelle zone di cui al comma precedente, sulla base delle proposte formulate dagli Enti locali e da altri soggetti interessati e nel rispetto delle seguenti procedure:
 
1) il Comitato tecnico di cui al successivo art. 12 indica i siti nell'ambito delle zone individuate nei Piani regionali, previo approfondimento degli studi di impatto ambientale;
 
2) la Giunta Regionale, sulla base delle indicazioni suddette, adotta con deliberazione le proposte dei siti. La deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed è trasmessa alle Province ed ai Comuni interessati che, entro 60 giorni dalla pubblicazione, possono far pervenire le proprie osservazioni e trasmettono quelle eventualmente ricevute;
 
3) la Giunta Regionale, acquisite le osservazioni ed i pareri, ove pervenuti nel termine sopra indicato, sentito il Comitato Urbanistico Regionale e il Consiglio Regionale di Sanità e di Assistenza, propone al Consiglio Regionale per l'approvazione i siti idonei allo smaltimento dei rifiuti. La deliberazione del Consiglio Regionale costituisce, ove necessario, variante degli strumenti urbanistici generali vigenti dei Comuni interessati: le indicazioni e le norme in essa contenute si sostituiscono alle eventuali previsioni difformi dei suddetti strumenti urbanistici.
 
Nelle more di approvazione dei piani di cui al precedente art. 5 ai sensi dell' art. 6, lettera b), del D.P.R. n. 915/1982 , le domande di autorizzazione per la realizzazione di impianti di trattamento e/o stoccaggio temporaneo e definitivo dei rifiuti, ivi comprese le discariche, sono soggette alle procedure di seguito descritte:
a) 
l'installazione e la gestione di tutte le discariche di rifiuti inerti di seconda categoria di tipo A, di cui alle Disposizioni statali di applicazione del D.P.R. n. 915/1982 sono sottoposte alla preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 31 del citato D.P.R. e dell'art. 7 della presente legge;
b) 
l'installazione e la gestione di impianti di smaltimento, ivi comprese le discariche e gli impianti di innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani, in ogni caso, nonchè l'installazione e la gestione di impianti di smaltimento, ivi compresi quelli di innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti speciali nonchè le discariche di seconda categoria di tipo B installati e gestiti dal produttore dei rifiuti stessi, sono sottoposte alla preventiva autorizzazione ai sensi dell' art. 31 del D.P.R. n. 915/1982 e dell'art. 7 della presente legge, previo parere del Comitato Tecnico di cui al successivo art. 12;
c) 
l'installazione e la gestione di:
 
- impianti di innocuizzazione ed eliminazione di rifiuti speciali e discariche di seconda categoria tipo B nei casi in cui le attività si configurino come prestazione di servizi o attività in conto terzi;
 
- impianti di innocuizzazione ed eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi e discariche di seconda categoria tipo C e di terza categoria in ogni caso; sono sottoposte alla preventiva autorizzazione ai sensi dell' art. 31 del D.P.R. n. 915/1982 e dell'art. 7 della presente legge, previo espletamento delle procedure di cui al precedente quarto comma, nn. 2 e 3, sentito il parere del Comitato Tecnico di cui al successivo art. 12;
d) 
l'installazione e la gestione di impianti di smaltimento finalizzati al riutilizzo, al recupero o al riciclo di rifiuti speciali e/o tossici e nocivi sono sottoposte alla preventiva autorizzazione ai sensi dell' art. 31 del D.P.R. n. 915/1982 e dell'art. 7 della presente legge, previo parere del Comitato Tecnico di cui al successivo art. 12;
e) 
l'installazione e la gestione di impianti di smaltimento di rifiuti non compresi nelle precedenti ipotesi sono sottoposte alla preventiva autorizzazione ai sensi dell' art. 31 del D.P.R. n. 915/1982 e dell'art. 7 della presente legge, previo parere del Comitato Tecnico di cui al successivo art. 12.
 
Il Piano di siti, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 623-11250 del 22 dicembre 1983, si configura come prima attuazione dell' art. 6 del D.P.R. n. 915/1982 .
 
Per l'allestimento e la gestione dei siti di cui al presente articolo, la Regione, d'intesa con i Comuni interessati, può promuovere la costituzione di Consorzi tra Comuni anche con la partecipazione di Comunità Montane, ai quali possono partecipare anche imprese singole od associate ed Enti strumentali regionali. Per l'acquisizione dei siti sono concessi ai Comuni, alle Comunità Montane ed ai loro Consorzi contributi in conto capitale, fino alla misura massima del 40% della spesa ritenuta ammissibile, fatte salve le disposizioni di cui all' art. 1 della legge regionale 10 luglio 1981, n. 23 .
Art. 7. 
(Deleghe)
 
La Regione delega alle Province le funzioni previste dall'art. 6, lettere c) e d), e dall' art. 31 del D.P.R. n. 915/1982 a decorrere dal 31 luglio 1986.
 
Nell'espletamento delle funzioni delegate, le Province si uniformano alle norme regolamentari ed alle prescrizioni tecniche emanate dallo Stato e dalla Regione e si avvalgono del parere obbligatorio del Comitato Tecnico, di cui al successivo art. 12, per il rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, speciali - ad esclusione degli inerti - e tossici e nocivi e per l'approvazione dei progetti e degli elaborati tecnici riguardanti gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e di innocuizzazione e di eliminazione, nonchè delle discariche, dei rifiuti speciali e tossici e nocivi. I progetti di discariche approvati devono prevedere in ogni caso il recupero territoriale del sito al termine delle attività.
 
La Giunta Regionale, in caso di inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate, invita gli Enti delegati a provvedere entro 90 giorni, decorso il quale provvede direttamente al compimento del singolo atto.
 
Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.
 
Per far fronte agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate di cui al primo comma del presente articolo, la Regione riconosce alle Province un concorso nelle spese sostenute, fino al tetto massimo di lire 600.000.000 per ogni anno, da ripartirsi d'intesa tra le Province.
 
Le Province, entro il mese di marzo di ciascun anno, devono presentare alla Giunta Regionale una relazione sull'attività per l'attuazione delle funzioni delegate, specificando le autorizzazioni concesse con le caratteristiche tecniche e localizzative degli impianti e i controlli effettuati con i relativi risultati.
 
Per favorire l'esercizio delle funzioni delegate può disporsi l'assegnazione, a titolo di trasferimento, di personale regionale presso le singole Province, d'intesa con le medesime, nel rispetto della legislazione vigente.
Art. 8. 
(Autorizzazioni allo smaltimento dei rifiuti urbani)
 
Le autorizzazioni all'installazione ed alla gestione di discariche e di impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani sono rilasciate, in applicazione degli artt. 3 ed 8 del D.P.R. n. 915/1982 , prioritariamente ai Consorzi di Comuni, alle Comunità Montane ed ai Comuni.
 
Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge ad Aziende od Imprese per l'installazione e la gestione di discariche di rifiuti urbani possono essere rinnovate, sulla base delle modalità stabilite nelle singole autorizzazioni.
 
Nell'ambito dei bacini di utenza individuati dai piani di cui all'art. 5 della presente legge, la Regione promuove la costituzione di Consorzi di Comuni per l'allestimento di discariche controllate e per la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti urbani sulla base delle disposizioni contenute nella L.R. 4 giugno 1975, n. 46 .
Art. 9. 
(Garanzie finanziarie)
 
La Regione determina con deliberazione della Giunta Regionale, sentito il parere del Comitato tecnico di cui al successivo art. 12, i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per il corretto svolgimento delle attività di smaltimento dei rifiuti, alle quali è subordinato il rilascio delle relative autorizzazioni.
Art. 10. 
(Elenco degli smaltitori dei rifiuti)
 
È costituito, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, l'elenco regionale degli smaltitori dei rifiuti.
 
I requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma precedente, le procedure per l'accertamento degli stessi, i casi di cancellazione dall'elenco, nonchè i contenuti e le modalità di tenuta, di aggiornamento e di pubblicità dell'elenco sono determinati con deliberazione del Consiglio Regionale, sentito il parere del Comitato Tecnico di cui al successivo art. 12.
Art. 11. 
(Commissione regionale per lo smaltimento dei rifiuti)
 
Al fine di assicurare il coordinamento e la verifica delle funzioni concernenti l'attuazione della presente legge, è costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione del Consiglio Regionale, la Commissione regionale per lo smaltimento dei rifiuti, così composta:
 
- l'Assessore regionale per l'ambiente, o un suo delegato, che la presiede;
 
- l'Assessore regionale alla Sanità o un suo delegato;
 
- gli Assessori provinciali preposti all'ambiente, o loro delegati;
 
- tre rappresentanti, designati dalla sezione regionale dell'ANCI, di cui due in rappresentanza dei Comuni ed uno delle Unità Socio-Sanitarie Locali.
 
Su indicazione della Giunta Regionale, funzionari regionali esperti nella materia partecipano ai lavori della Commissione.
 
Esercita le funzioni di segretario della Commissione un funzionario addetto ai servizi regionali per l'ambiente.
 
La Commissione dura in carica 5 anni e scade comunque con lo scioglimento del Consiglio Regionale.
 
Il Presidente della Commissione può invitare di volta in volta alle riunioni, per ragioni di particolare importanza, rappresentanti delle associazioni delle categorie interessate, delle organizzazioni più rappresentative di difesa dell'ambiente e delle Amministrazioni locali interessate dall'oggetto all'ordine del giorno.
 
La Commissione regionale per lo smaltimento dei rifiuti ha in particolare il compito di:
 
1) garantire il coordinamento tecnico-amministrativo concernente l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge;
 
2) concorrere alla formazione dei Piani regionali di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti;
 
3) formulare proposte ed esprimere pareri per l'organizzazione e la gestione del catasto regionale dei rifiuti e degli impianti di smaltimento.
Art. 12. 
(Comitato tecnico regionale per l'attuazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 )
 
Nel rispetto delle procedure previste dalla L.R. 18 febbraio 1985, n. 10 , è costituito il Comitato tecnico regionale per l'attuazione del D.P.R. n. 915/1982 , composto dall'Assessore regionale per l'Ambiente, da cinque funzionari tecnici di cui due preposti ai servizi regionali per l'ambiente, uno preposto ai servizi regionali per la Sanità, uno preposto ai servizi regionali per la pianificazione territoriale e uno preposto ai servizi regionali per l'agricoltura e da otto esperti nelle materie di cui alla presente legge ed al D.P.R. n. 915/1982 , esterni all'Amministrazione Regionale, tra i quali un esperto in materie giuridico-legali, un medico igienista, un geologo, un chimico, ed un ingegnere esperto in tecnologie di smaltimento dei rifiuti ed un agronomo.
 
Gli esperti di cui al comma precedente sono nominati dal Consiglio Regionale con voto limitato a due terzi ed individuati prioritariamente nell'ambito di Istituti pubblici di ricerca e di Amministrazioni o Enti pubblici sulla base della presentazione di un idoneo curriculum professionale opportunamente documentato.
 
Il Comitato tecnico esplica i seguenti compiti:
 
1) esprime i pareri tecnici di cui alla presente legge;
 
2) esprime i pareri obbligatori richiesti dalle Province ai sensi del precedente art. 7;
 
3) formula proposte alla Giunta Regionale in relazione alla predisposizione di regolamenti e all'elaborazione di norme integrative e di attuazione del D.P.R. n. 915/1982 per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e le procedure di controllo e di autorizzazione in base all' art. 6, lettera f), del D.P.R. n. 915/1982 ;
 
4) formula proposte alla Giunta Regionale in merito all'istituzione del catasto regionale dei rifiuti e degli impianti di smaltimento di cui all'art. 2 della presente legge;
 
5) formula proposte ed esprime pareri circa i siti idonei alla realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell' art. 6, lettera b), del D.P.R. n. 915/1982 e del punto 0.3 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui al D.P.R. n. 915/1982 ;
 
6) costituisce in generale il supporto per la Regione in relazione allo studio dei problemi tecnici e giuridici in materia di smaltimento dei rifiuti e per la verifica tecnica di coerenza dell'esercizio delle funzioni delegate con i Piani regionali di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti e con le norme regolamentari e le prescrizioni tecniche di cui al precedente art. 7;
 
7) formula alla Giunta Regionale proposte atte a ridurre la quantità dei rifiuti e ad incentivare, anche in forma consortile, il recupero delle materie prime ed il riciclaggio.
 
L'attività del Comitato tecnico si attua attraverso sedute plenarie presso i servizi regionali per l'ambiente con scadenza di norma quindicinale, nonchè mediante riunioni di gruppi di lavoro, costituiti sulla base dei problemi trattati e delle competenze specifiche di ogni singolo componente il Comitato tecnico.
 
Ai suddetti gruppi di lavoro viene attribuito il compito di predisporre, entro termini stabiliti di volta in volta, elaborati scritti da discutere ed approvare nelle sedute plenarie.
 
Ai membri del Comitato sono riconosciuti per la partecipazione alle riunioni i compensi di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 .
 
Per la redazione degli elaborati scritti, ai membri del Comitato esterni all'Amministrazione Regionale spetta un'indennità rapportata all'entità del problema trattato, da valutare sulla base della tariffa oraria per vacazione dei professionisti, in ragione di non più di 50 ore per ogni relazione.
 
Presiede le riunioni del Comitato l'Assessore regionale per l'ambiente o un suo delegato scelto fra i componenti; le funzioni di Segretario sono esercitate da un funzionario dei servizi regionali per l'ambiente.
 
I membri del Comitato permangono in carica cinque anni e scadono comunque con lo scioglimento del Consiglio Regionale; nel periodo che precede la nomina del Comitato successivo, quello scaduto può riunirsi per l'ordinaria amministrazione.
Art. 13. 
(Documenti per il trasporto dei rifiuti speciali e registri di carico e scarico)
 
La normativa di cui all' art. 18 del D.P.R. n. 915/1982 , relativa ai rifiuti tossici e nocivi, è estesa ai rifiuti speciali non assimilabili agli urbani di cui all'art. 2, IV comma, numeri 1, 2, 5, dello stesso D.P.R.
 
Presso ogni impresa che effettui trasporto per conto terzi, stoccaggio provvisorio per conto terzi, trattamenti o stoccaggio definitivo dei rifiuti speciali da individuarsi con apposito Regolamento consiliare deve essere tenuto un registro di carico e scarico secondo le modalità previste dall' art. 19 del D.P.R. n. 915/1982 .
 
La Giunta Regionale elabora il Regolamento di cui al 2° comma entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere del Comitato Tecnico di cui all'art. 12; il Consiglio Regionale approva il Regolamento entro 2 mesi dal ricevimento degli elaborati predisposti dalla Giunta.
Art. 14. 
(Modificazioni di leggi regionali)
 
La legge regionale 22 giugno 1979, n. 31 , è così modificata:
a) 
l'art. 10 è abrogato;
b) 
''I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 11 sono abrogati '';
c) 
l'art. 12 è abrogato;
d) 
al terzo comma dell'art. 13 le parole "
50 quintali
" sono sostituite da "
40 quintali
".
Art. 15. 
(Estensione della normativa della legge regionale 22 giugno 1979, n. 31 )
 
Ferma restando la normativa di cui alla legge regionale 22 giugno 1979, n. 31 , le operazioni di stoccaggio provvisorio in azienda dei rifiuti tossici e nocivi di cui all' art. 2, quinto comma, del D.P.R. n. 915/1982 , nonchè la fase di trasporto in proprio dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani di cui all'art. 2, quarto comma, numeri 1, 2, 5 dello stesso D.P.R., devono essere autorizzate dal Presidente della Giunta Provinciale.
 
Chiunque effettui una o più delle attività di smaltimento di cui al comma precedente deve presentare domanda di autorizzazione all'autorità competente entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
 
[La violazione delle norme di cui ai commi precedenti e punita con la sanzione amministrativa prevista dall' art. 14 della legge regionale 22 giugno 1979, n. 31.]
[1]
Art. 16.[2] 
[(Contributo a favore dei Comuni)
 
I soggetti gestori di impianti di innocuizzazione e di eliminazione e di discariche di rifiuti urbani, assimilabili agli urbani, speciali - fatta esclusione per gli inerti -, e tossici e nocivi, nonchè i soggetti gestori di impianti di stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi per conto terzi, sono tenuti a corrispondere dal momento dell'attivazione, se nuova attività, e a partire dal 31 luglio 1986 se attività esistente, al Comune sede di impianto di innocuizzazione e di eliminazione o di discarica, un contributo annuo pari a lire 2 e al Comune sede di impianto di stoccaggio provvisorio un contributo annuo pari a lire 1 per ogni chilogrammo di rifiuti rispettivamente innocuizzati, eliminati, collocati in discarica o stoccati nell'anno precedente.
 
La misura del contributo è sottoposta ogni 3 anni a rivalutazione secondo l'indice ISTAT del costo della vita.
 
Le somme introitate devono essere destinate ad interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione della natura e dell'ambiente.]
Art. 17. 
(Opere edilizie e localizzazione urbanistica)
 
Le opere e gli interventi di carattere edilizio ed urbanistico relativi alla realizzazione delle discariche di rifiuti autorizzate ai sensi del D.P.R. n. 915/1982 , sono soggette solamente ad autorizzazione rilasciata dal Comune.
 
L'istanza di autorizzazione si intende accolta qualora il Sindaco non si pronunci entro 60 giorni dalla sua presentazione.
 
Fino all'approvazione dei Piani Regionali di cui al precedente art. 5, le discariche, qualora gli strumenti urbanistici comunali non abbiano provveduto ad individuare aree ad esse destinate, sono ubicate nelle zone destinate ad usi agricoli o, qualora ricadano in Comuni sprovvisti di strumento urbanistico, all'esterno della perimetrazione del centro abitato.
 
Il secondo ed il terzo comma dell'art. 55 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati.
Art. 18. 
(Norma finanziaria)
 
Per il finanziamento degli oneri relativi alla realizzazione e gestione del catasto di cui ai precedenti artt. 2 e 3 è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 500.000.000.
 
Per l'erogazione dei contributi per l'acquisizione dei siti di cui al precedente art. 6, nonchè per il concorso nelle spese sostenute dalle Province per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al precedente art. 7, sono autorizzate, a decorrere dall'anno 1986, rispettivamente le spese di lire 300.000.000 e lire 500.000.000.
 
Per l'attuazione dell'art. 9 nel bilancio di previsione per l'anno 1986 sono istituiti i seguenti capitoli:
 
- Entrata Depositi cauzionali per l'attuazione del D.P.R. n. 915/1982 .
 
- Spesa Restituzione delle cauzioni versate per l'attuazione del D.P.R. n. 915/1982 .
 
Per il funzionamento del Comitato tecnico regionale di cui al precedente art. 12 è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 60.000.000.
 
Agli oneri derivanti dall'applicazione del primo comma del presente articolo si provvede mediante riduzione di pari importo, del capitolo 12500 del bilancio 1986 e l'istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario medesimo, del seguente capitolo: "Spese per la realizzazione e gestione del catasto dei rifiuti e degli impianti di smaltimento" con lo stanziamento di lire 500.000.000 in termini di competenza e di cassa.
 
Agli oneri derivanti dall'applicazione del secondo comma del presente articolo, si provvede mediante riduzione dell'importo di lire 300.000.000 del capitolo 12600 del bilancio 1986 e dell'importo di lire 500.000.000 del capitolo 12500 del bilancio per l'anno 1986 e l'istituzione nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario medesimo dei seguenti capitoli:
 
- Contributi in capitale ai Comuni, alle Comunità Montane ed ai loro consorzi per l'acquisizione dei siti idonei allo smaltimento dei rifiuti, con lo stanziamento di lire 300.000.000 in termini di competenza e di cassa.
 
- Concorso nelle spese sostenute dalle Province per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di smaltimento dei rifiuti, con lo stanziamento di lire 500.000.000 in termini di competenza e di cassa.
 
Agli oneri derivanti dall'applicazione del quarto comma del presente articolo si provvede mediante riduzione, di pari importo, del capitolo 12500 del bilancio 1986 e l'istituzione, nello stato di previsione della spesa di bilancio medesimo del seguente capitolo: "Spese per il funzionamento del Comitato tecnico regionale per l'attuazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 " con lo stanziamento di lire 60.000.000 in termini di competenza e di cassa.
 
Per gli esercizi finanziari 1987 e successivi si provvederà in sede di predisposizione dei relativi bilanci.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 19. 
(Sanzioni)
 
Per i casi di violazione degli obblighi stabiliti dalla presente legge, si fa rinvio alle disposizioni di cui al titolo V del D.P.R. n. 915/82 .
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 2 maggio 1986
Vittorio Beltrami.

Note:

[1] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 309 del 14/06/1990 pubblicata sulla G.U. n. 26 del 27/06/1990 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge della Regione Piemonte 2 maggio 1986, n. 18 (Prime norme per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915).

[2] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 280 del 17/10/2011 pubblicata sulla G.U. n. 46 del 2/11/2011 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 16 della legge della Regione Piemonte 2 maggio 1986, n. 18 (Prime norme per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915).