"Modifica delle leggi regionali 26 luglio 1984, n. 33 e 10 dicembre 1984, n. 64, per l'aggiornamento dei canoni e la collocazione in fasce di reddito dell'inquilinato degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell' articolo 2, comma 2°, della legge 58/78 , n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata sulla G.U. n. 348 in data 19 dicembre 1981".
(B.U. 05 marzo 1986, n. 9)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Negli artt. n. 14, comma 8°, e n. 16, comma 1°, della
legge regionale 26 luglio 1984, n. 33 , le parole: "
", sono sostituite dalle seguenti: "
".
all'indice ISTAT delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, riferite
al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, riferita
Art. 2.
Nell'
art. 20 della legge regionale n. 33/84 , il testo della lettera d) è sostituito con il seguente: "
della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, computata al 75% ".
d)
Art. 3.
Nell'
art. 2, lettera f), della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64 , le parole "
" sono sostituite con le seguenti: "
".
all'indice ISTAT delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria
al 75% della variazione, accertata dall'lSTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati
Art. 4.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'
art. 45, sesto comma, dello Statuto regionale
.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 27 febbraio 1986
Il Vice Presidente Bianca Vetrino