Legge regionale n. 11 del 27 febbraio 1986  ( Versione vigente )
"Modifica dell'art. 91 septies introdotto nella legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 dalla legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61 e successive modificazioni, relativo all'installazione di impianti ed antenne per teleradiocomunicazioni".
(B.U. 05 marzo 1986, n. 9)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Gli ultimi due commi dell'art. 91 septies, introdotto nella legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 dalla legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61 e successive modificazioni, sono soppressi e sostituiti dal seguente testo: "
La Giunta Regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente, con provvedimento da assumere entro il 30 giugno 1986, definirà i criteri di tutela sanitaria ed ambientale ai quali dovrà attenersi il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo e con successivi provvedimenti la Giunta Regionale provvederà all'aggiornamento dei criteri stessi.
Entro i successivi 360 giorni dall'emanazione dei provvedimenti di cui al precedente comma, i titolari di impianti esistenti dovranno richiedere l'autorizzazione e la concessione, ove necessaria, secondo le modalità di cui al primo comma del presente articolo
".
[1]
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 27 febbraio 1986
Il Vice Presidente Bianca Vetrino

Note:

[1] Nel primo comma dell'articolo 1 le parole "120 giorni" sono state sostituite dalle parole "360 giorni" ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 52 del 1986.