"Modifica dell'art. 91 septies introdotto nella legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 dalla legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61 e successive modificazioni, relativo all'installazione di impianti ed antenne per teleradiocomunicazioni".
(B.U. 05 marzo 1986, n. 9)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Gli ultimi due commi dell'art. 91 septies, introdotto nella
legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 dalla
legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61 e successive modificazioni, sono soppressi e sostituiti dal seguente testo: "
".
La Giunta Regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente, con provvedimento da assumere entro il 30 giugno 1986, definirà i criteri di tutela sanitaria ed ambientale ai quali dovrà attenersi il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo e con successivi provvedimenti la Giunta Regionale provvederà all'aggiornamento dei criteri stessi.
Entro i successivi 120 giorni dall'emanazione dei provvedimenti di cui al precedente comma, i titolari di impianti esistenti dovranno richiedere l'autorizzazione e la concessione, ove necessaria, secondo le modalità di cui al primo comma del presente articolo
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 27 febbraio 1986
Il Vice Presidente Bianca Vetrino