"Modificazioni alla legge regionale n. 55 del 18 ottobre 1984 ".
(B.U. 05 marzo 1986, n. 9)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
All'
articolo 4, 2° comma, lettera c), della legge regionale n. 55 del 18 ottobre 1984 , dopo le parole: ''fino ad un massimo '', le parole "
" vengono soppresse e sostituite dalle parole: "
" .
di 1/3
della metà
Art. 2.
La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'
art. 45 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 27 febbraio 1986
Il Vice Presidente Bianca Vetrino.