Legge regionale n. 10 del 27 febbraio 1986  ( Versione vigente )
"Modificazioni alla legge regionale n. 55 del 18 ottobre 1984 ".
(B.U. 05 marzo 1986, n. 9)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
All' articolo 4, 2° comma, lettera c), della legge regionale n. 55 del 18 ottobre 1984 , dopo le parole: ''fino ad un massimo '', le parole "
di 1/3
" vengono soppresse e sostituite dalle parole: "
della metà
" .
Art. 2. 
 
La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell' art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 27 febbraio 1986
Il Vice Presidente Bianca Vetrino.