Legge regionale n. 9 del 29 gennaio 1986  ( Versione vigente )
"Disposizioni relative alla fase transitoria di riordino delle funzioni svolte dagli Organi comprensoriali".
(B.U. 05 febbraio 1986, n. 5)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Ai sensi dell' art. 1 della legge regionale n. 57 del 30 aprile 1985 , gli organi dei Comitati comprensoriali sono soppressi a far tempo dal 1° gennaio 1986.
 
Da tale data e sino all'approvazione della legge di riordino delle funzioni amministrative nelle materie di competenza regionale in applicazione della predetta legge regionale n. 57/1985 , e comunque non oltre il 30 giugno 1986, per ogni Comitato comprensoriale è nominato, con deliberazione della Giunta, il Commissario straordinario nella persona del Presidente di Comprensorio in carica al 31 dicembre 1985 o, in caso di sua incompatibilità e/o indisponibilità, nella persona del Vice Presidente ovvero, qualora anche questo sia indisponibile o incompatibile, nella persona del componente della Giunta comprensoriale più anziano di età in carica alla predetta data.
 
Il Commissario esercita compiti, funzioni e attribuzioni dei soppressi organi comprensoriali, con le sole esclusioni disposte dal successivo articolo 2: limitatamente agli atti per i quali venga richiesto con direttive della Giunta Regionale, il Commissario procede preliminarmente alla consultazione del Sindaco dell'area comprensoriale.
 
Il Commissario, sulla base di direttive della Giunta Regionale e avvalendosi di opportuni momenti di consultazione, assicura inoltre la predisposizione degli atti e l'attuazione degli adempimenti disposti in preparazione del riordino istituzionale.
 
Al Commissario straordinario compete un'indennità mensile lorda di lire 500.000.
[1]
 
Allo stesso compete altresì un rimborso delle spese di viaggio e una indennità di missione nelle misure e con le modalità previste precedentemente per i Presidenti dei disciolti Consigli comprensoriali.
[2]
Art. 2. 
 
I pareri e le osservazioni sugli strumenti urbanistici esecutivi del P.R.G. e quelli previsti all' art. 88 della L.R. 56/1977 , sono soppressi.
 
Il parere sul Piano Regolatore Generale di cui al 9° comma dell'art. 15 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, non è richiesto sino, all'approvazione della legge di riordino di cui al precedente articolo: il Piano Regolatore adottato e inviato dal Comune alla Giunta Regionale che lo trasmette al Comitato Urbanistico Regionale per gli adempimenti di legge.
 
I progetti di Piano Territoriale di cui al 7° comma dell'art. 7 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, predisposti ma non deliberati dal Consiglio comprensoriale alla data del 31 dicembre 1985, sono trasmessi per l'adozione alla Giunta Regionale; ove la redazione dei Progetti di Piano Territoriale non sia stata in tutto o in parte completata dai Comitati comprensoriali, essa è svolta dalla Giunta Regionale che, a tal fine, dispone d'ufficio l'acquisizione delle elaborazioni di progetto sviluppate dai Comitati comprensoriali entro la data del 31 dicembre 1985.
 
La Giunta Regionale adotta il Progetto di Piano Territoriale ai sensi dell'8° comma del sopracitato art. 7 previo parere delle Province competenti per il territorio, che deve essere rassegnato entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta della Regione: decorso detto termine, la Giunta Regionale procede comunque all'adozione del Progetto di Piano Territoriale.
Art. 3. 
 
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 29 gennaio 1986
Vittorio Feltrami.

Note:

[1] Questo comma dell'articolo 1 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 16 del 1986.

[2] Questo comma dell'articolo 1 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 16 del 1986.