"Modifica dell' art. 2 della L.R. 30 dicembre 1981, n. 57 ".
(B.U. 29 gennaio 1986, n. 4)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Il
terzo comma dell' articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 , relativa a ''Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali '' è sostituito dal seguente: "
".
Il contratto di assicurazione deve prevedere indennità non superiori ai seguenti massimali:
- L. 300.000.000 in caso di morte
- L. 300.000.000 in caso di invalidità permanente
- L. 50.000 per ogni giorno di invalidità temporanea
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 23 gennaio 1986
Vittorio Feltrami.