Legge regionale n. 69 del 14 dicembre 1985  ( Versione vigente )
"Aumenti in materia di tasse di concessioni regionali".
(B.U. 24 dicembre 1985, n. 53)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Gli importi delle tasse di concessione regionali, stabiliti dalla tariffa allegata alla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentati del 20%.
 
Gli aumenti previsti, nella misura di cui al primo comma, sono applicati anche agli importi delle altre tasse, soprattasse e contributi indicati nella tariffa stessa.
 
Gli importi derivanti dagli aumenti suddetti sono arrotondati alle mille lire superiori, ad eccezione di quelli relativi a tasse e contributi da determinarsi in relazione a quantità variabili, per i quali l'arrotondamento va operato sul totale della tassa o del contributo.
Art. 2. 
 
La tassa di abilitazione all'esercizio professionale prevista dall' art. 1 della legge regionale 11 gennaio 1984, n. 1 è aumentata del 20%.
Art. 3. 
 
Gli aumenti di cui agli articoli precedenti decorrono dal 1° gennaio 1986.
Art. 4. 
 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 14 dicembre 1985
Vittorio Beltrami .