Legge regionale n. 51 del 29 aprile 1985  ( Versione vigente )
"Integrazione dell'art. 3, punto 6, della L.R. 12 ottobre 1978, n. 63 'Interventi regionali in materia di agricoltura e forestè e successive modificazioni ed integrazioni".
(B.U. 03 maggio 1985, n. 19)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
All'articolo 3, punto 6) della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 ''Interventi in materia di agricoltura e foreste '' e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente comma: "
Il contributo integrativo negli interessi di cui ai commi precedenti può essere concesso ai beneficiari delle domande presentate ai sensi della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e ammesse al finanziamento dei prestiti contratti all'estero ai sensi dell' art. 13 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 ; in alternativa al contributo negli interessi può essere concesso un contributo in conto capitale equivalente come misura massima, all'attualizzazione del concorso negli interessi. Resta fermo il rispetto dei limiti previsti dal D.P.C.M. 2 aprile 1982
".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 29 aprile 1985
Aldo Viglione.