Legge regionale n. 30 del 10 aprile 1985  ( Versione vigente )
"Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 , modificata ed integrata dalle leggi regionali 18 febbraio 1980, n. 7, 14 aprile 1980, n. 21 e 22 ottobre 1980, n. 74".
(B.U. 17 aprile 1985, n. 16)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
L' art. 1 della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 , modificato ed integrato dall' art. 1 della legge regionale 18 febbraio 1980, n. 7 , è sostituito dal seguente: "
Art. 1.
1.
La Regione, al fine di agevolare la realizzazione dei programmi di edilizia abitativa, concede agevolazioni finanziarie, per la realizzazione di alloggi da assegnare in locazione, a favore di Comuni, di Istituti Autonomi per le Case Popolari e loro Consorzi, beneficiari dei finanziamenti di cui al primo comma, lettera b), degli artt. 1 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , nonchè a favore delle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa e loro Consorzi, assegnatarie dei finanziamenti di cui agli artt. 55, lett. c) e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , art. 9, della legge 27 maggio 1975, n. 166 , art. 6 della legge 16 ottobre 1975, n. 492 , artt. 1, primo comma, lett. b) e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , art. 5/ter della legge 25 marzo 1982, n. 94 , con le modalità di cui alla legge 10 novembre 1983, n. 637 e fondi disposti dalle Compagnie di Assicurazione, per interventi di edilizia pubblica residenziale recepiti nel programma regionale di localizzazione, il cui statuto prevede:
a)
divieto di cessione in proprietà degli alloggi e obbligo del trasferimento degli stessi al competente Istituto Autonomo per le Case Popolari, in caso di liquidazione o scioglimento della Cooperativa stessa;
b)
rivalutazione del canone di locazione;
c)
pagamento del canone di locazione per tutta la durata della concessione del diritto di superficie.
2.
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato a concedere, con proprio decreto, sulla base di apposita deliberazione assunta dalla Giunta Regionale, le integrazioni finanziarie indicate agli artt. 3, 4, 4/bis, 5 e 5/bis della presente legge ai soggetti di cui al precedente comma
".
Art. 2. 
1. 
All' art. 3 della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 , sono soppresse nel secondo comma le parole "
dell'ultimo comma
" e sono aggiunti i seguenti commi: "
3.
Qualora il rimborso di cui al comma precedente sia effettuato in ritardo, a tale ritardo sarà applicato il tasso d'interesse previsto per le operazioni di mutuo agevolato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 , maggiorato di 4 punti, in vigore alla data in cui è maturata la scadenza.
4.
Nel caso in cui il suddetto ritardo superi i sessanta giorni il beneficiario è tenuto alla restituzione di tutto il capitale residuo del contributo a suo tempo percepito che dovrà avvenire in unica soluzione e nei 30 giorni successivi al termine di 60 giorni sopra indicato.
5.
Superato quest'ultimo termine di 30 giorni, il recupero di tali somme avverrà ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 , ''Testo Unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali ''.
6.
Se la scadenza del rimborso cade in giorni festivi è ammesso il versamento di quanto dovuto nel primo giorno feriale successivo.
7.
Il tasso d'interesse di cui al 3° comma del presente articolo sarà applicato, nella misura in vigore alla data in cui avviene la rinuncia, alle agevolazioni previste dalla presente legge, per il periodo compreso tra il pagamento del contributo regionale e la sua restituzione che dovrà avvenire in unica soluzione
".
Art. 3. 
1. 
Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 , modificato ed integrato dall' art. 2 della legge regionale 18 febbraio 1980, n. 7 , è sostituito dal seguente: "
1.
Alle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa che abbiano ottenuto le agevolazioni finanziarie di cui agli artt. 55, lett. c) e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , art. 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166 , art. 6 della legge 16 ottobre 1975, n. 492 , ovvero art. 5/ter della legge 25 marzo 1982, n. 94 , con le modalità di cui alla legge 10 novembre 1983, n. 637 , possono essere concessi contributi integrativi venticinquennali; possono inoltre essere concessi gli stessi contributi a favore dei soggetti definiti al precedente art. 1 beneficiari dei contributi previsti dagli artt. 1, primo comma, lett. b) e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , e dei fondi disposti dalle Compagnie di Assicurazione
".
2. 
Inoltre, viene abrogato l' ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 4. 
1. 
Il 3° comma dell'art. 5 della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 , aggiunto con l' art. 3 della legge regionale 18 febbraio 1980, n. 7 , è sostituito dal seguente: "
3.
A favore dei soggetti di cui al precedente art. 1, beneficiari dei finanziamenti disposti dagli artt. 1, primo comma, lett. b) e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , può essere concesso un finanziamento integrativo fino alla concorrenza del 100% della spesa riconoscibile sulla base dell'applicazione dei massimali definiti ai sensi della lett. g) dell'art. 4 della stessa legge 5 agosto 1978, n. 457 , maggiorati del 10% per abitazioni di superficie utile inferiore o uguale a mq. 70, e del 5% per abitazioni di superficie utile inferiore o uguale a mq. 80
".
Art. 5. 
1. 
L' art. 5 bis della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 , aggiunto con l' art. 4 della legge regionale 18 febbraio 1980, n. 7 , viene integrato col seguente comma: "
3.
Qualora le Cooperative a proprietà indivisa stipulino dei mutui ai sensi dell' art. 5 ter della legge 25 marzo 1982, n. 94 , con le modalità di cui alla legge 10 novembre 1983, n. 637 , sostitutivi di quelli previsti dal primo comma del presente articolo, l'onere a carico della Regione rimane in vigore sullo stesso importo precedentemente mutuato e non potrà superare quello già previsto dal primo comma del presente articolo
".
Art. 6. 
1. 
Il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 , modificato ed integrato dall' art. 5, della legge regionale 18 febbraio 1980, n. 7 , dall' art. 1 della legge regionale 14 aprile 1980, n. 21 e dall' articolo unico della legge regionale 22 ottobre 1980, n. 74 , è sostituito dal seguente: "
2.
I mutui integrativi di cui ai precedenti artt. 4 bis e 5 bis sono garantiti da ipoteca e fruiscono della garanzia integrale della Regione per il rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri accessori
".
Art. 7. 
1. 
L' art. 8 della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 , è sostituito dal seguente: "
Art. 8.
1.
Le Cooperative Edilizie a proprietà indivisa che intendono usufruire delle integrazioni finanziarie di cui ai precedenti artt. 4, 4 bis, primo comma e 5°, dovranno presentare al Presidente della Giunta Regionale entro 60 giorni dalla promessa del finanziamento o dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica, formale istanza corredata dalla seguente documentazione:
a)
statuto della Cooperativa;
b)
copia autentica del provvedimento di concessione del finanziamento pubblico ai sensi delle leggi statali citate;
c)
programma di intervento dal quale siano rilevabili i dati tecnici ed economici del programma;
d)
delibera di concessione del mutuo; per i programmi finanziati ai sensi degli artt. 55, lett. c) e 68, lett. b) della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari competente per territorio di approvazione del progetto esecutivo.
2.
Qualora i fondi statali siano stati attribuiti dalla Regione Piemonte non occorrerà allegare alla domanda formale la documentazione di cui alle lettere a), b) e d) del presente articolo.
3.
Per i finanziamenti di cui al secondo comma dell'art. 4 bis l'istanza dovrà essere corredata da:
a)
statuto della Cooperativa;
b)
programma di intervento dal quale siano rilevabili i dati tecnici ed economici del programma;
c)
eventuale altra documentazione richiesta dalla Regione
".
Art. 8. 
1. 
L' art. 9 della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 , modificata ed integrata dall' art. 6 della legge regionale 18 febbraio 1980, n. 7 , è sostituito dal seguente: "
Art. 9.
1.
Le Cooperative Edilizie a proprietà indivisa beneficiarie delle integrazioni finanziarie di cui agli artt. 4, 4 bis, 5 e 5 bis della presente legge, sulla base della rivalutazione degli affitti, sono tenute a versare alla Regione la differenza tra la quota di cui alla successiva lett. a) rivalutata così come previsto all'ottavo comma del presente articolo e le rate di ammortamento dei mutui.
2.
Le Cooperative Edilizie a proprietà indivisa di cui al precedente comma, successivamente al periodo di ammortamento dei mutui, sono tenute a versare alla Regione l'intera quota a) rivalutata nei modi stabiliti dall'ottavo comma del presente articolo.
3.
Detti versamenti dovranno avvenire alle date fisse del 30 aprile e del 31 ottobre di ciascun anno, e sono soggetti alle disposizioni di cui al precedente art. 3.
4.
Qualora entro i due mesi successivi alla scadenza il versamento non risultasse effettuato, saranno sospese le erogazioni dei contributi in conto interessi disposti dagli artt. 4, 4 bis, 5, 5 bis della presente legge per lo stesso intervento costruttivo, ripristinabili soltanto il semestre successivo alla regolazione delle pendenze.
5.
Dalle quote da versare alla Regione ai sensi dei commi precedenti, le Cooperative a proprietà indivisa possono trattenere, a decorrere dall'ottavo anno successivo a quello in cui ha avuto luogo la stipula della convenzione ai sensi dell' art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , il 15% della quota di cui alla lett. a) del presente articolo, precedentemente rivalutata, per alimentare un fondo di manutenzione straordinaria gestito dalle Cooperative stesse, al quale contribuiscono, ove necessario, con proprie quote.
6.
Qualora la convenzione ai sensi dell' art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , sia stata stipulata prima del 30 giugno 1977, la trattenuta del 15% di cui al comma precedente per la costituzione di un fondo per la manutenzione straordinaria decorrerà dal 10° anno dalla stipula della convenzione stessa.
7.
Il canone di locazione degli alloggi è costituito:
a)
dalla quota destinata all'ammortamento dei mutui depurata dal contributo statale e regionale;
b)
da una quota di spese generali di amministrazione determinata in misura non superiore al 5% della quota prevista alla suddetta lett. a) precedentemente rivalutata;
c)
da una quota per la manutenzione straordinaria determinata in misura non inferiore al 5% della quota prevista alla succitata lett. a) precedentemente rivalutata, destinata ad alimentare il fondo di manutenzione previsto dal quinto comma del presente articolo.
8.
La quota di cui alla precedente lett. a), precedentemente rivalutata, dovrà essere aumentata o diminuita all'inizio di ogni biennio in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni dell'ISTAT, verificatosi tra il sesto mese ante scadenza ed il medesimo mese di due anni prima, considerato nella misura massima del 75%, a partire dal 6° anno successivo a quello in cui ha avuto luogo la stipula della convenzione ai sensi dell' art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 .
9.
La sostituzione dei soci assegnatari degli alloggi assistiti dai finanziamenti di cui alla presente legge, potrà avvenire esclusivamente mediante soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia pubblica residenziale.
10.
Le Cooperative Edilizie a proprietà indivisa sono tenute a comunicare all'Istituto Autonomo per le Case Popolari competente per territorio, ai sensi dell' art. 14 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 , tutte le eventuali sostituzioni di soci assegnatari
".
Art. 9. 
1. 
La legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 , viene integrata con i seguenti articoli: "
Art. 4 bis.
1.
Le agevolazioni finanziarie di cui al precedente art. 1, compatibilmente alle disponibilità finanziarie della Regione, possono essere concesse alle Cooperative a proprietà indivisa anche per interventi previsti da leggi statali successive all'entrata in vigore della presente legge.
2.
La Regione è inoltre autorizzata a concedere le predette agevolazioni finanziarie, nei limiti mutuabili stabiliti dal 3° comma dell'art. 5 della presente legge, ad integrazione dei fondi comunque reperiti dagli Operatori, sempre che i loro programmi siano dichiarati compatibili con le linee programmatiche e territoriali della Regione e fermo restando il limite massimo di contributo regionale concedibile che comunque non dovrà superare il tasso medio di riferimento, previsto per i mutui agevolati di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 , del semestre precedente all'ammissione al finanziamento, diminuito di tre punti, compatibilmente alle disponibilità finanziarie della Regione stessa.
3.
I soggetti destinatari delle agevolazioni finanziarie previste dal precedente comma debbono essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di edilizia economica e popolare con la sola eccezione del requisito del reddito che dovrà comunque non essere superiore al reddito massimo previsto dall' art. 20, lett. a) della legge 457/78 e successive modifiche.
4.
Le agevolazioni finanziarie di cui al presente articolo sono concesse nella misura occorrente per evitare l'aggravio a carico dei mutuatari per:
a)
interessi, diritti, commissioni;
b)
eventuale perdita relativa il collocamento delle cartelle;
c)
oneri fiscali e vari;
d)
spese accessorie e rimborso del capitale; nella misura prevista dalla legge vigente in materia di equo-canone".
Art. 4 ter.
1.
Le restituzioni delle agevolazioni finanziarie da parte delle Cooperative a proprietà indivisa, sono effettuate con le modalità di cui agli artt. 3 e 9 della presente legge.
2.
Detti introiti verranno utilizzati per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge e verranno destinati dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente previa consultazione con le Associazioni Regionali delle Cooperative di abitazione aderenti alle organizzazioni delle Cooperative giuridicamente riconosciute a livello nazionale per la concessione di nuove agevolazioni con priorità a favore degli Operatori che hanno versato le somme ai sensi degli artt. 3 e 9 della presente legge. "
Art. 5 ter.
1.
Ai beneficiari dei contributi integrativi disposti dai precedenti artt. 4, 4/bis, 5 e 5/bis della presente legge, che estinguono i mutui, oggetto dei contributi stessi, è fatto obbligo di darne tempestiva comunicazione al Presidente della Giunta Regionale al fine di consentire l'emissione dei provvedimenti di sospensione dei benefici stessi.
2.
I sopraddetti beneficiari sono tenuti a presentare alla Regione ricevuta, debitamente quietanzata, emessa dall'Istituto di Credito, entro 30 giorni dalla quietanza, per tutti i pagamenti inerenti i mutui assistiti dai contributi della presente legge".
Art. 14 ter.
1. Per la concessione dei contributi integrativi di durata massima venticinquennale di cui al precedente art. 4 per le integrazioni finanziarie a copertura delle operazioni di mutuo disposte dall'art. 55/C della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dell'art. 5/ter della legge 25 marzo 1982, n. 94 , è autorizzato per l'anno finanziario 1985 il limite di impegno di lire 30 milioni e per l'anno finanziario 1987 il limite di impegno di lire 390 milioni.
2. Per la concessione dei contributi integrativi di durata massima venticinquennale di cui al precedente art. 4/bis, è autorizzato per l'anno finanziario 1987, il limite di impegno di lire 220 milioni.
3. All'onere di lire 30 milioni si provvede, per l'anno finanziario 1985, mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del capitolo 7720 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
4. All'onere complessivo di lire 610 milioni per l'anno finanziario 1987 si provvede mediante l'aumento di pari importo dello stato di previsione dell'entrata del capitolo 2530 del bilancio regionale 1987 relativo agli introiti delle somme versate dalle Cooperative a proprietà indivisa ai sensi degli artt. 3 e 9 della presente legge.
5. Alle annualità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per l'anno finanziario 1987 si farà fronte per l'esercizio finanziario 1988 e successivi con il maggior introito di cui al capitolo n. 2530 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci medesimi.
6. Nello stesso stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985 sarà istituito il seguente capitolo: - capitolo n. 7725 con la denominazione ''Contributi integrativi di durata massima venticinquennali a favore di Cooperative edilizie a proprietà indivisa, e loro Consorzi per agevolare la realizzazione dei programmi di edilizia abitativa di cui all'art. 55/C della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e all'art. 5/ter della legge 25 marzo 1982, n. 94 '', con lo stanziamento di lire 30 milioni in termini di competenza e di cassa.
7. Nello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni finanziari 1986 e successivi, all'annualità derivante dal limite di impegno di cui al cap. 7725 del bilancio regionale per l'anno finanziario 1985, si farà fronte con lo stanziamento di cui al cap. 7720 degli stati di previsione della spesa dei bilanci medesimi.
8. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1987, sarà aggiunto un limite di impegno di lire 390 milioni sul capitolo 7725 del bilancio regionale 1987 e sarà istituito il seguente capitolo: - capitolo 7727 con la denominazione: ''Contributi integrativi di durata massima venticinquennali a favore di Cooperative edilizie a proprietà indivisa e loro Consorzi per agevolare la realizzazione di programmi di edilizia abitativa previsti dall' art. 4 bis della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 , e successive modifiche ed integrazioni '' con lo stanziamento di lire 220 milioni in termini di competenza e di cassa.
9. Agli oneri aggiuntivi derivanti dalla prestazione della garanzia di cui al precedente articolo 7, si fa fronte con le disponibilità iscritte al capitolo n. 7670 del bilancio 1985 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni finanziari successivi.
10. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari successivi saranno determinati con le leggi di approvazione dei relativi bilanci, nei quali saranno comunque iscritte le annualità derivanti dai limiti di impegno autorizzati ai sensi del presente articolo.
11. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 10 aprile 1985
Aldo Viglione