Legge regionale n. 1 del 03 gennaio 1985  ( Versione vigente )
"Partecipazione della Regione Piemonte alla Società consortile per azioni CONSUSA SERVIZI PIEMONTE - CONSEPI S.p.A.". [1]
(B.U. 09 gennaio 1985, n. 2)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
La Regione Piemonte, in relazione a quanto previsto dall' art. 4 della L.R. 6 marzo 1980, n. 11 , assume una partecipazione azionaria nella Società consortile per azioni "CONSUSA SERVIZI PIEMONTE - CONSEPI S.p.A.".
[2]
 
L'assunzione di tale partecipazione, ai sensi di quanto sancito dall' art. 72 dello Statuto regionale , e finalizzata agli obiettivi del Piano regionale di sviluppo e del Piano dei trasporti.
Art. 2. 
 
La Giunta Regionale è autorizzata a compiere tutte le operazioni necessarie per la sottoscrizione o l'acquisto di n. 10.000 azioni, del valore nominale unitario di L. 100.000, pari al 18,8% del capitale sociale.
Art. 3. 
 
I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della CONSUSA SERVIZI PIEMONTE - CONSEPI S.p.A. la cui nomina sarà riservata alla Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 2458 e segg. del C.C. , saranno nominati, con le procedure previste dalla legislazione regionale in materia.
[3]
 
I Consiglieri di Amministrazione come sopra nominati sono vincolati, nell'esercizio del mandato, alla osservanza degli indirizzi e delle direttive impartite dai competenti organi della Regione.
Art. 4. 
 
All'onere conseguente all'attuazione della presente legge, pari a L. 1.000.000.000, si fa fronte mediante la riduzione, per un pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 5680 del bilancio di previsione per l'esercizio 1984 e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo, con la denominazione: "Oneri relativi alla sottoscrizione di azioni della S.p.A. consortile CONSUSA SERVIZI PIEMONTE - CONSEPI S.p.A.", con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 1.000.000.000.
[4]
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni del bilancio.
Art. 5. 
 
La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello Statuto .
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 3 gennaio 1985
Aldo Viglione

Note:

[1]

Nel titolo della legge le parole "Consorzio per il trattamento delle merci in Valle di Susa (CONSUSA)" sono state sostituite dalle parole "CONSUSA SERVIZI PIEMONTE - CONSEPI S.p.A." ad opera del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 62 del 1997.

[2] Nel primo comma dell'articolo 1 le parole "Consorzio per il trattamento delle merci in Valle di Susa CONSUSA" sono state sostituite dalle parole " CONSUSA SERVIZI PIEMONTE - CONSEPI S.p.A." ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 62 del 1997.

[3] Nel primo comma dell'articolo 3 le parole "CONSUSA S.p.A." sono state sostituite dalle parole "CONSUSA SERVIZI PIEMONTE - CONSEPI S.p.A." ad opera del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 62 del 1997.

[4] Nel primo comma dell'articolo 4 la parola "CONSUSA" è stata sostituita dalle parole "CONSUSA SERVIZI PIEMONTE - CONSEPI S.p.A. " ad opera del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 62 del 1997.