"Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 , in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741 ".
(B.U. 20 marzo 1985, n. 12)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Denuncia dei lavori)
In attuazione dell'
art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741
, la denuncia dei lavori di cui all'
art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64
è presentata prima dell'inizio degli stessi all'ufficio tecnico regionale competente ed esonera l'interessato dalla preventiva autorizzazione di cui all'art. 18, comma primo, della stessa legge.
La denuncia, presentata in triplice copia, deve essere redatta con le modalità prescritte dall'
art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64
.
Il progettista deve attestare che il progetto è redatto in conformità alla
legge 2 febbraio 1974, n. 64
, e ai decreti ministeriali emanati ai sensi degli artt. 1 e 3 della medesima legge.
L'ufficio tecnico regionale, eseguito l'accertamento preliminare sulla completezza degli elaborati presentati, rilascia due copie degli stessi con specifica attestazione dell'avvenuto deposito, una delle quali dovrà essere presentata al Comune interessato prima di dare inizio ai lavori e l'altra dovrà essere conservata in cantiere dal direttore dei lavori.
L'autorizzazione preventiva rimane invece un atto obbligatorio per le opere di rilevante importanza per le necessità della protezione civile e nei riguardi della pubblica incolumità, definite tali dalla Giunta Regionale, per le quali si applicano le procedure previste dalla
legge 2 febbraio 1974, n. 64
.
Il deposito è valido anche ai sensi e per gli effetti dell'
art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086
, semprechè la documentazione di cui al secondo comma del presente articolo venga integrata di quanto previsto dall'art. 4, lett. b) della legge medesima.
Art. 2.
(Responsabilità)
Il progettista, il direttore lavori, il costruttore ed il collaudatore, e comunque tutti i soggetti che sono intervenuti in qualche modo nelle fasi di progettazione e di esecuzione dell'opera sono responsabili, ciascuno per le proprie competenze, dell'osservanza delle norme antisismiche.
Il direttore dei lavori ed il costruttore devono realizzare l'opera in conformità al progetto depositato; ogni modificazione strutturale deve essere oggetto di variante progettuale presentata nel rispetto dell'art. 1 della presente legge.
Art. 3.
(Controllo)
L'ufficio tecnico regionale esercita il controllo sulle costruzioni ed i relativi progetti per accertare il rispetto della normativa antisismica.
Il controllo è effettuato con metodo a campione secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta Regionale, ad esclusione delle opere di cui al quinto comma dell'art. 1 della presente legge.
Tale controllo sostituisce a tutti gli effetti la vigilanza per l'osservanza delle norme antisismiche di cui al
secondo comma dell'art. 29 della legge 2 febbraio 1974, n. 64
.
Gli esiti delle estrazioni e dei relativi controlli saranno resi noti mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Art. 4.
(Inizio lavori)
L'inizio dei lavori è subordinato al rispetto di quanto previsto nell'art. 1 della presente legge.
Agli effetti della presente legge, per inizio dei lavori relativamente alle nuove costruzioni si intende l'inizio dell'esecuzione delle strutture di fondazione previste in progetto.
Per inizio dei lavori relativamente alle riparazioni e sopraelevazioni di edifici esistenti si intende l'inizio delle opere di demolizione o di rinforzo delle strutture portanti, sia verticali che orizzontali, interessate all'intervento.
L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato dal direttore lavori e dal costruttore all'ufficio tecnico regionale entro sette giorni dall'inizio degli stessi.
Art. 5.
(Ultimazione dei lavori)
Agli effetti della presente legge le costruzioni si intendono ultimate quando risultino portate a termine le strutture portanti.
Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori il direttore dei lavori ed il costruttore comunicheranno all'ufficio tecnico regionale l'avvenuta ultimazione degli stessi e rilasceranno una dichiarazione in duplice copia attestante che le opere sono state eseguite in conformità al progetto depositato ed alle eventuali varianti, nonchè in conformità con la normativa antisismica.
Per le opere di cui all'
art. 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086
, la dichiarazione di cui al comma precedente va inserita nella relazione a struttura ultimata prevista dall'art. 6 della legge medesima e va confermata dal collaudatore nel certificato di collaudo redatto ai sensi dell'art. 7 della legge stessa.
I documenti di cui al secondo e terzo comma del presente articolo sostituiscono a tutti gli effetti il certificato di cui all'
art. 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64
.
Il rilascio della licenza d'uso e di abitabilità da parte degli organi competenti è subordinato alla presentazione dei documenti di cui al secondo e terzo comma del presente articolo, con l'attestazione dell'avvenuto deposito presso l'ufficio tecnico regionale.
Art. 6.
(Formazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici e loro varianti)
Il parere di cui all'
art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64
, relativo alla formazione e all'adeguamento degli strumenti urbanistici e loro varianti, è reso dal competente ufficio tecnico regionale.
In sede di formazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi i soggetti proponenti devono predisporre indagini volte a definire il rapporto tra previsioni urbanistiche e caratteristiche sismiche del territorio.
Gli studi geologici e geotecnici predisposti devono comunque essere in accordo con quanto previsto dalla
legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56
e successive integrazioni e dal decreto del 21 gennaio 1981 del Ministero dei Lavori Pubblici.
La Giunta Regionale stabilisce con propria deliberazione il tipo e l'ampiezza delle indagini da effettuare per la formazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi.
I Comuni sono altresì tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ai fini della prevenzione sismica, secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale nella deliberazione di cui al comma precedente.
Art. 7.
(Delega ai Comuni)
Dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni sono tenuti ad esercitare la vigilanza sulle costruzioni per quanto attiene ai punti C2, C3 e C4 del decreto del 19 giugno 1984 del Ministero dei Lavori Pubblici "Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche".
Il Consiglio Comunale adotta l'adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti diretto all'osservanza della normativa antisismica di cui al comma precedente; copia della deliberazione consigliare deve essere trasmessa all'ufficio tecnico regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Per l'adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti, diretto all'osservanza della normativa antisismica di cui al primo comma del presente articolo, non è richiesto il parere preventivo del Comitato Comprensoriale e del Comitato Urbanistico Regionale.
Art. 8.
(Rinvio)
Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla
legge 2 febbraio 1974, n. 64
e alle norme tecniche previste dagli articoli 1 e 3 della suddetta legge.
Art. 9.
(Criteri e modalità attuative)
La gestione delle competenze di cui alla presente legge e riferita ai 41 Comuni della Regione Piemonte dichiarati sismici con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 82 del 4 febbraio 1982, è affidata al Servizio Geologico Regionale Ufficio distaccato di Pinerolo, istituito con deliberazione del Consiglio Regionale n. 321-6863 del 27 luglio 1982.
La Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente ed i Comitati Comprensoriali nel cui territorio ricadono i 41 Comuni della Regione Piemonte dichiarati sismici, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce i criteri e le modalità dei controlli a campione, nonchè individua le opere di rilevante importanza per le necessità della protezione civile nei riguardi della pubblica incolumità.
La Giunta Regionale provvede inoltre ad emanare i criteri applicativi e normativi necessari all'organizzazione dell'ufficio preposto alla gestione.
Art. 10.
(Dichiarazione d'urgenza)
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
art. 127 della Costituzione
e dell'
art. 45 dello Statuto Regionale
, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dello stesso comma dell'
art. 45 dello Statuto Regionale
.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 12 marzo 1985
Aldo Viglione.