Legge regionale n. 61 del 03 maggio 1985  ( Versione vigente )
"Norme per la costituzione delle Commissioni Giudicatrici dei concorsi per l'ammissione alle qualifiche funzionali regionali".
(B.U. 08 maggio 1985, n. 20)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Le Commissioni Giudicatrici dei concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali regionali vengono nominate con deliberazione della Giunta Regionale e sono costituite come segue:
[1]
 
- dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, che la presiede;
 
- da un esperto delle materie oggetto d'esame designato dalla Giunta Regionale;
 
- da un esperto delle materie oggetto d'esame designato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale;
 
- da un rappresentante del personale scelto congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale.
 
Svolge le funzioni di segretario della Commissione un funzionario della Regione, designato dalla Giunta Regionale
[2]
 
Gli esperti della materia oggetto d'esame possono essere scelti tra docenti di istituti di istruzione universitaria, docenti, anche di istituti professionali, magistrati appartenenti alla magistratura ordinaria o amministrativa, dipendenti di Enti pubblici di qualifica non inferiore a quella del posto messo a concorso, studiosi ed esperti di chiara fama, professionisti iscritti nei relativi albi professionali.
 
Le funzioni di Segretario della Commissione giudicatrice sono espletate da un dipendente regionale di livello non inferiore a quello messo a concorso.
 
In caso di assenza o impedimento di un componente della Commissione che si protragga per due sedute consecutive, la Giunta Regionale provvede alla sua immediata sostituzione.
 
La sostituzione di uno o più componenti della Commissione non comporta la rinnovazione delle operazioni concorsuali già acquisite.
 
In caso di parità dei giudizi espressi prevale il voto del Presidente della Commissione.
 
Le sedute di Commissione devono essere convocate per iscritto dal Segretario su decisione del Presidente della Commissione Giudicatrice, salvo casi di particolare urgenza.
 
Il 1°, 2°, 3°, 4° e 5° comma dell'art. 25 della L.R. 17 dicembre 1979, n. 74 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.
 
L'art. 7 del Regolamento concorsi pubblici, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 3 giugno 1982, n. 293-4965 è abrogato.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 3 maggio 1985
Aldo Viglione .

Note:

[1] Questo comma dell'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 1989.

[2] Questo comma dell'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 1989.