Art. 11.
(Programmi triennali di attività e di spesa (PAS))
Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, l'assemblea generale dell'Unità Socio Sanitaria Locale deve adottare il programma di attività e spesa per la gestione dei servizi sanitari e socio-assistenziali per il triennio 1985-1987. Il programma ha lo scopo di definire tempi e modalità per portare a regime il sistema dei servizi sanitari e socio-assistenziali e di individuare gli obiettivi locali e particolari per le azioni di una organizzazione dei servizi coerente con la riforma sanitaria, per lo sviluppo coordinato delle azioni sanitarie e socio-assistenziali, per le azioni rivolte a problematiche di particolare rilevanza e per le politiche per l'uso delle risorse coerente con le finalità sia del piano socio-sanitario regionale, sia del programma di attività e di spesa.
Il PAS individua altresì le modalità per il concorso degli organismi di volontariato e delle diverse forme di cooperazione alla realizzazione degli obiettivi di piano, in armonia con i principi dell'
art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
, con gli indirizzi della programmazione nazionale, con la
legge regionale 27 agosto 1984, n. 44
, nonchè in conformità con gli indirizzi contenuti nel presente piano.
Nel termine di cui al precedente 1° comma le Unità Socio Sanitarie Locali devono adeguare i PAS adottati nel triennio precedente e già approvati dalla Giunta Regionale e quelle che lo stanno elaborando lo devono aggiornare in conformità alle prescrizioni di cui alla presente legge.
Il PAS viene predisposto dal Comitato di gestione, anche sulla base dì proposte avanzate dalle amministrazioni comunali. Il progetto di PAS generale, prima dell'esame da parte della assemblea, viene sottoposto alla consultazione e trasmesso ai Comuni per osservazione e parere, a norma dello
statuto
della Unità Socio Sanitaria Locale.
Il programma di attività e di spesa viene inviato alla Giunta Regionale entro 10 giorni dalla sua adozione.
La Giunta Regionale, entro 45 giorni dalla ricezione, approva il PAS, previa verifica della congruità al piano socio-sanitario regionale.
Qualora, invece, la Giunta Regionale richieda modificazioni in ordine alla congruità col piano, entro 90 giorni l'assemblea generale dell'Unità Socio Sanitaria Locale riadotta il PAS e lo ritrasmette alla Giunta Regionale entro 10 giorni. La Giunta Regionale, nell'approvare definitivamente il PAS, può introdurre d'ufficio le necessarie modificazioni indicate a norma del precedente comma e non accolte dall'assemblea generale dell'Unità Socio Sanitaria Locale.
Il PAS è adottato annualmente attraverso una specifica deliberazione assunta contestualmente all'adozione del bilancio di previsione, avente ad oggetto tutti gli interventi da concretizzarsi nell'anno di riferimento, con la quantificazione della relativa spesa, nei limiti delle risorse assegnate. In tale occasione potrà procedersi anche all'aggiornamento del PAS.
La deliberazione relativa all'aggiornamento del PAS è sottoposta all'approvazione della Giunta Regionale con le modalità e nei termini indicati nei precedenti 6° e 7° comma.
La deliberazione di cui all'8° comma del presente articolo, ove comporti adempimenti per i quali sono previste dalle normative vigenti specifiche procedure autorizzative da parte della Regione e dello Stato, deve essere seguita da singole idonee deliberazioni attuative.
Per il 1985 la deliberazione di cui al precedente 8° comma viene assunta entro 30 giorni dall'approvazione del PAS.
La Giunta Regionale emana direttiva per la predisposizione del PAS e predispone apposito schema per la formazione del programma suddetto e della deliberazione di cui all'8° comma del presente articolo.
Art. 12.
(Relazioni sullo stato di attuazione del piano socio-sanitario regionale e del PAS)
L'Unità Socio Sanitaria Locale predispone ogni anno, entro il 30 giugno, contestualmente al conto consuntivo, una relazione sullo stato di salute della popolazione della zona e sui livelli assistenziali raggiunti, e l'approva, sempre contestualmente al conto consuntivo.
L'Unità Socio Sanitaria Locale invia alla Regione, entro dieci giorni dall'adozione, i provvedimenti di cui al 2° comma del presente articolo.
Art. 17.
(Coordinamento della spesa sanitaria con quella socio-assistenziale)
La Regione, in sede di attuazione delle norme di cui agli artt. 13, 14, 15 e 16 della presente legge e le Unità Socio Sanitarie Locali, mediante l'utilizzo secondo il metodo della gestione programmata delle risorse ad esse complessivamente assegnate, devono tendere:
a.
a garantire un uso integrato delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi posti dal piano, nel rispetto della destinazione delle risorse sanitarie e socio-assistenziali al perseguimento dei rispettivi fini;
b.
a porre in essere gli interventi necessari per il superamento delle situazioni in cui inefficienze di un settore chiedano surrogazioni improprie dell'altro.