Legge regionale n. 42 del 18 aprile 1985  ( Versione vigente )
"Modificazione alla legge regionale 12 aprile 1979, n. 18 - 'Istituzione del Parco naturale Alta Val Sesia '".
(B.U. 24 aprile 1985, n. 17)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 19 aprile 1979, n. 18 , è così modificato: "
I confini del Parco naturale Alta Valsesia incidente sui Comuni di Alagna, Rima, Carcoforo, Rimasco, Fobello e Rimella, sono quelli individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25000, facente parte integrante della presente legge
".
Art. 2. 
 
Il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 19 aprile 1979, n. 18 , è così sostituito: "
Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell' articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 , le finalità dell'istituzione del Parco naturale Alta Valsesia sono le seguenti:
1) tutelare, conservare e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali, culturali, architettoniche e paesaggistiche del territorio del Parco, in funzione dell'uso sociale di tali valori;
2) promuovere la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni residenti, puntando al mantenimento di un corretto rapporto popolazione-ambiente;
3) promuovere ed organizzare il territorio a fini culturali, didattici, scientifici e ricreativi;
4) tutelare e valorizzare le specie faunistiche e floristiche presenti nel territorio;
5) promuovere e valorizzare le attività agro-silvo-pastorali, qualificando le dotazioni agricole e garantendo la continuità del pascolo montano, indispensabile per il mantenimento dei valori ambientali e paesaggistici della zona;
6) costituire sede di sperimentazione scientifica ed economica per attività nei settori agricolo-forestale-faunistico ed idrogeologico compatibili con la tutela ambientale di cui al punto 1
".
Art. 3. 
 
Il primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 19 aprile 1979, n. 18 , è così sostituito: "
Le funzioni di direzione ed amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3 sono affidate alla Comunità Montana Valsesia che si avvale di un Comitato tecnico di supporto con funzioni consultive, costituito con deliberazione del Consiglio della Comunità Montana
".
Art. 4. 
 
Al primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 19 aprile 1979, n. 18 , la lettera g), è così sostituita: "
g)
costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle finalità previste dal precedente articolo 3
".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 18 aprile 1985
Aldo Viglione.

Allegato A 
OMISSIS