Legge regionale n. 38 del 18 aprile 1985  ( Versione vigente )
"Modificazioni alla legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60 - Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia- e abrogazione delle leggi regionali 10 dicembre 1980, n. 80, 30 settembre 1983, n. 17 e 29 marzo 1984, n. 20." (B.U. 24 aprile 1985, n. 17)
(B.U. 24 aprile 1985, n. 17)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
L' articolo 4 della L.R. 60/79 , è così sostituito: "
Art. 4
Specie particolarmente protette
Sono particolarmente protette le seguenti specie o gruppi di specie: lupi, orsi, linci, gatti selvatici, lontre, stambecchi e quegli ungulati il cui abbattimento è vietato ai sensi del successivo articolo 38 o di altri provvedimenti della Giunta Regionale, rapaci diurni e notturni, vulturidi, cicogne, gru, fenicotteri, cigni, cavalieri d'Italia, galli cedroni e francolini di monte.
"
Art. 2. 
 
All' articolo 8 della L.R. 60/79 , in fine, è aggiunto il comma seguente: "
Nelle more di adozione dei primi piani territoriali provinciali faunistici, la Provincia, sentita la Consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, può istituire o revocare oasi di protezione, fatta salva la definitiva destinazione prevista dal piano regionale faunistico
".
Art. 3. 
 
All' articolo 9 della L.R. 60/79 , ultimo comma, dopo le parole: "
ettari 300
", sono aggiunte le parole: "
Dai predetti limiti minimo e massimo si può derogare per motivate ragioni di carattere tecnico.
"
Art. 4. 
 
All' articolo 10 della L.R. 60/79 , in fine, è aggiunto il comma seguente: "
Nelle more di adozione dei primi piani territoriali provinciali faunistici, la Provincia, sentita la Consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, può istituire o revocare zone di ripopolamento e cattura, fatta salva la definitiva destinazione prevista dal piano regionale faunistico.
"
Art. 5. 
 
All' articolo 11 della L.R. 60/79 : Al secondo comma, dopo la parola: "
vietata
", sono aggiunte le parole: "
e dalle aziende faunistico-venatorie
".
 
Il terzo comma è sostituito con i commi seguenti: "
Anche su richiesta di Associazioni venatorie o cinofile riconosciute, la Provincia, in attuazione dei piani territoriali provinciali faunistici, a norma dell'articolo 6, individua le seguenti zone:
a)
zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma;
b)
zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da seguito;
c)
zone individuate in campi in cui sono permessi l'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma.
La deliberazione contenente la proposta di individuazione delle suddette aree viene trasmessa ai Comuni interessati per l'affissione all'albo pretorio e pubblicizzata mediante affissione di manifesti. I conduttori agricoli interessati possono comunicare alla Provincia, entro 60 giorni dalla pubblicazione, la loro opposizione.
La Provincia ove sussista il consenso dei conduttori agricoli aventi la disponibilità di almeno 1'80% dei fondi costituenti l'area interessata ed essendo valido anche il consenso risultante tacitamente dalla mancata opposizione entro 60 giorni, delibera l'istituzione delle zone
".
 
Al quarto comma, 1° alinea, le parole: "
ettari 4.000
" e "
ettari 15
", sono sostituite rispettivamente con le parole: "
ettari 8.000
" e "
ettari 30
".
 
Al quarto comma, 2° alinea, dopo la parola: "
specializzate
", sono aggiunte le parole: "
oppure in oasi di protezione, rifugi faunistici o zone di ripopolamento e cattura la cui redditività sia scarsa o che siano in imminente scadenza
".
 
Al quinto comma, le parole: "
il 1° aprile
", sono sostituite con le parole: "
l'8 aprile
".
 
Dopo l'ultimo comma è aggiunto il comma seguente: "
Nelle more di adozione dei primi piani territoriali provinciali faunistici, la Giunta provinciale, sentita la Consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, può istituire zone di tipo a), b) e c) e può autorizzare lo svolgimento di gare dei cani da ferma e da seguito all'interno delle zone di ripopolamento e cattura.
"
Art. 6. 
 
All' articolo 12 della L.R. 60/79 : Il secondo comma è così sostituito: "
Tali aree devono essere preferibilmente individuate nelle fasce perimetrali o limitrofe ai Parchi naturali nonchè in zone vallive, in zone umide ed in zone ad agricoltura svantaggiata, per estensioni non inferiori a 4.000 ettari
".
 
Il quarto comma è così sostituito: "
In caso di proposta da parte di Associazioni venatorie riconosciute, è richiesto il consenso degli Enti locali interessati; è comunque richiesto il consenso dei conduttori agricoli aventi la disponibilità di almeno l'80% dei fondi costituenti l'area interessata, secondo le procedure dell'articolo precedente
".
 
Il quinto comma è così sostituito: "
Ciascuna Provincia può istituire zone faunistiche omogenee di gestione sociale fino al 30% della propria superficie agro-forestale; detto limite, d'intesa tra le Province interessate, può essere superato in alcune di esse, fermo restando il limite del 30% della superficie agro-forestale regionale
".
 
Dopo l'ultimo comma è aggiunto il comma seguente: "
Nelle more di adozione dei primi piani territoriali provinciali faunistici, la Provincia, sentita la Consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, può istituire zone faunistiche omogenee di gestione sociale.
"
Art. 7. 
 
All' articolo 13 della L.R. 60/79 , in fine, è aggiunto il comma seguente: "
La Giunta Regionale può istituire centri regionali di produzione di selvaggina con particolare riguardo a scopi di sperimentazione bio-genetica nonchè di promozione per il recupero e lo sviluppo faunistico.
"
Art. 8. 
 
All' articolo 14 della L.R. 60/79 , in fine, è aggiunto il comma seguente: "
Nelle more di adozione dei primi piani territoriali faunistici provinciali, in caso di urgenza e di rilevante interesse scientifico, la Giunta provinciale, sentita la Consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, può istituire zone di osservazione faunistica.
"
Art. 9. 
 
All' articolo 15 della L.R. 60/79 : Al secondo comma, dopo la lettera: "
m
", in fine, sono aggiunte le lettere seguenti: "
n)
un rappresentante delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli;
o)
un rappresentante della Delegazione italiana del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina
".
 
Al quinto comma dopo la lettera "
m)
" sono aggiunte le lettere "
n)
" e "
o)
".
Art. 9 bis. 
 
All' articolo 16 della L.R. 60/79 : Al secondo comma la lettera "
h)
" è così sostituita: "
h)
un rappresentante della Delegazione italiana del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;
"; e le lettere "
h), i), l), m), n), o)
" diventano rispettivamente: "
i), l), m), n), o), p)
".
 
Al terzo comma la lettera "h)" diventa lettera "i)".
 
Al quarto comma le lettere "
i), l), m)
" diventano rispettivamente "
l), m), n)
" e dopo la lettera g) è aggiunta la lettera h).
 
Al sesto comma le lettere "n)" e "o)" diventano rispettivamente "o)" e "p)".
Art. 10. 
 
All' articolo 17 della L.R. 60/79 , l'ultimo comma è sostituito con i commi seguenti: "
Il Consiglio provinciale può autorizzare la Giunta provinciale a stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione delle oasi di protezione, dei rifugi faunistici e delle zone di ripopolamento ai Comitati di gestione delle zone faunistiche omogenee di gestione sociale o a Comitati di gestione ai quali partecipino, in forma paritaria, rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole, delle Associazioni venatorie, delle Associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali riconosciute presenti ed operanti sul territorio dei Comuni interessati.
Tali convenzioni possono essere anche stipulate con singole Associazioni o Organizzazioni e, per quanto riguarda le zone di addestramento, allenamento e gare di cani, con le Associazioni venatorie e/o le Associazioni cinofile nazionali riconosciute, previa approvazione del Regolamento di gestione.
"
Art. 11. 
 
All' articolo 18 della L.R. 60/79 : Il primo comma, è così sostituito: "
La gestione delle zone faunistiche omogenee di cui all'articolo 12, è effettuata da un Comitato composto da:
- 3 rappresentanti dell'Amministrazione provinciale, nominati dal Presidente della Giunta provinciale;
- 1 rappresentante per ogni Comune interessato;
- 5 rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole territorialmente interessate;
- 11 rappresentanti delle Associazioni venatorie nazionali riconosciute in misura che tenga conto della consistenza numerica delle stesse sul territorio della zona faunistica a gestione sociale interessata;
- 3 rappresentanti delle Associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali riconosciute territorialmente interessate;
- 1 rappresentante dell'E.N.C.I.
".
 
Il terzo comma è così sostituito: "
Le designazioni, da effettuarsi secondo le modalità previste dal Regolamento tipo, devono pervenire al Presidente della Provincia entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il Presidente provvede alle nomine anche in mancanza delle designazioni
".
 
Dopo il terzo comma, è aggiunto il comma seguente: "
Per l'esercizio delle attività tecniche ed esecutive il Comitato costituisce al suo interno una Commissione tecnico-gestionale e nomina un Direttore
".
 
Il quarto comma è così sostituito: "
L'attività di gestione si svolge in conformità di un regolamento adottato dal Comitato sulla base di un regolamento tipo approvato dal Consiglio regionale, sentite le Amministrazioni provinciali
".
 
Il settimo comma è così sostituito: "
Le quote annue di partecipazione da versarsi alla Provincia vengono da quest'ultima trattenute per non più del 25% al fine di provvedere a spese di promozione faunistica e vigilanza, e per la restante parte versate al Comitato al fine di provvedere alle spese programmate. La Provincia può trattenere quote maggiori in conformità a deliberazione del Comitato di gestione; in tale caso le eccedenze al 25% verranno impiegate in favore della zona interessata
".
 
L'ottavo comma è così sostituito: "
Il regolamento, in coerenza con il regolamento tipo, il piano poliennale e le relative modificazioni, adottati dal Comitato, sono approvati dalla Giunta provinciale, sentita la Consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia
".
 
All'ultimo comma dopo la parola: "
territori
", sono aggiunte le parole seguenti: "
e approvano i bilanci e gli atti amministrativi, predisposti dai relativi Comitati di gestione.
"
Art. 12. 
 
Dopo l' articolo 18 della L.R. 60/79 , è aggiunto l'articolo 18 bis seguente: "
Art. 18 bis
- Zone in regime di caccia controllata -
Le Province possono ai sensi dell' articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 , avvalendosi di organismi a base associativa e degli esperti di cui all'articolo 5 della legge citata, in attesa della costituzione delle zone faunistiche omogenee di gestione sociale di cui ai precedenti articoli 12 e 18, costituire, entro i limiti indicati dalla presente legge, zone in regime di caccia controllata.
La Regione, sentite le Province, regolamenta i modi di gestione di accesso dei cacciatori compresi quelli residenti in altre Regioni, e ne determina il numero, comunque non inferiore alla media regionale, calcolato in base al rapporto tra cacciatori e territorio agro-forestale.
"
Art. 13. 
 
All' articolo 19 della L.R. 60/79 , primo comma, dopo la parola: "
Provincia
", sono aggiunte le parole: "
La gestione dei centri di cui all'ultimo comma dell'articolo 13 è effettuata dalla Regione.
"
Art. 14. 
 
L' articolo 20 della L.R. 60/79 , è così sostituito: "
Art. 20
- Gestione delle zone di osservazione faunistica -
Le zone di osservazione faunistica, anche distinte in ornitologiche e mammologiche, sono gestite dalle Province attraverso apposite convenzioni con Istituti scientifici qualificati.
Tali convenzioni regolano tra l'altro i mezzi e le modalità di cattura a fini di rilevazioni, marcatura o inanellamento.
I dati dei rilevamenti sono trasmessi all'Istituto nazionale di Biologia della Selvaggina e alla Regione entro l'anno solare cui si riferiscono e comunque non oltre il mese di gennaio dell'anno successivo.
"
Art. 15. 
 
All' articolo 22 della L.R. 60/79 , primo comma, dopo le parole: "
Giunta Regionale
", è aggiunta la parola "
anche
".
Art. 16. 
 
All' articolo 23 della L.R. 60/79 : Al primo comma dopo la parola: "
cacciabili
", sono aggiunte le parole: "
e per quelle cacciabili in base a piani di abbattimento di cui all'art. 38, punto 5
".
 
Al secondo comma dopo la parola: "
carenti
", sono aggiunte le parole: "
ed anche del territorio destinato all'esercizio venatorio.
"
Art. 17. 
 
All' articolo 24 della L.R. 60/79 : Al primo comma la parola: "
qualora
", è sostituita con le parole: "
dalle aree ove
".
 
Dopo il primo comma sono aggiunti i commi seguenti: "
Ai fini di una politica di programmazione e sviluppo della fauna selvatica, le Province ed i soggetti che gestiscono le zone speciali, entro il 31 dicembre di ogni anno, forniranno alla Giunta Regionale i dati relativi alle operazioni di ripopolamento effettuate e ai loro risultati.
I soggetti che gestiscono le zone speciali possono, attraverso strutture e mezzi idonei, effettuare operazioni di pre-ambientamento dei soggetti da immettere sul territorio
".
 
Il secondo comma è soppresso.
Art. 18. 
 
All' articolo 25 della L.R. 60/79 : al primo comma, dopo la parola: "
universitari
" e, al quinto comma, dopo la parola: "
riconosciuti
", sono aggiunte le parole: "
nonchè degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali.
"
Art. 18 bis. 
 
All' articolo 26 della L.R. 60/79 , primo comma, dopo le parole: "
a scopo di
", sono aggiunte le parole: "
ripopolamento o di
".
Art. 19. 
 
All' articolo 27 della L.R. 60/79 : Il secondo comma è così sostituito: "
L'autorizzazione è rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale, sentito l'Istituto nazionale di Biologia della selvaggina, per gli allevamenti di ungulati, tetraonidi, coturnici delle Alpi, lepri bianche, nonchè per gli allevamenti di conigli selvatici, lepri comuni, galliformi e anatidi
".
 
Dopo l'ultimo comma è aggiunto il comma seguente: "
L'abbattimento di capi allevati a scopo alimentare è consentito durante tutto il corso dell'anno solare. L'abbattimento degli ungulati è consentito anche a mezzo di arma da fuoco, purchè effettuato da soggetti nominativamente indicati nel provvedimento di autorizzazione.
"
Art. 20. 
 
All' articolo 28 della L.R. 60/79 : Al quarto comma, dopo le parole: "
dell'anno
", sono soppresse le parole: "
nonchè quelli di cui all'articolo 20, comma 1°, lett. b)
".
 
Dopo il quarto comma è aggiunto il comma seguente: "
È vietato introdurre nel territorio regionale esemplari avifaunistici appartenenti alle famiglie di cui al presente articolo e la cui caccia è vietata in Piemonte, salvo che siano dotati di anello inamovibile di diametro adeguato alla specie, idoneo alla identificazione e purchè siano documentati con certificato di provenienza attestante la nascita in cattività .
"
Art. 21. 
 
L' articolo 29 della L.R. 60/79 , è così sostituito: "
Art. 29
Abbattimenti per caso fortuito o forza maggiore e disponibilità materiale di fauna selvatica
Chiunque, in qualsiasi tempo abbatta fauna selvatica per caso fortuito o forza maggiore, o venga nella disponibilità materiale di fauna selvatica viva o morta o parti di essa, deve entro 24 ore farne consegna al Comune di residenza o a quello in cui è avvenuto il fatto o alla Provincia competente per territorio, affinchè provveda ad una destinazione di pubblica utilità dando diritto di prelazione ai Musei scientifici della zona di cui all'articolo 25 o agli Enti di gestione dei Parchi regionali.
Le Province possono costituire, su richiesta delle Associazioni venatorie e naturalistiche, centri di recupero, cura, riabilitazione e reintroduzione di animali selvatici, in particolare specie protette.
"
Art. 22. 
 
All' art. 30 della L.R. 60/79 : Al primo comma, lett. a), dopo le parole: "
dell'articolo 28
", sono soppresse le parole: "
provenienti dalle zone di osservazione faunistica ai sensi della lett. b) dell'articolo 20
".
 
La lettera h) è così sostituita: "
h)
commerciare fauna stanziale alpina, ad eccezione di ungulati, purchè muniti dell'eventuale contrassegno e dei documenti rilasciati dai soggetti gestori delle aree interessate
".
 
L'ultimo comma è così sostituito: "
Il divieto di cui alle lettere a) e b) concerne anche gli animali morti e parti di questi, fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 29, 1° comma.
"
Art. 23. 
 
Dopo l' articolo 30 della L.R. 60/79 , è aggiunto l'articolo 30 bis seguente: "
Art. 30 bis
Attività di tassidermia ed imbalsamazione e detenzione di trofei
Le attività di tassidermia ed imbalsamazione sono subordinate al rilascio di apposita autorizzazione da parte della Giunta provinciale competente, sulla base di apposito Regolamento approvato dal Consiglio Regionale.
È consentita l'imbalsamazione esclusivamente di esemplari appartenenti:
a) alla fauna selvatica presente sul territorio italiano oggetto di caccia o di abbattimento, purchè catturata nel rispetto delle norme venatorie vigenti, ed ai vertebrati appartenenti alla fauna presente sul territorio italiano che non siano protetti ai sensi della vigente normativa;
b) alla fauna esotica o comunque proveniente dall'estero, purchè l'abbattimento e l'importazione o comunque la detenzione siano avvenuti in conformità alla normativa vigente in materia e non si tratti di specie protette nei paesi d'origine in conformità ad accordi internazionali cui abbia aderito anche l'Italia;
c) alla fauna domestica.
È inoltre consentita l'imbalsamazione, negli stessi limiti in cui ne è consentito l'abbattimento, di tutti gli animali di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti conformi alle disposizioni in materia e regolarmente autorizzati quando una autorizzazione sia richiesta.
È infine consentita l'imbalsamazione nei casi e secondo le procedure stabiliti dall'art. 29.
È consentita la detenzione di trofei e preparazioni tassidermiche nei casi previsti ai commi precedenti.
Ogni esemplare appartenente a specie non oggetto di caccia ai sensi della presente legge, deve essere accompagnato dalla documentazione attestante la legittima provenienza e tale da consentirne l'identificazione.
"
Art. 24. 
 
L' articolo 36 della L.R. 60/79 , è così sostituito: "
Art. 36.
Ammissione all 'esercizio venatorio nelle zone di gestione sociale e di caccia controllata
Per esercitare la caccia in una zona di gestione sociale o di caccia controllata occorre averne ricevuto autorizzazione dai competenti organismi di gestione.
Al fine di tale autorizzazione occorre presentare domanda secondo i tempi e le procedure previste dal Regolamento di cui agli articoli 18 e 18 bis della presente legge. La domanda deve contenere la rinuncia ad esercitare la caccia nel restante territorio regionale ad eccezione di altra zona di gestione sociale o di altra zona di caccia controllata o di un comparto alpino o della sola zona faunistica di pianura non sottoposta a regime di gestione sociale.
"
Art. 25. 
 
All' articolo 38 della L.R. 60/79 : Al secondo comma, punto 3), dopo le parole: "
cornacchia nera
", sono aggiunte le parole: "
cornacchia grigia, gazza
".
 
Dopo il punto 4), è aggiunto il punto seguente: "
5)
specie cacciabili su specifici piani di abbattimento annuali proposti dalle Province e dai soggetti gestori delle zone speciali e approvati dalla Giunta Regionale, anche ai sensi dell'articolo 22: caprioli, cervi, daini e mufloni
".
 
All'ultimo comma, lett. a), dopo le parole: "
delle orecchie
", sono aggiunte le parole: "
salvo questi ultimi nei comparti alpini ove esiste piano di abbattimento annuale anche selettivo da effettuarsi su tutte le classi di età ed ambo i sessi
"; ed è soppressa la lett. "
d)
".
Art. 26. 
 
All' articolo 39 della L.R. 60/79 , dopo le parole: "
Biologia della Selvaggina
", sono aggiunte le parole: "
anche su proposta delle Province interessate
".
Art. 27. 
 
All' articolo 41 della L.R. 60/79 : Al secondo comma, lett. a), dopo la parola: "
annuale
", sono aggiunte le parole: "
per specie; cinghiale: quindici punti con il limite di due capi
".
 
Dopo il secondo comma è aggiunto il comma seguente: "
Fermo restando il limite di 60 punti, le Province possono stabilire per ogni stagione venatoria nell'ambito della definizione del calendario per la zona delle Alpi il punteggio e il limite dei capi per quanto riguarda: cinghiale, coturnice, lepre bianca, pernice bianca, gallo forcello, pernice rossa e starna
".
 
Dopo l'ultimo comma è aggiunto il comma seguente: "
Il limite non si applica per storno, corvo, gazza, cornacchia nera e cornacchia grigia
".
Art. 28. 
 
All' articolo 45 della L.R. 60/79 : Al primo comma, lett. d), dopo le parole: "
nel raggio
", sono aggiunte le parole: "
di 150 metri dalle macchine mietitrebbiatrici operanti
". Alla lettera e) le parole: "
penultimo comma
", sono sostituite con le parole: "
settimo, ottavo e ultimo comma
".
 
La lettera f ) è così sostituita: "
f)
su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, ad eccezione della volpe, del cinghiale, del camoscio e dei tetraoinidi, nonchè ad eccezione della fauna acquatica nelle zone paludose perenni e lungo gli specchi e i corsi d'acqua perenni il cui specchio sia di larghezza non inferiore a 3 metri, e salvo quanto disposto dall'articolo 22
".
Art. 29. 
 
All' articolo 46 della L.R. 60/79 , terzo comma, le parole: "
lungo il perimetro della zona interessata, su pali ad una altezza da 3 a 4 metri
", sono sostituite con le parole: "
lungo il perimetro della zona interessata possibilmente su pali od altri sostegni ad una altezza superiore a 2 metri
".
Art. 30. 
 
All' articolo 47 della L.R. 60/79 , alla lettera b), ultimo alinea, dopo la parola: "
recinti
", sono soppresse le parole: "
fondi in attualità di coltivazione
".
Art. 31. 
 
All' articolo 48 della L.R. 60/79 : Al 4° comma sono soppresse le parole: "
nella zona delle Alpi
" e sono aggiunte le parole seguenti: "
per la caccia agli ungulati, nell'ambito dei piani di abbattimento, ad eccezione del cinghiale
".
 
Dopo il 5° comma è aggiunto il comma seguente: "
L'addestramento e l'allenamento dei falchi sono consentiti nelle zone di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 11
".
Art. 32. 
 
All' articolo 49 della L.R. 60/79 , ultimo comma, dopo la parola: "
selvaggina
", sono aggiunte le seguenti parole: "
Le Province rilasciano autorizzazioni in deroga limitatamente ai cani appartenenti ad una muta effettiva e per i quali l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana abbia rilasciato apposito brevetto di idoneità
" .
Art. 33. 
 
All' articolo 51 della L.R. 60/79 , ultimo comma, in fine, è aggiunta la seguente lettera: "
g)
mantenere in sito sagome per richiamo al di fuori dell'orario di caccia
".
Art. 33 bis. 
 
All' articolo 53 della L.R. 60/79 , secondo comma, le parole: "
30 giorni
", sono sostituite con le parole: "
90 giorni
".
Art. 34. 
 
All' articolo 54 della L.R. 60/79 , dopo la parola: "
organizzati
", è soppressa la parola: "
annualmente
" e, in fine, dopo la parola: "
idoneità
", sono aggiunte le parole: "
rilasciato dalle Province stesse
".
Art. 35. 
 
All' articolo 55 della L.R. 60/79 : Alla lettera c) le parole: "
o in zone in cui sussiste il divieto di caccia
", sono sostituite con le parole: "
o in zone in cui sussiste il divieto generale di caccia, o senza ammissione in zone in cui quest'ultima sia prescritta
".
 
Alla lettera d) dopo le parole: "
articolo 4
", sono aggiunte le parole: "
e per chi ne detiene illegittimamente preparazioni e trofei
".
 
Alla lettera e) dopo le parole: "
non è consentita la caccia
", sono aggiunte le parole: "
e per chi ne detiene illegittimamente preparazioni e trofei
".
 
Alla lettera g) sono soppresse le parole: "
aver versato le tasse di concessione regionale previste dall'articolo 57 o senza
"; in fine, dopo la parola: "
residenza
" sono aggiunte le parole: "
la stessa sanzione si applica a chi esercita la caccia nei comparti alpini o nelle zone di gestione sociale o nelle zone di caccia controllata senza la prescritta autorizzazione
".
 
Alla lettera n) dopo le parole: "
dei comparti alpini
", sono aggiunte le parole: "
delle zone faunistiche omogenee di gestione sociale
".
 
Dopo la lettera n), e aggiunta la seguente lettera: "
o)
la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 100.000 per chi rimuove, danneggia o comunque rende inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte
".
 
La lettera "o)" diventa lettera "p)".
Art. 35 bis. 
 
All' articolo 56 della L.R. 60/79 , secondo comma, le parole: " " sono sostituite con le parole: " ".
Art. 36. 
 
All' articolo 57 della L.R. 60/79 , il secondo comma è sostituito con i commi seguenti: "
Per le aziende faunistico-venatorie di cui all'articolo 72, escluse quelle comunali anche consorziate comprese nella zona faunistica delle Alpi, è dovuta una tassa annuale di concessione regionale di lire 8.000 per ettaro, ridotta ad un decimo per le aziende individuali e consorziali situate nell'ambito della zona faunistica delle Alpi.
L'ammontare della tassa annuale è suscettibile di variazioni in conformità delle disposizioni regionali in materia di tasse di concessione
".
Art. 37. 
 
All' articolo 58 della L.R. 60/79 : Al primo comma, le parole: "
Giunta Regionale
" e "
Consulta regionale
", sono sostituite con le parole: "
Giunta provinciale
" e "
Consulta provinciale
".
 
Al secondo comma, le parole: "
uffici regionali
", sono sostituite con le parole: "
uffici provinciali
".
 
Al terzo comma, le parole: "
Giunta Regionale
", sono sostituite con le parole: "
Giunta provinciale
".
Art. 38. 
 
All' articolo 59 della L.R. 60/79 : Al quarto comma, la parola: "
favorisce
", è sostituita con le parole: "
e le Province favoriscono
".
 
Al quinto comma, le parole: "
A tal fine la Giunta Regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti, predispone
", sono sostituite con le parole: "
A tal fine la Giunta provinciale predispone
".
 
Dopo l'ultimo comma è aggiunto il comma seguente: "
Per far fronte ai contributi e premi di cui al presente articolo, nonchè ai contributi ai titolari di allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento, la Giunta provinciale può avvalersi del fondo di cui al primo comma dell'articolo 60
".
Art. 39. 
 
All' articolo 60 della L.R. 60/79 : Al primo comma, dopo le parole: "
utilizzati per
", sono aggiunte le parole: "
Parchi naturali regionali nei quali siano approvati ed operanti i piani di cattura e/o di abbattimento, Riserve naturali
", e dopo le parole: "
ripopolamento e cattura
", sono aggiunte le parole: "
e nei terreni contigui, entro distanze stabilite dalla Provincia
".
 
Il quarto comma è così sostituito: "
Le Province provvedono alla gestione del fondo avvalendosi di un apposito Comitato composto da rappresentanti delle Organizzazioni agricole interessate più rappresentative sul piano nazionale e delle Associazioni venatorie nazionali riconosciute più rappresentative
".
 
L'ultimo comma è soppresso.
Art. 40. 
 
All' articolo 62 della L.R. 60/79 , l'ultimo comma è così sostituito: "
Ogni comparto deve avere, di norma, una estensione non inferiore a 20.000 ettari
".
Art. 41. 
 
All' articolo 63 della L.R. 60/79 : Il primo comma è così sostituito: "
La gestione di ciascun comparto è effettuata da un Comitato composto da:
- 3 rappresentanti dell'Amministrazione provinciale, nominati dal Presidente della Giunta provinciale;
- i Presidenti delle Comunità Montane interessate o un loro delegato;
- 1 rappresentante di ciascun Comune interessato;
- 5 rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole territorialmente interessate;
- 11 rappresentanti delle Associazioni venatorie nazionali riconosciute in misura che tenga conto della consistenza numerica delle stesse sul territorio del comparto interessato;
- 3 rappresentanti delle Associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali riconosciute territorialmente interessate;
- 1 rappresentante dell'E.N.C.I.
".
 
Al secondo comma, dopo le parole: "
Le designazioni
", sono aggiunte le parole: "
da effettuarsi secondo le modalità previste dal Regolamento tipo di cui all'ultimo comma del presente articolo
".
 
All'ultimo comma, le parole: "
predisposto dalla Giunta provinciale
", sono sostituite con le parole: "
approvato dal Consiglio Regionale
".
Art. 42. 
 
All' articolo 65 della L.R. 60/79 , il secondo comma è così sostituito: "
Al fine di tale autorizzazione occorre presentare domanda secondo i tempi e le procedure previsti dal Regolamento di cui all'articolo 63. La domanda deve contenere la rinuncia ad esercitare la caccia nel restante territorio regionale ad eccezione di altro comparto alpino o di una zona di gestione sociale o di una zona di caccia controllata o di una zona faunistica di pianura non sottoposta a regime di gestione sociale
".
Art. 43. 
 
All' articolo 69 della L.R. 60/79 , l'ultimo comma è sostituito con i commi seguenti: "
La caccia agli ungulati è, comunque, consentita purchè con fucile a canna ad anima rigata di calibro non inferiore a mm. 6. È vietato portare fucile con canna ad anima rigata a chi abbia esaurito il prelievo a lui consentito nei piani di abbattimento degli ungulati. La caccia al cinghiale è consentita esclusivamente con fucile ad anima liscia, anche a ripetizione e semiautomatico, purchè non a munizione spezzata, comunque limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di non più di due colpi.
È consentito altresì l'uso del fucile a due o tre canne (combinato) di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore ai 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm.
".
Art. 44. 
 
All' articolo 71 della L.R. 60/79 : All'ultimo comma, in fine, dopo la parola: "
regionale
", sono aggiunte le parole: "
salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 8
".
 
Dopo l'ultimo comma è aggiunto il comma seguente: "
Le parole 'limitazioni di cui alla presente leggè, inserite nel 2° comma, non si riferiscono ai limiti stabiliti dall'articolo 41 esclusivamente ove trattisi di selvaggina di cui l'atto di concessione della riserva faccia obbligo di immissione.
"
Art. 45. 
 
All' articolo 72 della L.R. 60/79 : Al primo comma, la parola: "
esclusivo
", è sostituita con la parola: "
particolare
".
 
All'ultimo comma, la parola: "
Regione
" , è sostituita con le parole: "
Giunta Regionale
".
 
In fine sono aggiunti i commi seguenti: "
L'istituzione e la gestione delle aziende faunistico-venatorie sono disciplinate con Regolamento regionale.
I limiti di carniere di cui all'articolo 41 non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie in relazione alle specie oggetto di incentivazione faunistica in conformità degli atti di concessione e dei piani annuali di abbattimento.
"
Art. 46. 
 
All' articolo 73 della L.R. 60/79 : Al primo comma, dopo la parola: "
faunistici
", sono soppresse le parole: "
per la durata di anni tre
".
 
L'ultimo comma è soppresso.
Art. 47. 
 
All' articolo 75 della L.R. 60/79 : All'ultimo comma, le parole: "
articolo 66
", sono sostituite con le parole: "
articolo 64
".
 
In fine è aggiunto il comma seguente: "
Non è tenuto al superamento dell'esame di cui all'articolo 64 chi, nell'anno anteriore all'entrata in vigore dell'ampliamento della zona faunistica delle Alpi disposta a norma dell'articolo 61 dal Consiglio Regionale, sia titolare della licenza di caccia ed abbia la residenza in uno dei Comuni compresi, in tutto od in parte, nei nuovi confini. La Provincia rilascia certificazione di tale stato su domanda contenente dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 2 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , in ordine alla titolarità della licenza di caccia ed alla residenza durante i 12 mesi anteriori all'ampliamento
".
Art. 48. 
 
L' articolo 76 della L.R. 60/79 , è così sostituito: "
Art. 76
- Disciplina transitoria per detenzione o possesso di preparazioni tassidermiche e trofei -
Chiunque detenga, alla data di entrata in vigore della presente legge, preparazioni tassidermiche e trofei non più consentiti ai sensi dell'articolo 30 bis, deve farne dettagliata dichiarazione entro il 30 giugno 1985 all'Amministrazione provinciale territorialmente competente che rilascerà gratuitamente appositi contrassegni di modello uniforme, da applicare a tali preparazioni e trofei, in modo definitivo ed inamovibile mediante sigillo piombato.
A far data dal 30 giugno 1985 il possesso o la detenzione di preparazioni e trofei saranno consentiti esclusivamente ai sensi dell'articolo 30 bis.
Le collezioni e le raccolte pubbliche non sono soggette alle norme contenute nel presente articolo.
La Giunta Regionale darà pubblicità in forme idonee ai contenuti del presente articolo.
"
Art. 49. 
 
L' articolo 79 della L.R. 60/79 , è così sostituito: "
Art. 79
- Disposizioni finanziarie -
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante utilizzo delle somme derivanti dall'applicazione delle tasse di concessione regionale di cui al precedente articolo 57.
Nel bilancio di previsione annuale saranno istituiti i seguenti capitoli:
- 'Spese concernenti studi, ricerche e iniziative regionali per la tutela della fauna e la disciplina della caccià;
- 'Contributi per la realizzazione di studi ed iniziative per la tutela della fauna e la disciplina della caccià;
- 'Contributi alle Province per interventi in materia di tutela della fauna e la disciplina della caccia e per lo svolgimento di attività di vigilanza in materia venatorià;
- 'Contributi alle Province per l'istituzione di un fondo destinato agli indennizzi agli agricoltori per i danni arrecati alle produzioni agricolè;
- 'Erogazione alle Province per la concessione di contributi ai titolari di allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento e per contributi e premi agli agricoltori ai sensi dell'articolo 59, nonchè per i contributi ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento per la gestione e l'individuazione delle aziende faunistico-venatoriè.
Gli stanziamenti dei capitoli di cui al precedente comma saranno stabiliti, con le leggi di approvazione dei relativi bilanci, in misura complessivamente non superiore, per ciascun anno finanziario, al previsto gettito delle tasse di concessione regionale in materia venatoria.
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
"
Art. 50. 
 
L' articolo 80 della L.R. 60/79 , è così sostituito: "
Sono abrogate le leggi regionali 13 agosto 1973, n. 21, 12 agosto 1977, n. 40, 10 dicembre 1980, n. 80, 30 settembre 1983, n. 17 e 29 marzo 1984, n. 20, nonchè ogni altra disposizione in materia di caccia incompatibile con la presente legge.
"
 
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
 
Data a Torino, addì 18 aprile 1985 Aldo Viglione