Legge regionale n. 34 del 18 aprile 1985  ( Versione vigente )
"Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 18 febbraio 1981, n. 7 - 'Norme per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemontè "'.
(B.U. 24 aprile 1985, n. 17)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
L' articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7 , è sostituito dal seguente: "
Art. 4
(Piani e programmi regionali d 'intervento)
La Regione predispone, d'intesa con le Amministrazioni provinciali, piani e programmi annuali o pluriennali di intervento nel settore della pesca, che prevedono:
a)
zone di protezione destinate al rifugio e alla riproduzione della fauna ittica di cui al successivo articolo 16;
b)
eventuali concessioni di piscicoltura di cui e in conformità al 3° comma dell'articolo 100 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , intese come centri pubblici di produzione, di specie ittiche, anche allo stato naturale;
c)
programmi finanziari d'intervento pluriennali e annuali per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti punti a) e b) e per il perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1.
I piani e i programmi di cui al comma precedente sono predisposti dalla Giunta Regionale, d'intesa con le Amministrazioni provinciali e sentito il Comitato consultivo regionale per la pesca, entro il 30 settembre di ogni anno.
Le acque di cui al presente articolo devono essere indicate e delimitate da apposite tabelle poste a cura delle Amministrazioni provinciali
".
Art. 2. 
 
All' articolo 10 della legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7 , il terzo comma è sostituito dal seguente: "
I cittadini stranieri e i cittadini italiani residenti all'estero possono ottenere il rilascio della licenza di pesca alle stesse condizioni e con le stesse modalità di quelli residenti nella Regione Piemonte ovvero possono ottenere un permesso di pesca, equiparato alla licenza di categoria B, presso l'Amministrazione provinciale competente per territorio. Il permesso di pesca è soggetto al pagamento delle soprattasse regionali, ha la validità di mesi tre e non può essere rinnovato nel corso dell'anno
".
Art. 3. 
 
All' articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7 :

L' ultimo comma è sostituito dal seguente: "
La licenza di pesca di tipo B può essere rilasciato ai minori di anni 18, previo assenso scritto di chi esercita la potestà dei genitori o la tutela
".
 
In fine, è aggiunto il comma seguente: "
Ai minori di anni 14 la licenza di tipo B è rilasciata senza l'obbligo del pagamento delle tasse e soprattasse annuali di cui al successivo articolo 30
".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 18 aprile 1985
Aldo Viglione